Deposito: 29 dicembre 2025 (udienza pubblica in Corte: 4 novembre 2025)

Oggetto: legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024).

Tipologia di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale.


Oggetto della questione e decisione

Il Governo aveva impugnato l’intera legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, nonché, più specificamente, gli artt. da 1 a 6 e l’art. 7, comma 2. La legge era stata approvata per disciplinare, sul territorio regionale, le modalità organizzative attraverso le quali le aziende sanitarie avrebbero dovuto dare attuazione alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito.

Il ricorso statale sosteneva, in primo luogo, che la disciplina del suicidio medicalmente assistito appartenesse alle materie dell’ordinamento civile e penale, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In via subordinata, riteneva che la Regione non potesse intervenire nella materia concorrente della tutela della salute in assenza di una preventiva legge statale che ne determinasse i principi fondamentali.

Il Governo denunciava, inoltre, la violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e contestava l’istituzione della Commissione multidisciplinare permanente e il ruolo attribuito ai Comitati per l’etica nella clinica, ritenendo che tali organismi si sovrapponessero ai comitati etici territoriali disciplinati dalla normativa statale.

Nel giudizio è stata ammessa, tra le opinioni degli amici curiae, anche quella dell’Associazione Luca Coscioni, a sostegno della non fondatezza delle questioni promosse dal Governo.

Decisione

Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure rivolte contro la legge toscana nel suo complesso. L’impianto generale della legge regionale è stato quindi ritenuto compatibile con la Costituzione, mentre sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni.

La Corte:

  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 2, che riproduceva nella fonte regionale i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito individuati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024;
  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,», perché la richiesta deve essere espressa personalmente dall’interessato;
  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei termini rigidi previsti dagli artt. 5 e 6, e precisamente dell’art. 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5, e dell’art. 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6;
  • ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, relativi rispettivamente al supporto operativo delle aziende sanitarie, alla qualificazione delle prestazioni come extra LEA e alla possibilità di sospendere o annullare l’“erogazione” del trattamento;
  • ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’intera legge e all’art. 1, riconoscendo la competenza regionale a dettare norme organizzative e procedurali di dettaglio in materia di tutela della salute;
  • ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’intera legge e all’art. 7, comma 2, secondo periodo, quanto alla copertura con risorse proprie degli effetti finanziari delle prestazioni;
  • ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 4, 5 e 6, escludendo sia l’indebita sovrapposizione tra Commissione multidisciplinare e comitati etici, sia la creazione di nuovi livelli essenziali di assistenza.

Riferimenti: punti da 2 a 11.3 del Considerato in diritto.

L’esito è positivo sul piano giuridico e politico: la Corte riconosce che le Regioni possono disciplinare l’organizzazione dell’attività delle aziende sanitarie necessaria a rendere effettive le garanzie già presenti nell’ordinamento. Al tempo stesso, delimita questa competenza: le Regioni non possono riprodurre nella propria legislazione i requisiti sostanziali e procedimentali dell’accesso, fissare principi fondamentali o intervenire su profili che richiedono uniformità nazionale.


La motivazione in dettaglio

In Positivo

  1. Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute. La legge toscana, considerata nel suo complesso, disciplina l’attività delle aziende sanitarie locali e persegue una finalità organizzativa e procedurale: assicurare in modo uniforme l’assistenza del Servizio sanitario regionale alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla Corte costituzionale.
  2. Le Regioni possono legiferare anche in assenza di una legge statale organica. Nelle materie di competenza concorrente non devono attendere che lo Stato e quindi il Parlamento detti espressamente i principi fondamentali, perché questi siano già desumibili dal complesso della legislazione statale vigente. Nel caso in esame, tali principi si ricavano dalla legislazione statale letta alla luce delle pronunce della Corte e, in particolare:
    • dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che disciplinano il consenso informato e il rifiuto o l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale;
    • dalla legge n. 38 del 2010, che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
    • dall’articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, che affida alle aziende sanitarie gli accertamenti, le certificazioni e le prestazioni medico-legali spettanti al Servizio sanitario nazionale.
  3. La legge regionale, nel suo complesso, non invade la competenza statale in materia penale. L’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio resta identica in tutto il territorio nazionale ed è quella definita dalla sentenza n. 242 del 2019 attraverso quattro requisiti sostanziali e due requisiti procedimentali. La disciplina regionale non modifica l’art. 580 cod. pen. né introduce nuove cause di non punibilità.
  4. La legge, nel suo complesso, non invade neppure l’ordinamento civile. Non crea un diritto nuovo limitato al territorio toscano, ma disciplina nel dettaglio garanzie e procedure i cui tratti essenziali, uniformi su tutto il territorio nazionale, sono già presenti nell’ordinamento vigente.
  5. La legge non introduce un nuovo livello essenziale di assistenza. Essa regola l’attività che il Servizio sanitario regionale è già tenuto a svolgere. La Regione non può però decidere autonomamente che cosa rientri o non rientri nei LEA, materia riservata allo Stato.
  6. Il ruolo del Servizio sanitario nazionale è confermato. La persona in possesso dei requisiti, positivamente verificati, è titolare di una situazione soggettiva tutelata e ha diritto a essere accompagnata dal Servizio sanitario nella procedura, incluso il reperimento del farmaco e dei dispositivi idonei e l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione.
  7. Commissione multidisciplinare e comitato etico svolgono funzioni diverse e complementari. La Commissione verifica i requisiti, la capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, la persistenza della volontà e le modalità di attuazione. Il comitato etico garantisce la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità attraverso un parere sul caso.

Dettaglio

In blu, le disposizioni della legge sarda ritenute costituzionalmente legittime. In rosso, le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime

Articolo 1 (Finalità)

La Regione, nell’esercizio delle competenze in materia di tutela della salute, disciplina le modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 relative al suicidio medicalmente assistito.

L’articolo 1 è immune da censure. La disposizione si limita a enunciare la finalità di fornire indicazioni operative di dettaglio al Servizio sanitario regionale per assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, come precisate dalla sentenza n. 135 del 2024.

Riferimento: punto 3 del Considerato in diritto.

Articolo 2 (Requisiti di accesso)

Fino all’entrata in vigore della disciplina statale, alle procedure possono accedere le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017.

L’intero articolo 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 hanno innovato l’ordinamento civile e penale definendo l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio e i requisiti di accesso. Il rinvio operato dalla legge regionale produceva una novazione della fonte: cristallizzava nella legislazione toscana principi ordinamentali suscettibili di evoluzione e delimitava indirettamente i confini dell’esimente dell’articolo 580 del codice penale

La Regione non può agire in via suppletiva della legislazione statale appropriandosi dei principi individuati dalla Corte, neppure in via transitoria e nell’attesa di una legge nazionale. Può organizzare l’attività sanitaria necessaria alle verifiche, ma non può riprodurre nella propria fonte i requisiti sostanziali e procedimentali dell’accesso.

Riferimento: punto 4 del Considerato in diritto.

Articolo 3 (Commissione multidisciplinare permanente)

La disposizione prevede l’istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di Commissioni multidisciplinari permanenti per la verifica dei requisiti e delle modalità di attuazione. Le Commissioni comprendono diverse professionalità sanitarie, possono essere integrate da uno specialista della patologia e sono composte da personale individuato su base volontaria.

L’art. 3 resta integralmente valido. L’istituzione e la composizione delle Commissioni costituiscono statuizioni di carattere organizzativo, riconducibili alla disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute. La Regione può organizzare gli accertamenti e le certificazioni affidati alle aziende sanitarie dalla legislazione statale.

La partecipazione su base volontaria è coerente con l’assenza di un obbligo, in capo al singolo medico, di prestarsi al suicidio assistito: resta affidata alla coscienza del sanitario la scelta se accogliere o meno la richiesta della persona.

Riferimento: punto 5 del Considerato in diritto.

Articolo 4 (Modalità di accesso – parzialmente illegittimo)

La persona interessata, o un suo delegato, presenta all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio una istanza per l’accertamento dei requisiti […] nonché per l’approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione.

L’articolo 4 si sottrae alle censure, salvo l’inciso che consentiva la presentazione dell’istanza da parte di un delegato. La disciplina delle modalità di accesso e della trasmissione della documentazione sanitaria rientra nell’organizzazione di dettaglio della tutela della salute e non determina nuovi diritti né nuovi LEA.

La previsione della delega è invece illegittima perché la decisione di congedarsi dalla vita è un atto personalissimo. La volontà deve essere espressa direttamente dalla persona, nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017: per iscritto, mediante videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

Effetto concreto: il Servizio sanitario regionale deve mettere l’interessato nella condizione di formulare personalmente l’istanza, adottando modalità adeguate alle sue condizioni e capacità comunicative.

Riferimento: punto 6 del Considerato in diritto.

Articolo 5 (Verifica dei requisiti – parzialmente illegittimo)

Sono dichiarati illegittimi: il termine complessivo di venti giorni per concludere la verifica, la sospensione consentita una sola volta per non più di cinque giorni, il termine di sette giorni per il parere del Comitato e l’obbligo di coordinare tale parere con il termine complessivo.

Restano valide: l’informazione sulle cure palliative, sulla sedazione palliativa profonda continua e sul diritto di rifiutare i trattamenti; l’interlocuzione personale e diretta; gli accertamenti clinici necessari; la verifica della volontà libera e consapevole; la relazione finale e la comunicazione dell’esito.

Articolo 6 (Modalità di attuazione – parzialmente illegittimo)

Sono dichiarati illegittimi: il termine complessivo di dieci giorni per approvare o definire le modalità di attuazione, il termine di cinque giorni per il parere del Comitato e l’obbligo di coordinare il parere con il termine complessivo.

Restano valide: la possibilità di presentare un protocollo redatto dal medico di fiducia; la definizione condivisa delle modalità con la persona interessata; la necessità di evitare abusi, tutelare la dignità e limitare le sofferenze; il parere del Comitato sull’adeguatezza del protocollo e la comunicazione dell’esito.

La Corte dichiara illegittimi i termini rigidi perché le delicate fasi di verifica e definizione delle modalità richiedono uniformità di trattamento sul territorio nazionale e un accertamento medico accurato. Pur restando necessaria una sollecita presa in carico, devono essere consentiti tutti gli approfondimenti clinici, diagnostici, psichiatrici, palliativi, psicologici e medico-legali ritenuti appropriati dalla Commissione, anche mediante decisioni interlocutorie.

I tempi del procedimento non possono essere modellati come quelli di un comune procedimento amministrativo. La valutazione si colloca tra due diritti fondamentali della persona malata: l’autodeterminazione e il diritto a essere curata efficacemente secondo scienza e arte medica. La legge n. 219 del 2017 valorizza l’alleanza terapeutica tra autonomia del paziente, competenza professionale e responsabilità del medico.

La Corte ribadisce inoltre che il coinvolgimento in un effettivo percorso di cure palliative deve costituire un prerequisito della scelta di qualsiasi percorso alternativo. L’offerta concreta e tempestiva di cure palliative assicura informazioni complete e può ridurre in misura rilevante la domanda di suicidio assistito.

Riferimento: punti 7, 7.1 e 7.2 del Considerato in diritto.

Articolo 7 (Supporto alla procedura – parzialmente illegittimo)

Comma 1 – illegittimo

Prevedeva che, entro sette giorni, l’azienda sanitaria assicurasse supporto tecnico e farmacologico e assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione, mediante personale sanitario su base volontaria e nell’ambito dell’attività istituzionale.

La disposizione è illegittima perché non si limita a organizzare nel dettaglio principi fondamentali già stabiliti dalla legge statale, ma pretende di determinarli direttamente, imponendo con legge regionale il coinvolgimento delle aziende sanitarie nell’esecuzione della procedura.

La dichiarazione di illegittimità non elimina però il diritto della persona. Dopo la verifica positiva dei requisiti, resta intatto il diritto di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, gli eventuali dispositivi per l’autosomministrazione e l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione. Tale diritto discende direttamente dalla sentenza n. 132 del 2025, che ha portata autoapplicativa.

Al momento dell’esecuzione il personale sanitario deve verificare con particolare cura la persistenza della volontà piena e consapevole della persona e l’assenza di condizionamenti indebiti. La Corte segnala inoltre l’opportunità di attestare le modalità esecutive e l’esito della procedura, anche per prevenire responsabilità penali.

Comma 2 – primo periodo illegittimo; secondo periodo valido

Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti.

La qualificazione delle prestazioni come livello superiore ai LEA è illegittima: soltanto lo Stato può stabilire che cosa rientri o non rientri nei livelli essenziali. Resta invece valida la previsione con cui la Regione assume con risorse proprie gli effetti finanziari delle prestazioni, poiché tale clausola non modifica la disciplina statale dei LEA.

Comma 3 – illegittimo

La persona […] può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento.

La disposizione è incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito. Non si tratta dell’erogazione di un trattamento che possa essere sospeso o annullato, ma dell’assistenza sanitaria a una persona che conserva il dominio sull’atto finale e deve compiere personalmente la condotta che causa la propria morte. L’ipotesi è quindi distinta dall’eutanasia attiva, che nell’ordinamento italiano ricade nella fattispecie dell’omicidio del consenziente.

Comma 4 – valido

Le aziende unità sanitarie locali conformano i procedimenti disciplinati dalla legge regionale alla disciplina statale.

La previsione esprime il principio, conforme alla Costituzione, secondo cui l’organizzazione regionale deve sempre adeguarsi alla disciplina statale vigente e alle sue successive modificazioni.

Riferimento: punti da 8 a 8.6 del Considerato in diritto.

Articolo 8 (Gratuità delle prestazioni)

Le prestazioni e i trattamenti effettuati dal Servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti.

L’articolo 8 è immune da censure. La scelta della gratuità delle prestazioni non contrasta con l’ordinamento civile, con la disciplina dei livelli essenziali né con i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Riferimento: punto 9 del Considerato in diritto.

Articolo 9 (Norma finanziaria)

La disposizione quantifica gli oneri derivanti dalla legge regionale e ne stabilisce la copertura finanziaria.

L’articolo 9 è una norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla disciplina della gratuità ed è immune da censure.

Riferimento: punto 10 del Considerato in diritto.

Commissione multidisciplinare e Comitati per l’etica nella clinica

La Corte respinge integralmente l’ultimo motivo del ricorso del Governo. Il mantenimento dei Comitati per l’etica nella clinica operanti in Toscana è compatibile con la normativa statale, che consente alle Regioni di mantenere i comitati già esistenti per funzioni diverse da quelle attribuite in via esclusiva ai comitati etici territoriali e, nelle more di una disciplina dedicata, per i pareri in materia di suicidio medicalmente assistito.

Non esiste sovrapposizione tra i due organismi. La Commissione multidisciplinare svolge la verifica clinica e procedurale e definisce le modalità di attuazione; il Comitato per l’etica nella clinica esprime il parere volto a tutelare le situazioni di particolare vulnerabilità. Le disposizioni regionali, inoltre, non introducono nuovi LEA e non interferiscono con la Commissione nazionale competente al loro aggiornamento.

Riferimento: punti 11.1, 11.2 e 11.3 del Considerato in diritto.


Portata giuridica e politica della decisione

La sentenza n. 204 del 2025 segna un passaggio decisivo perché smentisce l’affermazione secondo cui le Regioni sarebbero integralmente prive di competenza sul suicidio medicalmente assistito. L’assenza di una legge nazionale organica non impedisce alle Regioni di esercitare la propria competenza concorrente in materia di tutela della salute, organizzando l’attività delle aziende sanitarie, le Commissioni multidisciplinari, le verifiche cliniche, l’interlocuzione con la persona e il rapporto con i comitati etici.

La Corte traccia, tuttavia, un confine preciso: le Regioni non possono cristallizzare i requisiti di accesso elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, fissare termini rigidi destinati a incidere sul bilanciamento tra autodeterminazione e tutela della vita, qualificare autonomamente le prestazioni come LEA o extra LEA, né determinare con propria legge i principi fondamentali relativi all’accompagnamento nell’esecuzione.

Il punto di maggiore forza della pronuncia è la conferma del ruolo del Servizio sanitario pubblico. Anche dopo la dichiarazione di illegittimità dell’art. 7, comma 1, resta fermo il diritto della persona positivamente valutata a ottenere farmaco, dispositivi e assistenza sanitaria durante la procedura. La Corte non sottrae quindi il suicidio medicalmente assistito al Servizio sanitario: impedisce soltanto che una singola Regione determini autonomamente i principi fondamentali dell’accompagnamento.

La decisione costituisce, infine, un nuovo richiamo al Parlamento. 

Spetta al legislatore statale approvare una disciplina organica che assicuri uniformità nazionale, senza negare nel frattempo l’immediata operatività delle garanzie già riconosciute dalla Corte e degli obblighi organizzativi che gravano sul Servizio sanitario nazionale.