(udienza pubblica in Corte del 23 giugno 2026)
Deposito: 24 luglio 2026 (udienza pubblica in Corte del 23 giugno 2026)
Oggetto: legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019), e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Tipologia di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Oggetto della questione e decisione
Il Governo aveva impugnato la legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, che disciplina procedure e tempi dell’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, censurandone l’intero impianto e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
In particolare, con ricorso del 24 novembre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva impugnato l’intera legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, nonché i suoi articoli da 1 a 4, 6 e 7, in riferimento, nel complesso, all’art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione e agli artt. 3 e 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Il Governo sosteneva la violazione, da parte dell’intera legge dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., relativo alla materia «ordinamento civile e penale», e, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «tutela della salute», nonché degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale. Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la disciplina del suicidio medicalmente assistito rientrerebbe nella materia di cui al richiamato secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost., riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo su diritti personalissimi quali il diritto alla vita e quello all’integrità fisica. Essa, attenendo ai presupposti e alle modalità esecutive per ritenere scriminato l’aiuto al suicidio, delineerebbe un «istituto giuridico che, per un verso, innova il diritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale».
L’intervento del legislatore regionale sarebbe quindi inibito, dovendosi ricondurre «[t]utti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica de qua» alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, rispetto alla quale sarebbe «evidente l’esigenza di uniformità e omogeneità di disciplina sull’intero territorio nazionale che solo l’intervento del legislatore statale può assicurare».
Con la sentenza n. 148 del 2026 – sulla scia di quanto già stabilito dalla sentenza n. 204 del 2025 sull’analoga legge della Regione Toscana – la Corte costituzionale ha accolto solo in parte il ricorso del Governo. L’impianto complessivo della legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 2025 è stato ritenuto compatibile con la Costituzione; sono state dichiarate illegittime soltanto alcune specifiche disposizioni.
È opportuno ricordare che il ricorso statale è stato proposto prima della pubblicazione della sentenza n. 204 del 2025, con la quale la Corte ha scrutinato la legittimità costituzionale della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, rispondendo a censure statali sostanzialmente analoghe. A tale pronuncia la Corte fa quindi ampio e costante riferimento.
La Corte:
- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, e, in parte, dell’art. 2, comma 2, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4, commi 2 e 6, eliminando i rinvii ai requisiti definiti dall’art. 2, comma 1;
- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, e, parzialmente, dei commi 2, 3, 7, 8 e 9 dello stesso articolo, nonché l’illegittimità integrale del comma 12;
- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, e dell’art. 5;
- ha dichiarato non fondate le questioni relative all’intera legge e all’art. 1, promosse in riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e penale, alla tutela della salute e alle disposizioni dello statuto speciale;
- ha dichiarato non fondate le questioni relative all’intera legge e agli artt. 6 e 7, promosse in riferimento alla competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 4, con particolare riferimento alla Commissione multidisciplinare, al comitato etico territoriale e all’organizzazione delle strutture sanitarie regionali.
Riferimenti: punti da 7 a 17.3 del Considerato in diritto; dispositivo.
L’esito è positivo sul piano del diritto sostanziale e organizzativo: la Corte conferma che le Regioni, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, possono disciplinare i profili organizzativi e procedurali dell’attività delle aziende sanitarie. Non possono invece ridefinire i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, modificare l’area della non punibilità o fissare principi fondamentali riservati alla legislazione statale.
La motivazione in dettaglio
In Positivo
Le Regioni hanno competenza concorrente a legiferare in materia di “tutela della salute”, (117 Cost.) e questo è il caso. La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che– trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024– chiedano di essere aiutate a morire».
La conseguenza è che possono emanare norme di dettaglio e organizzative per rendere operativo quanto già stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, assicurando procedure uniformi. Pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto che le Regioni possono disciplinare l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nei casi già previsti dalla giurisprudenza costituzionale. Le Regioni, quindi, possono intervenire sulle procedure organizzative, la responsabilità dei servizi sanitari e l’uniformità dei percorsi clinico-assistenziali.
La legge regionale, considerata nel suo complesso, non introduce alcun nuovo livello essenziale di assistenza e non modifica la corrispondente disciplina statale. Essa regola l’attività che il Servizio sanitario regionale è già tenuto a svolgere secondo l’ordinamento vivente, così come conformato dalle sentenze della Corte costituzionale.
Le Regioni possono legiferare anche in assenza di una legge dello Stato perché i principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte e “la legge regionale si limita a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali” (punto 7.4. del Considerato in diritto).
In particolare, sostiene la Corte costituzionale, vengono qui in considerazione:
- gli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che regolano la modalità di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, e che sono stati utilizzati dalla sentenza di questa Corte n. 242 del 2019 come punti di riferimento già presenti nella legislazione vigente ai fini della configurazione della procedura medicalizzata per la valutazione della richiesta di suicidio assistito, nelle more dell’auspicato intervento del legislatore statale;
- la legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, e che parimenti è stata richiamata dalla citata sentenza n. 242 del 2019 e dalle successive sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 al fine di sottolineare la doverosa ed effettiva messa a disposizione di tali prestazioni;
- l’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in base al quale le aziende unità sanitarie locali provvedono, tra l’altro, “agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale”: accertamenti, prescrizioni e prestazioni tra le quali si iscrivono quelli necessari, secondo le sentenze di questa Corte, nell’ambito della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio» (sentenza n. 204 del 2025, punto 2.2. del Considerato in diritto).
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso statale, l’esercizio della competenza concorrente in tale ambito non può di per sé ritenersi precluso al legislatore regionale dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati dalla Corte, all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.
La legge regionale, considerata nel suo complesso, non invade la competenza statale in materia penale, perché non modifica l’area di non punibilità dell’art. 580 cod. pen., che resta delimitata dai sei requisiti – quattro sostanziali e due procedimentali – individuati dalla sentenza n. 242 del 2019.
La legge, nel suo complesso, non invade neppure la competenza statale in materia di ordinamento civile, poiché disciplina nel dettaglio garanzie e procedure i cui tratti essenziali, uniformi su tutto il territorio nazionale, sono già ricavabili dalla legge n. 219 del 2017 e dalla giurisprudenza costituzionale. Resta però vietato alle Regioni cristallizzare nella propria legislazione i requisiti di accesso o determinare principi fondamentali riservati allo Stato.
Ricaduta politico-giuridica: la pronuncia contraddice l’assunto secondo cui le Regioni sarebbero integralmente prive di competenza in materia. Ne risulta smentita, sul piano politico e istituzionale, l’impostazione seguita con le pregiudiziali approvate in Lombardia e Piemonte.
Dettaglio
In blu, le disposizioni della legge sarda ritenute costituzionalmente legittime. In rosso, le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime
Articolo 1 (Finalità)
“[l]a Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, definisce tempi e modalità organizzative per l’erogazione dei relativi trattamenti”
L’art. 1 si sottrae a tutte le censure formulate dal Governo, in quanto enuncia semplicemente la finalità di fornire indicazioni operative di dettaglio al Servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 (punto 9 del Considerato in diritto).
Articolo 2
Il comma 1 stabilisce che alle prestazioni e ai trattamenti di cui alla legge regionale possono accedere «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale», nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento);
Il comma 2 stabilisce che “I requisiti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4″.
Il richiamo alla «giurisprudenza costituzionale», lungi dall’essere generico, è riferito alla sentenza n. 242 del 2019 ed è idoneo ad attrarre anche le pronunce successive che hanno precisato i requisiti di accesso, come le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La Corte ribadisce che il richiamo, da parte di una legge regionale, alle proprie decisioni produce l’effetto di definire e irrigidire nella legislazione regionale i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente dell’art. 580 cod. pen. (sentenza n. 148 del 2026, punto 10 del Considerato in diritto, che richiama la sentenza n. 204 del 2025).
La legislazione regionale, rispetto ai delicati bilanciamenti propri del suicidio medicalmente assistito, non può agire in via suppletiva della legislazione statale appropriandosi dei principi ordinamentali individuati dalla Corte e cristallizzandoli nelle proprie disposizioni (sentenza n. 148 del 2026, punto 10 del Considerato in diritto).
Per questa ragione l’art. 2, comma 1, è stato dichiarato integralmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il rinvio “mobile” alla giurisprudenza costituzionale non evita infatti la cristallizzazione, nella fonte regionale, dei requisiti di accesso e, indirettamente, dei confini dell’esimente prevista dall’art. 580 cod. pen.
In via consequenziale, per coordinare il testo della legge, sono state dichiarate parzialmente illegittime anche le disposizioni che rinviavano all’art. 2, comma 1, e precisamente:
- successivo comma 2 dell’articolo 2, nella parte in cui fa riferimento ai requisiti “di cui al comma 1”, anziché “per l’accesso al suicidio medicalmente assistito”;
- l’articolo 3, comma 1, nella parte in cui fa riferimento ai requisiti “di cui all’articolo 2, comma 1”, anziché “per l’accesso al suicidio medicalmente assistito”, e l’articolo 4, commi 2 e 6, nella parte in cui fa riferimento ai requisiti “di cui all’articolo 2, comma 1,”, anziché “per l’accesso al suicidio medicalmente assistito”.
Articolo 3
L’articolo 3 prevede l’istituzione della Commissione multidisciplinare permanente, regolandola nei seguenti termini:
- Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1
- La Commissione prevista al comma 1 è composta da: a) un medico palliativista; b) un medico neurologo; c) un medico psichiatra; d) un medico anestesista; e) un infermiere; f) uno psicologo.
- I componenti sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria regionale. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.
- La Commissione può essere integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona interessata ad accedere al suicidio medicalmente assistito.
- Le aziende sanitarie regionali assicurano ai componenti un’adeguata formazione specifica in materia di cure palliative.
- La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell’azienda sanitaria regionale presso cui è istituita la Commissione.
Salvo la parziale illegittimità del comma 1, limitatamente al rinvio all’art. 2, comma 1, l’art. 3 l’intero articolo è immune dalle censure. La disciplina della Commissione multidisciplinare ha carattere organizzativo ed è riconducibile alla competenza regionale in materia di tutela della salute. La previsione della partecipazione su base volontaria è inoltre coerente con l’assenza di un obbligo, in capo al singolo medico, di prestarsi alla procedura di suicidio medicalmente assistito, restando affidata alla sua coscienza la scelta se accogliere o meno la richiesta della persona.
Riferimento: punto 11 del Considerato in diritto.
Articolo 4
- Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, si conclude entro il termine complessivo di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza della persona interessata all’azienda sanitaria competente per territorio. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti.
- L’istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione sanitaria necessaria alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, da parte della Commissione.
- Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, l’azienda sanitaria competente per territorio convoca la Commissione multidisciplinare permanente di cui all’articolo 3, comma 1, per l’espletamento della verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.
- La Commissione assicura l’interlocuzione personale e diretta con il richiedente. La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, ai sensi della legge n. 219 del 2017.
- In caso di rifiuto delle cure palliative e di ogni altra soluzione praticabile secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017, se il richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. La manifestazione di volontà relativa all’accesso al suicidio medicalmente assistito deve essere espressa in modo libero e consapevole ed è acquisita e documentata secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
- La Commissione definisce inoltre le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, un fine vita più indolore e dignitoso possibile.
- La Commissione effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine di dieci giorni dalla convocazione da parte dell’azienda sanitaria. Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte in ordine alle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere.
- Entro tre giorni dall’acquisizione del parere del comitato etico, la Commissione redige la relazione finale sugli esiti dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accesso al trattamento relativo al suicidio medicalmente assistito. Entro i successivi due giorni, l’azienda comunica alla persona interessata le risultanze del procedimento di verifica dei requisiti e, in caso di esito positivo della verifica, le modalità di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
- L’interessato può procedere alla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito entro sette giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda sanitaria dell’esito positivo del procedimento di verifica. La richiesta è effettuata con le modalità e secondo le forme previste dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
- La procedura di autosomministrazione di cui all’articolo 5 avviene nel termine di sette giorni dalla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
- In caso di esito negativo del procedimento di verifica, è possibile presentare una nuova istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito a seguito di un mutamento delle condizioni del soggetto interessato.
- La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento. In tali casi la relativa manifestazione di volontà è acquisita con le modalità e secondo le forme previste dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
L’articolo 4 della legge regionale della Sardegna n. 26 del 2025 ha inteso disciplinare il procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, regolando gli adempimenti che la commissione multidisciplinare è tenuta a compiere e prevedendo altresì la necessaria acquisizione del parere del comitato etico territoriale.
Tuttavia, sono state dichiarate illegittime le disposizioni che imponevano termini eccessivamente rigidi: il comma 1; il comma 7, nei limiti indicati dalla Corte; il comma 8, primo periodo, nella parte in cui imponeva il termine di tre giorni; e il comma 9, primo periodo, nella parte in cui imponeva alla persona il termine di sette giorni. Sono inoltre parzialmente illegittimi i commi 2 e 3, per il rinvio al comma 1, mentre è integralmente illegittimo il comma 12. Il comma 10 è invece esaminato dalla Corte congiuntamente all’articolo 5.
Le ragioni della dichiarazione di illegittimità sono due. Da una parte, tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale (sentenza n. 148 del 2026, punto 12.1 del Considerato in diritto, che richiama la sentenza n. 204 del 2025). Dall’altra, le previsioni troppo stringenti trascurano che l’accompagnamento delle richieste richiede un accertamento medico accurato, tanto della condizione sanitaria quanto della formazione libera e autonoma della volontà. Ferma la necessità di una sollecita presa in carico, devono essere consentiti tutti gli approfondimenti clinici e diagnostici ritenuti appropriati dalla Commissione, anche mediante decisioni interlocutorie incompatibili con termini eccessivamente rigidi (sentenza n. 148 del 2026, punto 12.1 del Considerato in diritto).
La Corte richiama inoltre l’“alleanza terapeutica” promossa dalla legge n. 219 del 2017, che si colloca tra la tutela dell’autodeterminazione della persona e il suo diritto a essere curata efficacemente secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta disponibilità di cure palliative efficaci. La necessità di approfondimenti clinici adeguati non elimina, tuttavia, l’obbligo di una sollecita presa in carico della richiesta.
L’articolo 4, comma 12, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo perché «del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito», nel quale non vi è propriamente l’erogazione di un trattamento che possa essere sospeso o annullato, ma l’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale direttamente causativa della propria morte (sentenza n. 148 del 2026, punto 12.4 del Considerato in diritto, che richiama la sentenza n. 204 del 2025).
Le restanti disposizioni dell’art. 4, nonché le parti non colpite dei commi dichiarati solo parzialmente illegittimi, restano valide nei limiti indicati dalla Corte. Restano in particolare legittime l’interlocuzione personale e diretta con la persona richiedente, la verifica della formazione libera e consapevole della volontà, la possibilità di presentare una nuova istanza in caso di mutamento delle condizioni e la definizione delle modalità di attuazione della procedura.
Profili di novità rispetto alla sentenza n. 204 del 2025
➡ Sui tempi
In particolare, si sottraggono alle censure di illegittimità costituzionale il termine di cinque giorni dalla presentazione dell’istanza per la convocazione della Commissione e quello di due giorni per la comunicazione all’interessato delle decisioni della Commissione stessa, di cui ai commi 3 e 8, secondo periodo, trattandosi di meri termini finalizzati ad assicurare, rispettivamente, la sollecita presa in carico della richiesta e la sollecita comunicazione all’interessato dell’esito della valutazione (punto 12.5).
➡ Sulla Commissione multidisciplinare e comitato etico territoriale
La Corte respinge anche la censura secondo cui vi sarebbe un’indebita sovrapposizione tra la Commissione multidisciplinare e il comitato etico territoriale. I due organismi svolgono funzioni diverse e complementari. Le relative disposizioni non introducono un nuovo livello essenziale di assistenza, ma regolano i profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali. Il terzo e ultimo motivo del ricorso del Governo è stato pertanto dichiarato integralmente non fondato (punti 17.1, 17.2 e 17.3 del Considerato in diritto).
Articolo 5
Le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l’hospice o, se richiesto, il proprio domicilio. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
L’articolo 5 e, per stretta connessione, l’articolo 4, comma 10, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi. La Corte ritiene che, nel disciplinare direttamente il supporto tecnico e farmacologico, l’assistenza medica, i luoghi e i tempi dell’autosomministrazione, la Regione non si sia limitata a dettare una disciplina organizzativa di dettaglio, ma abbia invaso la riserva statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (punto 13 del Considerato in diritto).
La Corte precisa, tuttavia, che questa dichiarazione di illegittimità lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura. Resta fermo che il personale sanitario, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto, deve verificare con speciale cura la persistenza della piena e consapevole volontà della persona e l’assenza di indebiti condizionamenti (sentenza n. 148 del 2026, punto 13 del Considerato in diritto, che richiama le sentenze n. 204 e n. 132 del 2025).
Articolo 6
L’articolo 6, che stabilisce la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito, è immune da censure, non risultando in contrasto con alcuno dei parametri richiamati dal Governo. Riferimento: punto 14 del Considerato in diritto.
Articolo 7
L’articolo 7 è una norma finanziaria meramente accessoria, che quantifica e copre gli oneri derivanti dalla legge, in particolare quelli connessi all’attuazione dell’art. 5. Anche tale disposizione è immune da censure. Riferimento: punto 15 del Considerato in diritto.
Articolo 8
“[a] decorrere dall’entrata in vigore della disciplina statale in materia, le disposizioni della presente legge si applicano solo in quanto compatibili», all’esito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate non configura più alcuna cedevolezza invertita – che non sarebbe in realtà consentita – bensì solo una fisiologica clausola di compatibilità in riferimento all’eventuale modifica a livello statale dei principi fondamentali cui la medesima legge regionale ha fatto riferimento.
In questa prospettiva, nemmeno essa appare in contrasto con i parametri evocati dal Governo. Riferimento: punto 16 del Considerato in diritto.
Portata politica della pronuncia
Sul piano politico, la portata della pronuncia non si esaurisce nella vicenda sarda. Dopo le sentenze n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026, non è più sostenibile che le Regioni siano integralmente prive di competenza: esse possono organizzare l’attività del Servizio sanitario regionale necessaria alla presa in carico, agli accertamenti e all’assistenza, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Al Parlamento resta il compito di approvare una disciplina organica e uniforme sull’intero territorio nazionale.
La Corte conferma, al contempo, che il Servizio sanitario pubblico non può essere estraneo alla procedura di suicidio medicalmente assistito.