Foto di Walter Piludu

A Walter Piludu viene diagnosticata nel 2011 la sclerosi laterale amiotrofica. Il 12.7.2012 Walter Piludu redige una scrittura privata nella quale chiede che in caso di perdita della capacità di autodeterminarsi, per l’evoluzione della patologia, non gli siano praticate cure invasive volte a prolungare la sua vita (respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare). Se questi interventi si rendessero necessari chiede piuttosto la sedazione terminale. Il 10.11.2014 alla presenza di testimoni redige una seconda scrittura privata con la quale afferma che:  “atteso che da settembre 2013 le proprie funzioni respiratorie – in ragione della patologia di cui è afflitto, la SLA in stadiazione 4 – sono affidate 24 ore al giorno ad un respiratore meccanico al quale è collegato attraverso un tubo da una maschera nasale… …rilevato che in un arco di tempo più o meno ravvicinato, già ad oggi fortemente compromesse, rendendo impossibile la comunicazione diretta ed esplicita della propria volontà, … delega il proprio amministratore di sostegno – al verificarsi di tali circostanze (perdita totale delle capacità fonatorie) o metodiche invasive per la respirazione o l’alimentazione – a chiedere l’assistenza del medico rianimatore perché proceda alla somministrazione di farmaci sedativi e, successivamente all’effetto di questi, all’operazione di scollegamento del respiratore meccanico”.

In data 29.9.2015 redige altra scrittura privata nella quale dichiara: “di avere completamente perso l’uso della parola e di poter comunicare solo tramite un comunicatore acustico a comandi oculari, di essersi sottoposto nel luglio 2015 ad intervento di tracheostomia per la PEG, di non aver registrato, a seguito di tali interventi, modificazioni significative nella qualità della propria vita e di aver constatato un peggioramento della mobilità muscolare del viso e dei lobi oculari che porterà prima o poi alla impossibilità nell’uso del comunicatore, di ritenere un inutile accanimento terapeutico la prosecuzione della ventilazione meccanica”. Ha delegato l’amministratore di sostegno ad individuare un medico che procedesse, previa sedazione, al distacco del respiratore. In data 4.5.2016 ha chiesto all’ASL di Cagliari il distacco del respiratore artificiale, previa sedazione sufficiente ad evitare dolori. Siamo al cospetto ad una serie di dichiarazioni anticipate che non lasciano dubbi sul percorso di maturazione della volontà del malato. Il 31 maggio 2016, l’amministratore di sostegno di Piludu, in precedenza nominato, presenta al Tribunale di Cagliari richiesta per ottenere l’autorizzazione al distacco di tutti i presidi medici vitali conformemente alla più volte espressa volontà di Piludu.

Il 21.6.2016 Il Giudice tutelare visita a domicilio Walter Piludu riscontrando la lucida conferma delle sue manifestazioni di volontà. Il 16.7.2016 il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari decide con sentenza di accogliere la richiesta presentata dall’amministratore di sostegno di Walter Piludu. Il percorso giuridico utilizzato per motivare la pronuncia ricostruisce i fondamenti giuridici del contenuto del consenso informato. Consenso che, nota il giudice, deve essere sempre presente in ogni fase della terapia, e che comprende anche il diritto a rifiutare le cure pur alla presenza del rischio reale o potenziale della vita. Il primo riferimento è ovviamente all’art. 32 Cost.

Pur in assenza di una legge sul fine vita, il Giudice individua altre fonti del diritto dalle quale dedurre l’ampia portata del consenso informato: la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997, approvata nell’ambito del Consiglio d’Europa, che afferma all’art. 5 l’assoluta permanenza del diritto del paziente a revocare in qualunque istante il consenso prima fornito al medico. Tale Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 145 del 2001 ma ad oggi risulta ancora non depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa; tuttavia, la legge di ratifica vale come «criterio interpretativo» per il giudice, in quanto contiene «principi conformi alla nostra Costituzione». Il Codice di deontologia medica, approvato il 15 dicembre del 2006, ove all’art. 35 dispone che il medico è tenuto a non praticare alcun intervento o trattamento contro la volontà espressa mediante documentato rifiuto da persona capace di intendere e volere e da ciò rinviene il principio della autodeterminazione del paziente. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che costituisce parte del Trattato sul funzionamento della Unione Europea approvato a Lisbona, afferma che «deve essere rispettato il consenso libero ed informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge».

Il Giudice tutelare richiama nella sua motivazione le scritture private redatte da Walter Piludu. La sentenza termina rammentando la decisione n. 650 del 6.4.2016 del TAR Lombardia (caso Englaro) che ha ritenuto la sussistenza del fatto lesivo e la sua ingiustizia nella condotta dell’Ente pubblico che abbia inteso negare l’effettuazione della richiesta prestazione sanitaria, frapponendo ostacoli all’esecuzione dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria, rifiutandosi deliberatamente di darvi seguito e ponendo in essere un comportamento di natura certamente dolosa, condannando l’ente al risarcimento dei danni.

Il 3 novembre 2016 Walter Piludu ha potuto esercitare il diritto di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione.

Tribunale di Cagliari – Decreto, 16 luglio, 2016