“Donatella”, nome di fantasia per la tutela della privacy, vive in Veneto e ha 76 anni. Nel 2022 riceve la diagnosi di “paralisi sopranucleare progressiva”, una patologia neurodegenerativa, esordita nel 2018 con episodi di rallentamento motorio e difficoltà nella deambulazione.

La patologia ha un decorso piuttosto veloce e in brevissimo tempo la signora “Donatella” perde le facoltà deambulatorie, parla con un voce molto flebile che si riesce a sentire solamente se molto vicini, non può mangiare se non imboccata dalla propria assistente, non può andare autonomamente in bagno né compiere alcuna attività che implichi uno sforzo fisico seppur minimo. Anche grattarsi il naso è ormai impossibile.

La patologia, oltre alle difficoltà motorie, provoca dolori fisici e psichici ormai intollerabili.

Il 6 settembre 2024 invia alla propria ASL la richiesta di verifica delle sue condizioni ai sensi della sentenza 242/2019.

Il 22 novembre 2024 (e dunque oltre due mesi dopo la sua richiesta) viene eseguita la prima visita domiciliare, in cui viene informata della possibilità di accedere alla cure palliative che, con comunicazione del 27 novembre, conferma di accettare solamente con riferimento alla disfagia mentre non acconsente con riferimento alla gestione del dolore mandibolare e alle difficoltà nel dormire.

Il 31 gennaio 2025 si svolge la seconda visita domiciliare da parte dello psicologo e dello psichiatra della commissione medica multidisciplinare, all’esito della quale la signora non riceve alcuna comunicazione dalla ASL.

Il 22 febbraio 2025 i legali della signora “Donatella”, coordinati da Filomena Gallo, inviano una lettera di messa in mora e diffida ad adempiere alla ASL con richiesta di completare urgentemente le verifiche e indicare le modalità esecutive del suicidio medicalmente assistito.

La ASL risponde con Pec del 28 febbraio informando della conclusione delle valutazioni da parte della commissione medica multidisciplinare e che attende la riunione del comitato etico per poterne poi acquisire il parere.

Il 19 marzo l’azienda trasmette la relazione finale e il parere del comitato etico con cui rigetta la richiesta della signora “Donatella” perché non ravvisa la presenza di trattamenti di sostegno vitale, nonostante l’azienda sanitaria confermi la “pressoché completa dipendenza da terzi per le attività basilari […] risulta parzialmente conservata la capacità di alimentarsi e idratarsi autonomamente per os, pur se con cibi e bevande preparati da terzi e con aiuto nelle attività più complesse come tagliare gli alimenti”. Evidenzia poi la conservazione della funzione sfinteriale (senza necessità di cateterismi o evacuazione manuale) e l’assenza di necessità di aspirazione del muco.

I legali della signora “Donatella”, inviano in data 28 aprile l’opposizione al diniego e la richiesta di valutazione del requisito del trattamento di sostegno vitale per come estensivamente interpretato dalla sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale.

Il direttore sanitario della ASL, il giorno successivo, nel trasmettere l’opposizione al diniego al comitato etico competente, chiede al Presidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica aziendale, una rivalutazione urgente del caso di “Donatella”.