Chi è “Stefano”
“Stefano” (nome di fantasia scelto a tutela della privacy), ligure, a seguito di un trauma cervicale, è completamente paralizzato da oltre trent’anni. A causa dell’allettamento forzato, le sue condizioni cliniche sono costantemente peggiorate nel tempo.
Tanto che “Stefano” oltre ad assumere una corposa terapia antalgica, è portatore di catetere vescicale permanente, viene sottoposto a manovre manuale per poter evacuare, ha una grave insufficienza respiratoria con episodi di polmonite ab ingestis a causa della disfagia ed è sottoposto ad assistenza continuativa da parte dei suoi caregiver per l’espletamento di ogni funzione.
“Stefano”, dopo anni di sofferenza e visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni, avviava contestualmente il percorso per accedere al suicidio medicalmente assistito sia in Svizzera che in Italia.
Dopo aver preso contatti con Marco Cappato e l’Associazione Luca Coscioni, decideva di proseguire solamente con la procedura italiana.
Le verifiche della ASL e le diffide dei legali di “Stefano”
Nel giugno 2025, “Stefano” mandava alla propria ASL la richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, come previsto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale.
La ASL, dopo una immediata presa in carico della richiesta, e dopo aver effettuato le visite domiciliari nel luglio 2025, non trasmetteva la relazione finale della commissione medica e il parere del comitato etico.
Così “Stefano”, assistito dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni*, mandava una prima diffida alla ASL nel settembre 2025, chiedendo l’immediata trasmissione della relazione finale della commissione medica e il parere del comitato etico.
L’azienda sanitaria, in riscontro alla prima diffida, comunicava che il comitato etico aveva richiesto un’integrazione documentale per poter redigere il proprio parere e di essersi attivata per il reperimento di questa ulteriore documentazione richiesta.
Tuttavia, nonostante l’acquisizione di questa ulteriore documentazione e l’espletamento di nuove visite domiciliari, nel gennaio 2026 “Stefano” non aveva ancora ricevuto una risposta alla sua richiesta. Si rendeva quindi necessario un primo sollecito da parte dei suoi legali per ottenere l’immediata conclusione della procedura di verifica delle condizioni di “Stefano”.
Finalmente, dopo sette mesi dalla sua richiesta, “Stefano” otteneva la relazione finale dell’azienda sanitaria e il parere del comitato etico: è in possesso di tutti i requisiti per accedere legalmente, in Italia, al suicidio medicalmente assistito.
Tuttavia, la ASL non indicava le “modalità esecutive” della procedura di autosomministrazione, ma solamente il farmaco letale che “Stefano” potrà utilizzare.
Si rendeva così necessaria un’ulteriore diffida da parte dei legali di “Stefano”, al fine di ricevere dalla ASL anche le indicazioni sulle modalità di autosomministrazione del farmaco letale e il nome del medico che, su base volontaria, avrebbe assistito “Stefano” nella procedura.
L’azienda sanitaria rispondeva indicando le modalità di autosomministrazione, pur tuttavia evidenziando che non avrebbe proceduto a posizionare l’accesso venoso necessario per l’infusione del farmaco letale. Inoltre confermava di non aver trovato del personale sanitario, interno alla stessa azienda, per assistere “Stefano” durante la procedura e invitando quindi a individuare un medico di sua fiducia per questa fase.
I legali di “Stefano”, rispondendo di nuovo alla ASL, evidenziavano come -ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale- è obbligo dell’azienda sanitaria fornire l’assistenza necessaria all’espletamento della procedura di autosomministrazione e quindi avrebbe dovuto, quantomeno, posizionare l’accesso venoso. Inoltre, comunicavano che sarebbe stato il Dott. Mario Riccio ad assistere “Stefano” durante la procedura.
A seguito di ulteriori contatti con l’azienda sanitaria, i legali di “Stefano” trasmettevano la relazione del Dott. Riccio con indicazione della modalità più adeguata per effettuare l’accesso venoso, chiedendo che questa procedura fosse effettuata da personale sanitario interno all’azienda.
L’azienda sanitaria confermava che avrebbe proceduto, con suo personale sanitario, al posizionamento dell’accesso venoso necessario per autosomministrare il farmaco letale.
L’autosomministrazione
“Stefano” ha impiegato dieci mesi per vedersi riconosciuto il suo diritto ad autodeterminarsi nelle scelte di fine vita. Solo dopo numerose diffide e solleciti da parte dei suoi legali, ha potuto procedere, in casa sua con l’assistenza del suo medico di fiducia, il Dott. Mario Riccio. Il giorno 28 aprile 2026, “Stefano” ha finalmente esercitato il suo diritto. In Italia, accanto ai suoi cari. Come voleva.
Dichiarazione di “Stefano”
Alla fine di tutta questa lunghissima storia sono comunque ben felice di potermene andare nel mio letto a casa mia senza dovermi sorbire una trasferta quasi infinita fino in Svizzera.
Certo che se la Asl facesse subito le cose richieste per legge, si potrebbe evitare di attendere più di 10 mesi per riuscire nel proprio intento. Indubbiamente per una persona che era iperattiva prima dell’incidente che mi ha provocato questa frattura cervicale, essere bloccato in un letto con qualche ora ogni tanto in carrozzina è una cosa che non augurerei a nessuno dei miei nemici e questo, di base, è il motivo per cui ho deciso di porre fine a questa che non si può assolutamente definire vita.
Solo l’idea di dover andare avanti ancora diversi anni è semplicemente deprimente e inaccettabile da parte mia e quindi ringrazio profondamente l’associazione Luca Coscioni per tutto quello che ha fatto per me cercando di velocizzare il più possibile la procedura ed un sentitissimo grazie anche alle avvocate che si sono sbattute per tutto questo e al signor Marco Cappato che si sono rivelati immensamente comprensivi e gentili.
Il Collegio legale di studio e difesa di “Stefano” coordinato dall’Avv. Filomena Gallo e composto dagli avvocati Angioletto Calandrini, Francesca Re e Alessia Cicatelli.
— ultimo aggiornamento: 28 aprile 2026 —