Chi è “Stefano” di Viareggio
“Stefano”, 68enne napoletano ma da anni residente in Toscana, a Viareggio, era affetto da atrofia multisistemica, una patologia neurodegenerativa a decorso progressivo e irreversibile, i cui primi sintomi erano stati diagnosticati erroneamente come Parkinson nel 2020.
“Stefano” era anche affetto da diabete mellito di tipo 2 ed emocromatosi. Prima della malattia, “Stefano” aveva vissuto una vita piena, dinamica, in giro per il mondo, pieno di passioni e interessi.
Ma, piano piano, con il progredire della malattia, tutto questo era venuto meno e nell’ultimo anno, dopo aver subito un repentino peggioramento, era totalmente allettato, privo di autonomia motoria e dipendente in via continuativa dall’assistenza di terzi per ogni funzione vitale. Era portatore di catetere vescicale permanente, necessitava di ossigenoterapia e di assumere insulina ben quattro volte al giorno. Visto il progredire inarrestabile della malattia e le sofferenze psicofisiche ritenute ormai intollerabili, il 30 aprile 2025, inviava alla propria ASL la richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Le verifiche della ASL e il diniego sul sostegno vitale
L’Azienda sanitaria competente, dopo aver effettuato le visite domiciliari, trasmetteva nel giugno 2025 una relazione finale con parere negativo. Nonostante il Comitato Etico avesse espresso parere favorevole — accertando il grave grado di sofferenza, la capacità di autodeterminazione e la conformità ai parametri della giurisprudenza costituzionale — la commissione medica della ASL riteneva non soddisfatto il requisito del “trattamento di sostegno vitale”. Secondo la ASL, sebbene “Stefano” effettuava ossigenoterapia e fosse portatore di catetere, la rimozione di tali presidi non ne avrebbe determinato la morte in un breve lasso di tempo, adottando così una lettura restrittiva della sentenza n. 242/2019.
La battaglia legale e il ricorso d’urgenza
“Stefano” si rivolgeva così ai legali* dell’Associazione Luca Coscioni che, dopo una serie diffide e solleciti, con cui chiedevano alla ASL di modificare la sua relazione finale in modo conforme alla giurisprudenza costituzionale, a fronte della mancata modifica delle sue determinazioni, da parte della ASL, presentavano un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale Civile di Pisa.
Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 23 dicembre 2025, rigettava la domanda di “Stefano”, erroneamente ritenendo insussistente un diritto direttamente azionabile per l’accesso alla procedura.
Il Reclamo
I legali di “Stefano”, presentavano così un reclamo contro l’ordinanza del Tribunale, ribadendo che il diniego della ASL ledeva il diritto fondamentale ad autodeterminarsi di “Stefano”. Chiedevano quindi che il Tribunale ordinasse alla ASL di procedere a una corretta rivalutazione delle condizioni di “Stefano”, tenendo conto del peggioramento clinico e della presenza di tutti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Il tribunale, con ordinanza del marzo 2026, rigettava il reclamo di “Stefano”, sposando la tesi dell’azienda sanitaria: non erano presenti trattamenti di sostegno vitale perché la sospensione dei presidi sanitari non avrebbe comportato la morte di “Stefano” in tempi brevi, ma solo un peggioramento delle condizioni di salute o l’insorgere di complicanze non immediatamente fatali.
L’intervento in Corte costituzionale
L’intervento in Corte costituzionale
“Stefano” è anche intervenuto nel giudizio costituzionale, scaturito dalla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna nell’ambito della disobbedienza civile per l’aiuto fornito a Paola. Con il suo atto di intervento, che dovrà essere dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, ha evidenziato la necessità di una sentenza con effetti vincolanti erga omnes da parte della Consulta.
Infatti, solamente una decisione che sia effettivamente vincolante per tutte le aziende sanitarie in ordine all’interpretazione estensiva del requisito del trattamento di sostegno vitale, eviterebbe la discrezionalità delle singole ASL nell’interpretare questo requisito ed eviterebbe, come nel caso di “Stefano”, che nonostante la palese presenza di questo requisito, la persona malata non si veda rigettare la propria richiesta per una interpretazione restrittiva dei medici della ASL competente.
Purtroppo, a causa del decesso di “Stefano” prima della pronuncia della Corte costituzionale sull’ammissibilità del suo intervento, nonostante sua sorella, in qualità di erede, avesse chiesto di poter subentrare nella sua posizione processuale, ha portato la Consulta a dichiarare inammissibile l’intervento di “Stefano”, a causa della sua morte, e anche della sorella, perché secondo il Giudice delle Leggi, l’interesse a intervenire nel giudizio costituzionale è personalissimo e non può essere trasmesso agli eredi.
Il decesso
Purtroppo “Stefano” è morto come non avrebbe voluto, a causa delle complicazioni della sua malattia. Senza poter decidere lui quando e dove andarsene. Senza avere modo di salutare i suoi cari.
Solo perché la sua azienda sanitaria, in modo totalmente contrario alle sentenze 135/2024 e 66/2025 ha interpretato in senso restrittivo il requisito del “trattamento di sostegno vitale”, andando contro la giurisprudenza costituzionale. Ma, in modo ancora più grave, andando contro il diritto di scelta di “Stefano”.
* Collegio legale di studio e difesa di “Stefano” coordinato dall’Avv. Filomena Gallo e composto dagli avvocati Francesca Re, Angioletto Calandrini e Alessia Cicatelli.