Il diritto al fine vita in Italia: l’evoluzione dal “Caso Cappato” alle sentenze 135/2024 e 66/2025. Come è cambiato il concetto di sostegno vitale
Scheda a cura dell’avvocata Alessia Cicatelli
L’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia è oggetto di plurime sentenze e interventi da parte della Corte costituzionale, che ha nel tempo sopperito all’assenza di qualsiasi iniziativa legislativa sul tema. Questo approfondimento illustra il percorso giuridico dall’ordinanza 207 del 2018 fino alle recentissime sentenze del 2024 e del 2025, con particolare riferimento agli interventi in materia di “trattamento di sostegno vitale”.
➡ Il doppio intervento della Consulta sul caso “Cappato/Antoniani”
L’attuale quadro normativo nasce dall’azione di disobbedienza civile di Marco Cappato e dell’aiuto fornito a Fabiano Antoniani (Dj Fabo) per raggiungere la Svizzera.
Ordinanza n. 207/2018
La Corte costituzionale decide di non dichiarare subito l’illegittimità dell’art. 580 c.p. (“Istigazione o aiuto al suicidio”) ma sospende il giudizio per undici mesi, invitando il Parlamento a intervenire, in questo arco temporale, con una legge compiuta sul tema.
Sentenza n. 242/2019
A fronte dell’inerzia del Parlamento, che in quegli undici mesi non si è mai espresso sul tema del fine vita, la Consulta emana una sentenza storica di illegittimità parziale dell’articolo 580 del codice penale. La sentenza è di accoglimento e di tipo “manipolativo-additivo”, perché non si limita a dichiarare l’illegittimità parziale della norma ma introduce anche una scriminante (causa di non punibilità) per l’aiuto al suicidio.
Il Giudice delle leggi, infatti, prevede la non punibilità di chi fornisca il proprio aiuto, nel caso in cui la persona malata possieda i 4 requisiti indicati dalla stessa sentenza, e cioè:
- la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile,
- la patologia deve causare sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili,
- il paziente deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,
- il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.
➡ La svolta interpretativa: le sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025
Proprio quest’ultimo requisito, negli ultimi anni, ha avuto un risvolto pratico particolarmente critico.
Innanzitutto, come emerge dall’analisi delle normative vigenti nel resto del mondo in materia di “suicidio medicalmente assistito, nessun ordinamento prevede questo requisito. Solamente l’Italia lo prevede. Inoltre, i casi concreti hanno fatto emergere un’ulteriore criticità: cosa si intende per “trattamento di sostegno vitale”? Infatti non esiste una definizione medica o giuridica del “trattamento di sostegno vitale” e questo ha determinato che molte ASL e Tribunali lo interpretavano rigidamente come la dipendenza da strumentazione medica (es. ventilazione meccanica o nutrizione artificiale tramite sondino).
Così, a seguito di ulteriori disobbedienze civili, il tema del fine vita, con particolare riferimento alla legittimità costituzionale o meno del requisito del “trattamento di sostegno vitale”, è tornato davanti alla Corte costituzionale.
Sentenza n. 135/2024 (Il caso di “MIB” – Sclerosi Multipla)
La Consulta è stata chiamata in causa dal GIP di Firenze per la disobbedienza civile relativa all’accompagnamento in Svizzera di MIB, affetto da sclerosi multipla e immobilizzato a letto, sottoposto all’assistenza continuativa dei suoi caregivers per poter svolgere qualsiasi attività ma non attaccato a macchine.
Con la sentenza del 2024, la Corte ha chiarito che il concetto di “sostegno vitale” non include solo i dispositivi tecnologici, ma vi rientrano anche tutte quelle procedure medico-sanitarie o di assistenza infermieristica, anche se apprese dai familiari o dai caregivers della persona, come l’evacuazione manuale, l’aspirazione del muco, il catetere vescicale o le somministrazioni continue di farmaci, la cui interruzione provocherebbe la morte del paziente in tempi brevi.
Sentenza n. 66/2025 (I casi di Romano e Elena)
La Corte, questa volta a seguito dell’incidente di costituzionalità sollevato dal GIP di Milano sui casi di disobbedienza civile relativi a Romano ed Elena, rispettivamente affetti da un caso di Parkinsonismo atipico e di tumore, anche loro accompagnati in Svizzera per accedere al suicidio medicalmente assistito, ha ulteriormente blindato questo orientamento.
Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità sollevata dal GIP di Milano, la Corte ha confermato che i trattamenti di sostegno vitale devono ritenersi sussistenti anche se rifiutati dalla persona malata.
Ha quindi confermato la necessità di un’interpretazione ampia e costituzionalmente orientata della nozione di sostegno vitale, ammonendo nuovamente il legislatore e sollecitando il Servizio Sanitario Nazionale a garantire l’accesso rapido alle verifiche mediche.
➡ Il problema delle sentenze con cui la Corte ha esteso l’interpretazione del quarto requisito: non hanno portata erga omnes
Questo è il punto cardine della questione: le sentenze 135/2024 e 66/2025 sono sentenze di rigetto della questione di legittimità costituzionale, non di accoglimento. Quando la Corte costituzionale emana una sentenza di accoglimento (come la 242/2019), cancella o modifica una norma di legge con efficacia erga omnes e cioè valida e vincolante per tutti.
Con le sentenze 135/2024 e 66/2025, la Corte ha dichiarato “non fondata” la questione di legittimità, lasciando l’impianto normativo invariato. Tuttavia, lo ha fatto emanando una sentenza interpretativa di rigetto: i giudici della Consulta hanno stabilito che l’articolo 580 del Codice penale è costituzionalmente legittimo se i giudici comuni e le strutture sanitarie interpretano il “sostegno vitale” nel modo estensivo da loro indicato.
Ma questo che cosa comporta questo in concreto?
- non c’è un automatismo legislativo → non è stato modificato l’ordinamento giuridico: il “trattamento di sostegno vitale” è ancora uno dei quattro requisiti che la persona malata deve possedere per poter accedere, legalmente in Italia, al suicidio medicalmente assistito.
- nessun effetto erga omnes vincolante, ma solo interpretativo di orientamento per le ASL → le commissioni mediche delle ASL non si trovano davanti a una modifica dell’assetto normativo: hanno una indicazione di come dovrebbe essere interpretato il trattamento di sostegno vitale, ma questa interpretazione non è per loro vincolante, come lo sarebbe stata invece con una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
E, infatti, molte Aziende sanitarie continuano a interpretare in modo restrittivo questo requisito, non adeguandosi alle sentenze 135/2024 e 66/2025.
➡ L’udienza del 23 giugno
Il prossimo 23 giugno, la Corte tornerà quindi per la terza volta in poco meno di due anni sul requisito del trattamento di sostegno vitale.
Questa volta a seguito dell’incidente di costituzionalità sollevato dal GIP di Bologna, sollevato nell’ambito del procedimento a carico di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese per l’aiuto fornito a Paola per raggiungere la Svizzera.
In particolare, la Consulta dovrà pronunciarsi su questo preciso quesito: è costituzionalmente legittimo subordinare l’esclusione della punibilità di chi aiuta un malato a morire al fatto che quest’ultimo sia “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”?
Il GIP di Bologna, infatti, contesta che il requisito del sostegno vitale crei una discriminazione irragionevole tra malati: di fatto, esclude persone come Paola (con patologie irreversibili, capaci di intendere e volere e con sofferenze immani) solo perché non dipendono da una macchina o da una terapia medica sostitutiva.