Se le circostanze impedissero a una persona o a una coppia di portare avanti una gravidanza, cosa ci sarebbe di immorale nell’avere un figlio in un altro modo, ovvero affidando la gestazione a un’altra donna che, consapevolmente e al riparo dalla legge, decide di dare alla luce una vita?
Maternità surrogata in Italia
La legge 40 vieta severamente la gestazione per gli altri o maternità surrogata, per l’Associazione Luca Coscioni, invece, il desiderio di avere un figlio, anche con le nuove pratiche che la scienza e la società mettono a disposizione dei cittadini, dovrebbe ricadere in quegli interessi di un individuo che uno Stato dovrebbe tutelare.
Il termine “surrogazione di maternità” o “gestazione per altri” (GPA) si riferisce a una forma particolare di fecondazione assistita: una donna porta avanti una gravidanza per un’altra persona o una coppia eterosessuale od omosessuale. In entrambi i casi la portatrice non sarà, biologicamente e legalmente, l’effettivo genitore del bambino, bensì i genitori intenzionali che hanno fatto ricorso alla GPA che saranno a tutti gli effetti genitori.
Il comma 6 dell’art. 12 della legge 40 vieta, come detto, questa pratica sostenendo che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.
L’Associazione Luca Coscioni ritiene che questo divieto sia oppugnabile sia giuridicamente che eticamente.
Innanzitutto l’art. 12, al comma 6, viola i diritti costituzionalmente garantiti (salute, uguaglianza – secondo comma art. 3, famiglia) e inoltre non è chiaro nell’esposizione: non si comprende infatti se la surrogazione di maternità sia vietata sempre o solo se sia “commerciale” e per di più manca la definizione di utero surrogato.
I detrattori di tale pratica sostengono che sessualità e procreazione sono inscindibili, che tale atto svilisce la dignità della donna, nel corpo – in quanto considerata solo una incubatrice – e nella mente –quando abbandonerà il concepito avuto in grembo per nove mesi.
Surrogazione di maternità secondo noi
L’Associazione Luca Coscioni, invece, ritiene, che le innovazioni in campo genetico, a cui è scientificamente e socialmente lecito potersi adeguare, propongono situazioni nuove e diverse nelle quali l’evento della nascita prescinde dall’accoppiamento, in cui la fecondazione cessa anche di essere un fatto naturale e spontaneo, frutto dell’atto sessuale dell’uomo e della donna. E in ciò è difficile ravvisare una lesione della dignità della donna che non corrisponde al diritto di proprietà sul suo corpo, ma alla sua libertà di poterne disporre in piena autonomia.