Attualmente le regioni che hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis sono nove: Puglia, Toscana, Veneto, Ligu-ria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria. Le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (SSR), ma sotto altri aspetti presentano, però, una notevole disomoge-neità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano semplicemente a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l’informazione al personale medico, in altri casi sono stanziati degli ap-positi capitoli di spesa nei bilanci regionali per garantire le disposizioni dei testi, in altri casi ancora vengono introdotte degli articoli che impegnano le regioni su iniziative quali l’avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. Di seguito uno schema delle situazioni regione per regione.

PUGLIA

In Puglia come previsto dalla delibera di giunta 308/2010 e come confermato dall’articolo 3 della legge regionale del 12 febbraio 2014 “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeu-tiche”, il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero è rimborsabile dal Servizio Sanitario regionale. Le condizioni per la rimborsabilità prevedono che l’inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica o privata convenzionata ed il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale o in regime di as-sistenza domiciliare integrata. I farmaci sono acquistati, o preparati e forniti, dalla far-macia ospedaliera e posti a carico del Servizio sanitario regionale, anche dopo la dimis-sione del paziente nel caso in cui si ravvisi un’esigenza di continuità terapeutica con il ricorso al farmaco estero iniziato in ambito ospedaliero. Nel caso in cui il trattamento non sia avviato in ambito ospedaliero ma domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medi-co specialista. Ai fini della fornitura del farmaco cannabinoide, il paziente:

a) nel caso di farmaci importati, deve rivolgersi obbligatoriamente al farmacista del ser-vizio pubblico, il quale consegna direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al pa-ziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera;

b) nel caso di farmaci autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale (dunque nel caso di pazienti con sclerosi multipla cui sia stato prescritto il Sativex), può rivolgersi al farmacista del servizio pubblico con oneri a carico del SSR oppure al far-macista privato convenzionato con oneri a proprio carico. 

TOSCANA

Il Consiglio regionale toscano è intervenuto in materia di medicinali a base di cannabis con la legge n.18, dell’8 maggio del 2012: “Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale”. Tale provvedimento distingue tra erogazione in ambito ospedaliero e erogazione in ambito non ospedaliero. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero quando la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate e quando l’eventuale esigenza di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi condizioni la prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente. In questo caso il medicinale è a carico del servizio sanitario regionale. In ambito non ospedaliero le aziende unità sa-nitarie locali (USL) coadiuvano semplicemente gli assistiti nell’acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi registrati all’estero per finalità terapeutiche, come già previsto dalle disposizioni statali. 

VENETO

In Veneto il consiglio regionale approva il 28 settembre 2012, la legge n. 38: “Disposi-zioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Il provvedimento dispone che i medicinali cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del Servizio sanitario dal me-dico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista. Qualora l’inizio del trattamento avven-ga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o della azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) di appartenenza dell’assistito e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del SSR, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura. Il testo prevede, inoltre, all’articolo 5 la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi, e di “avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il Centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo, con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi”. Proprio a causa delle previsioni dell’articolo 5 la legge veneta è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 189/2012 ; secondo il Governo con  l’articolo 5 si costituirebbe una autorizzazione ex lege regionale alla produzione delle sostanze cannabinoidi, in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute. Con sentenza n.141/2013   la Corte costituzionale respinge il ricorso in quanto la norma impugnata non obbliga la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota per la produzione di medicinali cannabinoidi , ma riconosce in capo alla stessa una mera facoltà. Tali azioni e progetti, inoltre, non si fondano su una autorizzazione ex lege, poiché è la stessa di-sposizione a stabilire che la Regione possa realizzarli con i predetti istituti di Rovigo e Firenze o con altri comunque autorizzati «secondo la normativa vigente», che prevede (all’articolo 27 del DPR 309/90) che il rilascio delle autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti sia competenza del Ministero della Salute e non delle regioni.

LIGURIA

In Liguria il primo testo in materia di farmaci cannabinoidi viene varato nell’agosto del 2012, Tale provvedimento viene, però, impugnato da Governo davanti alla Corte Costi-tuzionale che lo dichiara parzialmente illegittimo. Così per recepire il pronunciamento della Consulta nell’agosto del 2013 viene approvata una nuova legge, la n.28/2013: “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di can-nabinoidi per finalità terapeutiche”. Il provvedimento dispone che i farmaci cannabi-noidi possano essere prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale e dal medico di medicina generale del SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Re-gionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. Come per il provvedimento della regione Veneto, il testo prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi. 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il 7 febbraio 2013 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approva la legge n. 2/2013:  “Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Il testo dispone che i medicinali cannabinoidi siano acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell’azienda sanitaria di appartenenza dell’assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l’inizio del tratta-mento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni. Secondo le disposizioni del provvedimento il paziente può, inoltre, proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura. Al fine di favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi, il testo dispone all’articolo 5 la promozione di “iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione” e a tal fine autorizza la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013 a carico del bilancio regionale.

MARCHE

La legge n. 1 del 22 gennaio 2013, “Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di ta-lune tipologie di farmaci nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, della regione Marche è esattamente sovrapponibile a quella della regione Toscana. Anche in questo caso, dunque, il provvedimento distingue tra erogazione in ambito ospedaliero e eroga-zione in ambito non ospedaliero. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si in-tende effettuata in ambito ospedaliero quando la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate; e quando l’eventuale esigenza di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi condizioni la prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente. In questo caso il medicinale è a carico del servizio sanitario regionale. In ambito non ospedaliero l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) coadiuva semplicemente gli assistiti nell’acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi registrati all’estero per finalità tera-peutiche, come già previsto dalle disposizioni statali. 

ABRUZZO

Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato il 4 gennaio 2014 la legge n.4: “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Secondo le disposizioni di tale provvedimento i medicinali can-nabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redat-to dal medico specialista. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospe-daliera o dell’Azienda sanitaria di appartenenza dell’assistito e posti a carico del SSR qualora l’inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente ha la possibilità di proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente. Il provvedimento dispone, inoltre, l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale di 50mila euro annui denominato “Fornitura farmaci cannabinoidi ad uso terapeutico”, al fine di assicurare la copertura finanziaria alle previsioni di tale legge. Infine, come già per le leggi della Regione Veneto e della Regione Liguria, il provvedimento apre alla possibi-lità per la Giunta regionale a “stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali can-nabinoidi” e ad avviare “azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi”.

SICILIA

La giunta regionale siciliana, facendo propria una nota dell’assessore alla Salute, Rita Borsellino, ha emanato il 26 marzo 2014 la delibera n.83: “Erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Se-condo tale provvedimento qualora l’inizio del trattamento avvenga in una struttura o-spedaliera o ad essa assimilabile, i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia della struttura e posti a carico della stessa. Il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare sulla base della prescrizione dello specialista ospedaliero che lo ha in cura; in tal caso la fornitura del medicinale è assicurata dalla stessastruttura sul cui bilancio graverà la relativa spesa. La delibera prevede, inoltre, l’onere di pubblicare pe-riodicamente sul sito istituzionale dell’Assessorato alla Salute i dati relativi al numero di pazienti trattati ed alla spesa. La Giunta Regionale si impegna anche a favorire la dif-fusione della conoscenza delle evidenze scientifiche più aggiornate sull’efficacia e sicu-rezza dei trattamenti con medicinali cannabinoidi, anche attraverso una specifica infor-mazione ai medici e ai farmacisti. Infine la Giunta siciliana si impegna a valutare la possibilità di contenimento dei costi attivando convenzioni o specifici progetti pilota con centri e istituti nazionali autorizzati, ai sensi della normativa statale, alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

UMBRIA

Il consiglio regionale dell’Umbria nel testo approvato il 17 aprile scorso (Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi) ha stabilito che l’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili che in ambito domiciliare. La spesa per tali farmaci resta a carico del Servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del Servizio sanitario regionale e utilizzi il ricettario del Servizio sanitario regionale. Il testo dispone, inoltre, l’istituzione di un apposito comitato tecnico-scientifico. Tale organo, oltre a definire i protocolli attuativi della legge, ha il compito di promuovere campagne informative rivolte ai pazienti umbri e corsi di aggiornamento e formazione per gli operatori sanitari.

BASILICATA

La legge regionale della Basilicata (“Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”) è stata approvata l’ 11 luglio 2014. Il testo prevede che la somministrazione dei farmaci cannabinodi per finalità terapeutiche possa avvenire in ambito ospedaliero, in ambito domiciliari e nelle strutture sanitarie private accreditate, e che sia effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale. La somministrazione in ambito domiciliare può avvenire su prescrizione del Medico di Medicina Generale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente. La legge impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari.

EMILIA ROMAGNA

Testo non ancora disponibile sul portale del consiglio regionale.