No. La Corte costituzionale non ha bocciato la legge nel suo complesso, ma ne ha eliminato solo alcune parti, non inficiando le linee di fondo dell’impianto procedurale e organizzativo dato dalla Toscana.
Sì. La Corte ha confermato che le Regioni possono intervenire per regolare l’organizzazione del servizio sanitario regionale che dà accesso al suicidio medicalmente assistito e dare attuazione alle decisioni della Corte, senza creare nuovi diritti.
No. La legge non crea nuovi diritti ma serve a rendere effettivi quelli già riconosciuti dalla Corte costituzionale, organizzando procedure e servizi.
Le prestazioni (la procedura di verifica dei requisiti, del farmaco e degli strumenti) restano in capo al servizio sanitario pubblico, secondo la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni.
Il fine vita non è lasciato all’iniziativa privata. Il servizio sanitario nazionale e la sanità regionale come già ribadito con sentenza 132/2025 devono fornire assistenza facendosi anche carico dei costi di strumenti e farmaco.
La Corte ha eliminato i termini rigidi e fissi perché, se ogni Regione decidesse tempi diversi, vi sarebbero disuguaglianze e la Costituzione non lo permette. La richiesta di una legge statale serve proprio per questo. Inoltre il procedimento sul suicidio medicalmente assistito non è assimilabile ai normali procedimenti amministrativi. La valutazione deve essere “personalizzata”.
Non ha però detto che i tempi non contano.
No. Dei tempi troppo lunghi o dilatori possono tradursi, di fatto, in una negazione del diritto.
Le verifiche devono comunque essere tempestive e compatibili con le condizioni della persona.
La sentenza della Corte ha degli effetti anche sulla legge sarda, già impugnata dal Governo e per la cui discussione deve essere ancora fissata l’udienza in camera di consiglio oppure con una udienza pubblica. Infatti, per le stesse motivazioni con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme della legge toscana, anche i tempi fissati dalla legge sarda saranno inficiati da questa pronuncia. Così come gli altri profili comuni alle due leggi regionali, dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 204/2025.
La proposta di legge sarà emendata recependo la sentenza 204/2025 della Corte costituzionale che abroga le parti dove venivano fissati tempi rigidi e predeterminati per tutte le fasi del procedimento.
Infatti la Corte scrive nelle sue motivazioni che prestabilire i tempi della procedura di verifica delle condizioni non è una scelta puramente amministrativa. E nel caso in cui tale decisione fosse rimessa al legislatore regionale, ogni Regione potrebbe indicare tempi diversi, determinando così disuguaglianze territoriali tra persone malate. La Corte, a sostegno della posizione secondo cui è il legislatore statale a poter indicare i tempi per la conclusione dell’iter di verifica delle condizioni del richiedente, afferma anche che le condizioni della singola persona possono determinare verifiche con tempistiche differenti rispetto ad altre persone malate con condizioni diverse ma in ogni caso non devono esserci ritardi ingiustificati da parte del servizio sanitario nazionale che deve tenere conto delle condizioni della persona malata.