Vademecum – Sull’utilizzo della firma digitale per le persone con disabilità gravi nell’esercizio dei diritti politici

VADEMECUM – Sul diritto all’utilizzo della firma elettronica qualificata per le persone con disabilità gravi nell’esercizio dei diritti politici (sottoscrizione liste ovvero firma di referendum e proposta di legge di iniziativa popolare non comprese nel portale nazionale) a seguito della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale

Quadro normativo di riferimento
– Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDAS), in particolare l’art. 25, par. 2, che stabilisce l’equiparazione giuridica tra firma elettronica qualificata e firma autografa;
– Visto il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), in particolare l’art. 20, comma 1-bis (validità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata);
– Considerato che, in via generale, l’ordinamento prevede l’equiparazione tra firma digitale e firma autografa (Regolamento eIDAS + CAD);
– Considerato che tale equiparazione era esclusa, tra le altre, in materia elettorale dall’art. 2, comma 6, del CAD (eccezione alla regola generale);

  • Vista la sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che ha stabilito:

    l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), nella parte in cui non prevede, per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi

– Considerato pertanto che, per tali elettori, viene meno l’eccezione e torna ad applicarsi la regola generale di equiparazione tra firma digitale e firma autografa;
– Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, art. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, che ha già recepito tali principi nelle consultazioni elettorali e indicato i riferimenti normativi per le relative procedure;
– Considerato che la sottoscrizione di proposte di legge di iniziativa popolare costituisce esercizio di diritti politici di pari rilievo costituzionale

Principio affermato

Le persone che:
– non sono in grado di apporre una firma autografa per grave impedimento fisico certificato, oppure
– si trovano nelle condizioni per esercitare il diritto di voto domiciliare
hanno diritto di sottoscrivere atti di partecipazione politica mediante firma elettronica qualificata (FEQ), con piena validità giuridica.

Modalità operative
Per garantire la validità della sottoscrizione:

1. Documento informatico
Il modulo di raccolta firme deve essere predisposto in formato digitale (PDF) e fornito dal comitato promotore.

2. Firma elettronica qualificata (FEQ)
La sottoscrizione deve avvenire tramite: firma digitale o altro strumento qualificato ai sensi del CAD; con marca temporale opponibile ai terzi.

3. Certificazione
Deve essere allegata certificazione che attesti:

4. Trasmissione
Il documento informatico sottoscritto, insieme alla certificazione, deve essere trasmesso al comitato promotore competente per la raccolta firme.

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Per qualsiasi domanda o approfondimento scrivere a:
info@associazionelucacoscioni.it

 

Rocco Berardo è consigliere generale dell’ALC. Avvocato, è stato consigliere regionale del Lazio dal 2010 al 2013 quando ha fatto esplodere, insieme al gruppo della Lista Bonino Pannella, lo scandalo sui fondi ai gruppi regionali, dilagato in tutta Italia come “scandalo delle spese pazze”. È coordinatore delle iniziative sui diritti delle persone con disabilità dell’ALC. Fa parte del collegio difensivo delle disobbedienze civili riguardanti il fine vita, a partire dal caso di Dj Fabo.