Vademecum per il Superbonus del 110% sulle Barriere architettoniche

Superbonus 110% barriere architettoniche

Dieci domande e risposte sul Superbonus 110% Barriere Architettoniche

Realizzato in collaborazione con Confedilizia


Quali superbonus ci sono?

Il superbonus al 110% sulle barriere architettoniche riguarda due grandi categorie di lavori: quelli di efficientamento energetico e quelli di riduzione del rischio sismico.

I soggetti ammessi al superbonus

Il superbonus, in linea di massima, spetta ai condominii residenziali, all’unico proprietario di un piccolo edificio (non superiore a 4 unità immobiliari), alle persone fisiche su edifici unifamiliari o su unità (site in edifici plurifamiliari) con ingresso autonomo e funzionalmente indipendenti, nonché a enti quali Onlus e simili, Iacp (variamente denominati) e a cooperative a proprietà indivisa.

Non spetta, invece, ad enti commerciali di altro genere ovvero a società e alle persone fisiche operanti nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, al di fuori degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali residenziali.

Il superecobonus, infine, spetta per un massimo di 2 unità immobiliari (salvo i lavori effettuati su parti comuni).

Differenza tra i lavori trainanti e quelli trainati nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico

lavori trainanti – che danno di per sé diritto al superbonus 110% – sono:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinateche interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente);

b) interventi sulle parti comuni degli edificiper la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria più performanti nonché, esclusivamente per alcuni Comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

c) interventi sugli edifici unifamiliari osulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliariche siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti più performanti nonché, esclusivamente per alcuni Comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

lavori trainati – che danno diritto al 110% in quanto vengano eseguiti congiuntamente a un lavoro trainante – sono:

  1. Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del d.l. n. 63/2013 (per esempio, la sostituzione degli infissi);
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici (e sistemi di accumulo) connessi alla rete elettrica su edifici;
  3. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  4. Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 per le spese sostenute a partire dall’1.1.2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021).

I lavori trainati dal superecobonus, quindi anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, usufruiscono della detrazione potenziata a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, salve alcune eccezioni:

  • edifici sottoposti ad uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio
  • interventi di efficientamento energetico vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

In questi casi, il superecobonus si applica ad alcuni interventi trainati (tra i quali, gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (è comunque sempre obbligatorio il miglioramento della classe energetica).

Differenza tra i lavori trainanti e quelli trainati nell’ambito degli interventi di miglioramento antisismico

lavori trainanti – che danno di per sé diritto al superbonus 110% – sono:

  • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del d.l. n. 63/2013, come convertito

lavori trainati – che danno diritto al 110% in quanto vengano eseguiti congiuntamente a un lavoro trainante – sono:

  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici (e sistemi di accumulo) connessi alla rete elettrica su edifici 
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni barriere architettoniche (novità introdotta dal d.l. n. 77/2021 per le spese sostenute a partire dall’1.6.2021, data di entrata in vigore del decreto legge n. 77/2021).

Quali sono i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche?

Sono ammessi al superbonus, come lavori trainati al seguito di lavori trainanti di efficientamento energetico (ma non di lavori antisismici), i tradizionali interventi già previsti dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del Tuir, in questo caso estesi anche a favore di persone ultrasessantacinquenni, e cioè gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Quali benefici e come si ricevono

Per le spese effettuate dall’1.7.2020 al 30.6.2022 si può beneficiare di una detrazione dall’Irpef pari al 110% delle spese stesseripartite in 5 quote annuali di pari importo (in 4 quote per le spese sostenute dal 2022). Per le spese relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, le date di inizio sono quelle sopra richiamate.

Per interventi effettuati da condomini; persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento ad interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; organizzazioni non lucrative di utilità sociale organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il termine è fino al 31.12.2025 (con percentuale di agevolazione decrescente: 110% fino al 31.12.2023; 70% fino al 31.12.2024; 65% fino al 31.12.2025).

Per interventi effettuati su unità immobiliari (sia unifamiliari sia site in edifici plurifamiliari, indipendenti funzionalmente e con accesso autonomo) dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) il termine è fino al 31.12.2022 (a condizione che alla data del 30.6.2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo).

Per gli interventi effettuati (al realizzarsi di specifiche condizioni) da Iacp e da cooperative a proprietà indivisa il termine è fino al 31.12.2023.

L’importo massimo della spesa varia a seconda dell’intervento (e della tipologia di immobile considerato. Per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, ammessi al superbonus, il tetto di spesa, con le precisazioni di cui infra) è pari a 96.000 euro per unità immobiliare riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

L’Agenzia delle entrate ha di recente chiarito – con Faq pubblicata sul suo sito Internet in data 28.1.2022 – che qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

  • da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al superbonus le spese nel limite di 96.000 euro. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”;
  • da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

In luogo della fruizione della detrazione, è possibile optare per la cessione a terzi (anche a banche e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura.

La cessione del credito oppure lo sconto in fattura per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Grazie all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate fornita prima nella sua Guida dedicata al superbonus e poi confermata di recente da un’apposita Faq (pubblicata il 28.1.2022 sul sito Internet dell’Agenzia), è stato chiarito che, anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto “Rilancio” per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione. 

Tale interpretazione dell’Agenzia è importante in quanto il legislatore è intervenuto solo sull’articolo 119 del decreto “Rilancio”, aggiungendo tra i lavori cd. “trainati” quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il legislatore però non è intervenuto anche sul successivo articolo 121 che elenca le ipotesi in cui è possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Da questo “vuoto”, la necessità del chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE: la disciplina delle cessioni del credito e dello sconto in fattura sta subendo delle modifiche.

A chi rivolgersi per progettare ed effettuare interventi

La gestione del superbonus 110% sulle barriere architettoniche è in sé complessa e necessita di una serie di competenze professionali trasversali (tecniche, legali, fiscali, urbanistiche), essendo inoltre necessari anche il visto di conformità e le attestazioni nei casi previsti dagli artt. 119 e 121 del decreto “Rilancio”.

Il superbonus non può essere gestito con il “fai da te”, pena il rischio di errori che potrebbero compromettere la fruizione dell’incentivo. Inoltre, potrebbe essere conveniente oppure opportuno sfruttare anche gli altri “bonus edilizi” in atto – nella loro formula potenziata – fino al 31.12.2024.

In proposito si segnala che con la legge di bilancio 2022 è stata prevista – con un nuovo articolo aggiunto al decreto “Rilancio” e precisamente l’art. 119-ter – una detrazione potenziata al 75%, valida solo per il 2022, per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che si riassume nella seguente tabella.

Proprio per questo il suggerimento è quello di rivolgersi alle Associazioni territoriali di Confedilizia presenti in tutta Italia (info e recapiti sul sito di Confedilizia) per avere un primo consiglio, mentre per avviare la pratica è necessario contattare un tecnico (ingegnere, architetto, geometra ecc.) per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la verifica della conformità urbanistico/edilizia. Si precisa altresì che detto studio, qualora venissero effettivamente svolti i lavori, potrà essere inserito in detrazione come spesa tecnica.

Cosa conviene valutare per decidere di optare a favore di una banca (o di altro soggetto) per la cessione del credito

Chiedere più preventivi è sempre opportuno perché solo così si possono fare confronti e scegliere quello più idoneo al proprio caso. Anche perché, ogni caso è a sé e i preventivi vanno costruiti intorno alle esigenze specifiche del richiedente. Gli aspetti da valutare (e mettere a confronto), oltre al costo di acquisto del credito ceduto, sono: gli interessi richiesti per un eventuale prestito ponte; la necessità o meno di aprire un conto corrente presso l’istituto bancario (ed il relativo costo); le spese per l’istruzione dell’intera pratica; la documentazione richiesta; i tempi di autorizzazione della pratica e quelli di concessione del prestito e dell’erogazione, poi, del prezzo di acquisto del credito ecc.

Si precisa che tali spese non potranno rientrare come detraibili ma rimarranno fiscalmente a carico del contribuente.