Chi è “Libera”

“Libera”, nome di fantasia scelto a tutela della privacy, è una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario il cui esordio risale al 2007 con episodi di difficoltà deambulatorie e progressiva perdita della capacità motoria.

La patologia ha avuto un decorso molto rapido, con progressivo accumulo di disabilità fino all’attuale situazione di completa tetraparesi spastica. L’uso di tutti e quattro gli arti è infatti compromesso in via definitiva.

A oggi, “Libera” è completamente immobile, impossibilitata a deambulare nonché a compiere qualsiasi attività quotidiana senza l’ausilio di terze persone e assume inoltre una corposa terapia antalgica. 

Visto il continuo e veloce progredire della sua malattia, nel marzo 2024, faceva richiesta alla propria azienda sanitaria, la USL Toscana nord-ovest, per la verifica delle condizioni previste dalla “sentenza Cappato/Antoniani” per poter accedere al suicidio medicalmente assistito.

A seguito delle visite effettuate dalla commissione medica multidisciplinare, la ASL comunicava l’esito della procedura sostenendo che “nel caso esaminato si ritengono non sussistere al momento tutte le condizioni prescritte per considerare percorribile l’intenzione di ricorrere al suicidio medicalmente assistito in quanto, allo stato attuale, la paziente non si risulta essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”. In realtà “Libera” aveva rifiutato il consenso al posizionamento della PEG e, nonostante parte della commissione medica e il comitato etico competente avessero interpretato questo rifiuto al trattamento sanitario salvavita come il pieno soddisfacimento del requisito del trattamento di sostegno vitale, la maggioranza della commissione medica era di avviso contrario e aveva quindi concluso per il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dalla sentenza “Cappato/Antoniani”.

“Libera”, assistita dai suoi legali*, inviava alla ASL una lettera di messa in mora e diffida ad adempiere in cui chiedevano di procedere a una rivalutazione delle sue condizioni, con particolare riferimento alla sussistenza del quarto requisito, e a individuare le modalità per procedere, e cioè l’indicazione del farmaco letale e la metodica di sua autosomministrazione più idonea a una morte dignitosa e indolore nonché aderente alle condizioni fisiche e di possibilità motoria di “Libera”.

Tuttavia la ASL continuava a opporre il proprio rifiuto. Dopo una serie di ulteriori solleciti da parte dei legali di “Libera”, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale e un’ulteriore diffida legale, l’azienda sanitaria esprimeva parere positivo sulla sussistenza del requisito del trattamento di sostegno vitale. Il rifiuto della PEG e l’assistenza continuativa da parte dei caregiver determinavano la presenza del trattamento di sostegno vitale.

La ASL, tuttavia, continuava a non fornire alcuna indicazione rispetto al farmaco letale e alle modalità di sua autosomministrazione ma anzi chiedeva che fosse un medico di fiducia di “Libera” a fornire un suo parere medico a riguardo. 

Così “Libera”, sempre tramite i suoi legali, inviava un protocollo medico a firma del suo medico di fiducia in cui venivano indicati il farmaco letale idoneo e le modalità di sua autosomministrazione aderenti alle sue condizioni fisiche. L’azienda sanitaria confermava l’adeguatezza del protocollo medico inviato ma continuava a rifiutare l’espletamento, a proprio carico, anche della cd. “fase esecutiva” della procedura, insistendo che tutti i relativi adempimenti – dall’acquisto del farmaco letale, al reperimento della strumentazione utile alla sua autosomministrazione, all’individuazione di un medico che assistesse “Libera” in tale fase – fossero a suo carico.

I legali di “Libera” diffidavano nuovamente la ASL affinché fornisse, a carico del Servizio sanitario, tutto l’occorrente per la procedura di autosomministrazione ma l’azienda sanitaria continua a negare la propria competenza nella “fase esecutiva” della procedura.

Vista anche l’approvazione della legge regionale “Liberi Subito” in Toscana, nel febbraio 2025 i legali di “Libera” inviavano una nuova richiesta all’azienda sanitaria per l’urgente fornitura del farmaco letale e della strumentazione per la sua autosomministrazione con “pompa infusionale” da attivare mediante comando vocale o tramite strumentazione azionabile con la bocca, viste le condizioni di completa paralisi di “Libera” Chiedendo anche di indicare il luogo e le modalità di consegna di tali farmaci e della strumentazione idonea necessari al suo medico di fiducia. 

La ASL rispondeva nel marzo 2025 opponendo un altro rifiuto ed evidenziando che non esistono macchinari che “Libera”, viste le sue condizioni, potrebbe utilizzare per autosomministrarsi il farmaco letale

Il ricorso d’urgenza

“Libera” ha quindi presentato un ricorso d’urgenza chiedendo al Tribunale di Firenze di accertare il suo diritto ad autodeterminarsi nelle scelte di fine vita e di accedere all’eutanasia attiva, non avendo alcuna possibilità di autosomministrarsi il farmaco letale, evidenziando l’illegittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. (“Omicidio del consenziente”) che vieta tale pratica.

Infatti, “Libera” possiede tutti i requisiti previsti dalla sentenza n. 242 del 2019 per accedere alla morte medicalmente assistita. Ma non può autosomministrarsi il farmaco e quindi, pur essendo in condizioni fisiche peggiori rispetto a quei malati che hanno ancora qualche facoltà motoria, non può esercitare il suo diritto di scegliere come e quando morire.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 aprile 2025, ha accolto le richieste di “Libera” e ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. alla Corte costituzionale, dove si è svolta l’udienza pubblica l’8 luglio.

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza 132/2025, depositata il 25 luglio 2025, dichiarando l’inammissibilità della questione.

Ma cosa significa che la questione di legittimità è inammissibile?

La Corte ha dichiarato inammissibile, per vizi istruttori, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. e non è quindi entrata nel merito della questione.

Nonostante la decisione sia processualmente in rito, essa assume un forte significato sostanziale e costituzionale, riaffermando alcuni principi fondamentali in tema di autodeterminazione e di ruolo del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il giudice fiorentino secondo la Corte non aveva svolto una sufficiente istruttoria sulla reperibilità di dispositivi di autosomministrazione del farmaco a livello nazionale, limitandosi a verifiche regionali. Secondo la Corte, tale carenza istruttoria ha impedito un pieno scrutinio di merito in riferimento all’articolo 579 codice penale.

Tuttavia, la Corte chiarisce che, una volta verificate tutte le condizioni stabilite dalla sentenza n. 242/2019 (caso Cappato/Dj Fabo) e ribadite nelle sentenze n. 135/2024 e 66/2025, la persona interessata si trova in una situazione soggettiva tutelata costituzionalmente e che il SSN deve anche garantire le condizioni tecniche e materiali affinché la volontà della persona possa essere rispettata.

La Corte ha inoltre dichiarato prive di fondamento tutte le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e degli altri intervenuti, riconoscendo che l’azione proposta era l’unico strumento praticabile per sollevare il dubbio di costituzionalità dell’art. 579 c.p.

E ora?

Il procedimento è tornato al Tribunale di Firenze, che ha attivato una verifica tecnica nazionale, coinvolgendo anche il Ministero della Salute, già citato in giudizio ma rimasto silente. Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale, e della riassunzione del procedimento davanti al Tribunale di Firenze, il giudice aveva stabilito che entro l’8 ottobre venissero trasmesse informazioni “relative all’esistenza e alla concreta reperibilità di strumenti di autosomministrazione per via endovenosa attivabili mediante comando vocale o oculare e altre modalità compatibili con le condizioni cliniche di ‘Libera’”. Tuttavia, entro tale termine erano pervenute soltanto risposte negative o interlocutorie.

Solo in data 14 ottobre 2025, Estar – l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale – tramite l’USL, ha comunicato di aver concluso un’indagine di mercato tra imprese operanti nel settore degli ausili tecnici per persone con disabilità. Da tale indagine è emersa la disponibilità di una ditta a fornire un comunicatore con puntamento oculare in grado di attivare pompe infusionali.Dopo le indagini da parte degli Enti incaricati dal Giudice, si è celebrata una nuova udienza davanti al Tribunale di Firenze che con ordinanza del 16 ottobre ha accolto integralmente le richieste di “Libera” e ha ordinato all’Azienda sanitaria di fornire entro 15 giorni la strumentazione necessaria all’autosomministrazione, verificandone la funzionalità e la compatibilità, attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altra modalità idonea; e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico di fiducia di “Libera”, che la assisterà durante la procedura.

Nonostante l’Avvocatura di stato, in rappresentanza del Ministero della salute abbia affermato l’incompetenza statale sulle questioni di organizzazione sanitaria a favore della regione, l’ordinanza del giudice invita ad una collaborazione istituzionale finalizzata a rendere effettivo per “Libera” un diritto sancito dalla Corte costituzionale e già riconosciutole dalla sua azienda sanitaria.

Tuttavia, a causa della difficoltà da parte di Estar di reperire  la strumentazione idonea alla autosomministrazione del farmaco letale per una persona nelle condizioni di “Libera”, la USL Toscana nord-ovest depositava il 3 novembre un ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. con cui chiedeva al Giudice di dare gli opportuni provvedimenti per superare queste difficoltà.

I legali di “Libera” vista la situazione, si costituivano in giudizio evidenziando che la difficoltà di reperimento di uno strumento idoneo, con le opportune modifiche strutturali e tecniche, alla autosomministrazione del farmaco letale non dovrebbe ulteriormente compromettere il diritto ad autodeterminarsi di “Libera”. 

Evidenziavano inoltre come in data 11 settembre sia la ASL che ESTAR avevano chiesto, via email all’Associazione Luca Coscioni, informazioni sul reperimento di pompe infusionali attivabili mediante movimento oculare o della bocca. Richiesta a cui l’Associazione rispondeva indicando l’opportunità di rivolgersi al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Indicazione però a cui né la ASL né ESTAR davano seguito.

I legali di “Libera” chiedevano quindi al Tribunale di dare un ulteriore termine di dieci giorni, decorrenti dalla data fissata per l’udienza (originariamente prevista per il 13 novembre), per reperire e fornire la strumentazione idonea alla autosomministrazione del farmaco letale completa dei farmaci autorizzati.

Il Giudice, letta la costituzione di “Libera” ed evidenziata la necessità di reperire una strumentazione attivabile con movimento oculare o con la bocca, viste le condizioni di “Libera”, e che in assenza di una simile strumentazione il suo diritto ad autodeterminarsi di fatto è inattuabile, riteneva necessarie acquisire lui direttamente queste informazioni dall’Ingegnere del CNR.

Fissava così nuova udienza al 19 novembre con ordinanza che convocava anche  il CNR e poneva dei quesiti a cui rispondere per individuare la fornitura della strumentazione necessaria.

Con ordinanza del 20 novembre si è definitivamente concluso il giudizio: il Tribunale di Firenze ha ordinato alla USL Toscana nord-ovest di avviare immediatamente la procedura presso il CNR al fine di acquisire il macchinario con cui “Libera” possa autosomministrarsi il farmaco letale, indicando inoltre che l’azienda sanitaria dovrà sostenere tutte le spese necessarie per la realizzazione di questo macchinario. 

Il giudice ha ordinato alla USL Toscana nord-ovest di avviare immediatamente la procedura con il CNR e di sostenerne tutti i costi. Contestualmente, il CNR è stato nominato ausiliario dell’autorità giudiziaria, ricevendo mandato diretto a predisporre e fornire la tecnologia all’azienda sanitaria entro 90 giorni.

Poco prima della scadenza dei 90 giorni il CNR richiedeva una breve proroga  di 15 giorni “per eseguire verifiche di sicurezza del sistema di attivazione autonoma del dispositivo”.

Prima della scadenza del termine di proroga concessa dal Tribunale – 5 marzo 2026 – il CNR chiedeva un parere al Ministero della salute in merito alla qualificazione regolatoria del sistema tecnologico richiesto dal Tribunale di Firenze.  Il Ministero della Salute il 4 marzo 2026 inviava parere non vincolante in cui “raccomandava l’effettuazione di prove di funzionalità individuando a tal fine un laboratorio accreditato competente per le verifiche”. 

Una volta finalizzata la realizzazione del dispositivo attivabile mediante comando oculare, in data 27 febbraio 2026, alla presenza dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonché degli sviluppatori del sistema, veniva effettuata presso il domicilio di “Libera” una prova di funzionalità del dispositivo, nel corso della quale il sistema veniva verificato nelle concrete condizioni di utilizzo e sottoposto a specifica taratura del puntatore oculare su “Libera”. 

All’esito di tali attività, in data 9 marzo 2026 veniva consegnato il dispositivo idoneo alla somministrazione del farmaco mediante attivazione oculare, sviluppato dallo stesso CNR e destinato a consentire a “Libera” di procedere autonomamente alla realizzazione della propria volontà di porre fine alla vita, in conformità ai presupposti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, già positivamente accertati dalla competente Commissione multidisciplinare. 

Alla luce del parere del Ministero della salute sia l’Azienda sanitaria e sia la difesa di “Libera”, rilevavano che la prova di funzionalità era stata effettuata nelle concrete condizioni di utilizzo presso il domicilio della ricorrente, con esito positivo e che il parere del Ministero che raccomandava ulteriori verifiche presso laboratori accreditati, avrebbero richiesto tempi ulteriori non determinabili, pur avendo finalità sostanzialmente sovrapponibili a quelle già perseguite mediante il collaudo effettuato presso il domicilio di “Libera” e specificamente tarato sulle sue esigenze, chiedendo dunque al tribunale di  confermare che le modalità di collaudo, taratura e verifica già espletate fossero adeguate e che dunque non fossero necessari altri adempimenti per permettere a “Libera” di procedere con l’autosomministrazione del farmaco letale.

In data 17 marzo 2026 il tribunale di Firenze confermava l’ordinanza del 19.11.2025 disponendo che l’Azienda USL Toscana Nord Ovest mettesse a disposizione il farmaco già individuato e la strumentazione consegnata dal CNR al medico di fiducia scelto da “Libera” che presterà la propria assistenza durante la fase di sua autosomministrazione, se e quando la ricorrente deciderà di procedere in tal senso.

L’autosomministrazione

Il 25 marzo 2026, dopo due anni dalla sua richiesta, “Libera” ha finalmente potuto procedere all’autosomministrazione del farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentirle di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita.

Grazie al sistema di puntamento oculare interfacciato con una pompa infusionale, ha infatti attivato autonomamente l’infusione endovenosa del farmaco, superando l’ostacolo della tetraparesi spastica che le impediva qualsiasi movimento, compreso quello necessario per premere il tasto di attivazione del macchinario solitamente usato per questa procedura.

QUI il comunicato stampa

– ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026 –