Nota all’ordinanza del Tribunale di Firenze, 29 dicembre 2025
Il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità dell’art. 35 della legge 833/1978 nella parte in cui il procedimento di convalida del TSO non assicura adeguatamente la difesa tecnica della persona interessata. Dopo la sentenza n. 76 del 2025, emerge con maggiore chiarezza la necessità di riallineare la disciplina del TSO ai principi costituzionali e di ripensare un modello di gestione dell’emergenza psichiatrica segnato da persistenti tratti custodiali.
Con ordinanza del 29 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2026, il Tribunale di Firenze ha sollevato davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978. La censura riguarda la mancata previsione, nel procedimento di convalida del TSO, di alcune garanzie essenziali: l’avviso alla persona circa la facoltà di nominare un difensore, la comunicazione dell’ordinanza sindacale anche al difensore nominato, la presenza del difensore all’audizione davanti al giudice tutelare e la comunicazione al legale del decreto di convalida.
La questione nasce da un caso concreto nel quale la persona sottoposta a TSO aveva dichiarato, nel corso dell’audizione, di voler contattare i propri avvocati, senza che a tale richiesta risultasse dato effettivo seguito. Il Tribunale ritiene che proprio questo profilo renda rilevante il dubbio di costituzionalità e pone il tema della compatibilità dell’attuale disciplina con l’art. 24 della Costituzione.
L’ordinanza si inserisce nel percorso già aperto dalla sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non prevedeva la comunicazione del provvedimento sindacale alla persona sottoposta a TSO, la sua audizione prima della convalida e la notificazione del decreto del giudice tutelare. In quella decisione la Corte ha chiarito che il TSO in degenza ospedaliera, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e suscettibile di esecuzione coattiva, incide sulla libertà personale e richiede quindi garanzie coerenti non solo con l’art. 32, ma anche con gli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione.
Il nuovo passaggio aperto dal Tribunale di Firenze sviluppa coerentemente quella impostazione. L’ascolto della persona costituisce una garanzia necessaria, ma non sempre sufficiente. Se la misura comporta ricovero coatto e compressione della libertà personale, il diritto di difesa non può restare privo di strumenti adeguati, almeno nei casi in cui l’interessato chieda di essere assistito da un difensore.
La necessità di riconoscere in modo espresso il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento, prevedendo l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare, nasce da una semplice constatazione. Non esiste, non può né deve esistere, in caso di trattenimento o privazione della libertà personale, assenza di garanzia giurisdizionale e di difesa. Neppure al delinqueste si negano le procedure minime previste nei casi indicati dall’art. 13 della Costituzione, non si vede perché, su labili e fumosi presupposti di cura, si possa assistere a contenzioni che, di certo, non curano. La rimessione fiorentina mostra invece che quel rilievo individuava un nodo reale di tutela dei diritti fondamentali.
L’ordinanza sollecita anche una riflessione più ampia e slatentizza i veri scopi delle prassi che rendono il TSO un istituto abnorme e fuorilegge per come regolarmente applicato. Il progressivo emergere di deficit di garanzia e violazioni ripetute (ancora oggi la contenzione è praticata nella maggior parte degli SPDC) così elementari induce a interrogarsi su un assetto della gestione dell’emergenza psichiatrica che, pur formalmente costruito come strumento di tutela della salute, ha opera di fatto secondo una logica prevalentemente custodiale. La legge n. 833 del 1978 configura il TSO ospedaliero come extrema ratio, subordinandolo alla compresenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici, rifiuto delle cure e impossibilità di adottare tempestive misure extraospedaliere. Il fatto che il suo adeguamento costituzionale stia avvenendo soprattutto per via giudiziaria, e su aspetti tanto essenziali, rende evidente la necessità di una revisione più complessiva.
L’ordinanza di Firenze non esaurisce questo percorso, ma gli imprime ulteriore forza. Il tema non è soltanto processuale, ma riguarda un assetto di interessi, spesso contrapposti, che mirano a sopprimere e sedare pazienti e l’allarme sociale a cui danno luogo, tutela della collettività “sana”. Il tema riguarda il rapporto tra libertà personale, autodeterminazione sanitaria, organizzazione dei servizi e limiti dell’intervento coercitivo in ambito psichiatrico. Ma anche la verità delle intenzioni con cui la società si difende da ciò che, pur non pericoloso, fa comunque paura.
Avvocata del Foro di Firenze si occupa di diritto civile, sanitario , sociosanitario, di famiglia, e tematiche bioetiche sui diritti del fine vita e della salute mentale. E’ consigliera del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni, per la quale coordina le campagne sulle terapie psichedeliche. Collabora ed è Consigliera del Direttivo di Aduc, Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori con sede a Firenze www.aduc.it.