Evita è una donna di circa 40 anni. Non è sposata né ha un compagno e quindi, ai sensi della legge 40/2004, non può accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Alla soglia dei 40 anni, si rende conto che rimandare il tentativo di avere un figlio ridurrebbe sempre più la possibilità di successo.
Per questo motivo il 2 maggio 2024 invia una email a un centro di PMA di Firenze chiedendo di poter accedere alla fecondazione medicalmente assistita. Il 5 maggio riceve il diniego alla sua richiesta, motivato sul divieto di accesso alle tecniche di PMA alle persone singole di cui all’articolo 5, legge n. 40 del 2004. Evita non ha mai abbandonato l’idea di poter avviare una gravidanza in Italia e visto anche l’inevitabile decorso del tempo, che determina la diminuzione della riserva ovarica e un aumento dell’infertilità della donna, ha deciso di provare ad accedere alla PMA in Italia, presentando, tramite il team legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze per chiedere di ordinare al centro di PMA cui si era rivolta di accogliere la richiesta di accesso alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo, con utilizzo di gamete maschile di un donatore terzo e anonimo, a carico del Servizio sanitario regionale.
Nel ricorso, Evita chiedeva – vista la consapevolezza che il divieto previsto dalla legge fosse difficilmente superabile per via interpretativa – di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui prevede che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”, escludendo così irragionevolmente e illegittimamente dall’accesso a suddette pratiche la donna singola, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della CEDU per i motivi meglio esposti nella parte in diritto del presente ricorso, che devono intendersi integralmente riportati e richiamati, considerata la loro rilevanza ai fini della definizione della materia del contendere e la loro non manifesta infondatezza per tutti i motivi già ampiamente esposti.
Il tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 4 settembre 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 là dove vieta alle persone singole di poter accedere alle tecniche di PMA.
L’udienza davanti alla Corte costituzionale si è tenuta l’11 marzo 2025.