Testamento biologico - Il corpo è mio e la legge sul testamento biologico la riscrivo io!!


Alla Camera:

proposta di legge radicale;

la pregiudiziale di costituzionalità sollevata alla Camera sul ddl Calabrò;

intervento in aula, a nome dei deputati radicali, di M. A. Farina Coscioni (12/07/2011);

intervento in aula di M. A. Farina Coscioni (9/3/2011);

interventi di Bernardini, M.Turco e Farina Coscioni su morte Monicelli

Al Senato:

interventi di Bonino, Perduca e Poretti;

pregiudiziale di costituzionalità e sospensiva;

iniziativa "Senatore per due ore"

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[lo spazio dove scrivere gli emendamenti è alla fine di questa pagina nello spazio destinato ai commenti]

Ti invitiamo ad essere protagonista del processo legislativo formulando tu stesso gli emendamenti alla proposta di legge contro il testamento biologico in discussione alla Camera. (Li puoi formulare nei commenti in coda a questa pagina) 

Tra pochi giorni la proposta di legge sul testamento biologico sarà discussa in parlamento.

Dopo un ulteriore peggioramento del testo frutto dei lavori della commissione Affari Sociali, la Camera si appresta ad approvare definitivamente la c.d. legge “Calabrò”. Questa legge, se approvata, finirà con l’essere la pietra tombale della libertà e dell’autodeterminazione del cittadino. L’intenzione della maggioranza di governo è procedere a tappe forzate all’approvazione del testo. Per cercare di rallentare il più possibile l’iter legislativo – facendo crescere la resistenza nel paese – ti chiediamo essere protagonista del processo legislativo formulando tu stesso gli emendamenti che verranno sicuramente proposti in aula almeno da Maria Antonietta Farina Coscioni e tutti i deputati radicali.
Come fare?
Qui di seguito troverai il testo del disegno di legge. Una volta individuato l’articolo o il comma che si desidera emendare è sufficiente scrivere in questa sezione la tua proposta di emendamento.
Come si fa un emendamento?
È molto semplice: come intestazione si inserisce il riferimento all’articolo, parte di articolo o comma che si intende eliminare o sostituire e poi riportare di seguito il testo che si intende proporre.

Ecco un esempio:
Voglio emendare l’articolo l’Art. 1 lettera d) che recita: d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;?
Scriverò:
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: “e sul divieto di qualunque forma di eutanasia riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita”

Oltre alla soppressione di parole, periodi, commi e articoli, si puà aggiungere e sostituire nel corpo dell’articolato, citando la parte su cui si interviciene (Articolo, comma, lettera, rigo… e poi scrivere “è sostituito, aggiunto, riformulato etc.etc.")

Onde evitare che gli emendamenti non vengano ammessi e per renderli più comprensibili consigliamo, di farli sostitutivi dell’intero comma e articolo (riscrivendo l’intero testo e non aggiungendo le singole parole).
Importante: Gli emendamenti che vogliamo proporre non sono meramente ostruzionistici è necessario che siano dotati di senso compiuto e che una loro eventuale approvazione comporti un miglioramento al testo legislativo. Gli emendamenti particolarmente complessi e meglio che siano accompagnati da una breve nota esplicativa.

Entro quando suggerire gli emendamenti?
ENTRO LE ORE 20.00 DI LUNEDÌ 25 APRILE

Inserisci tutti gli emendamenti che riuscirai a formulare da subito in questa pagina 


Abbiamo solo pochi giorni coinvolgi tutte le persone che conosci, fai passaparola!!

 

Qui di seguito: Il resto che sarà discusso dall’AULA su cui formulare gli emendamenti

TESTO
Per l’esame in Assemblea della Camera

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 2.
(Consenso informato).
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Art. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

Art. 6.
(Fiduciario).
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
3. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

4. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
6. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal libro II, titolo II, capi I e II del codice civile.
Art. 7.
(Ruolo del medico).
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).
1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.


Art. 9.
(Disposizioni finali).
1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della salute.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

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Lunedì, 4 aprile, 2011 - 14:08

128 commenti

L'articolo 1 va abrogato.

L'articolo 1 va abrogato. Contiene un pasticcio di proclamazioni di principio astratte e contraddittorie, fatto per contentare un po' tutti con delle chiacchiere prive di qualsiasi effettivo significato giuridico.

Modifiche al testo PDL 2350

Vogliamo emendare l'art. 1 comma 1. punto a) Risulterà così: a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere,-xxxxxxxxriconoscendo il diritto di opposizione alla autoritaria dichiarazione di "morte cerebrale" a cuore battente ad individui o gruppi che la rifiutano su base religiosa, filosofica o scientifica. (Commento: certi Stati hanno riconosciuto l'esenzione dalla diagnosi di morte su base pseudo neurologica) Vogliamo aggiungere all'art.1 comma 1. punto b) quanto segue: Risulterà così: b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza, riconoscendo il diritto di opposizione alle indagini strumentali del flusso ematico cerebrale (angiografia ecc) metodiche invasive e pericolose anche mortali, e a tutti gli esami dannosi previsti per agevolare la tesi del "coma irreversibile", tra cui il test dell'apnea dannosissimo. (Commento: questi esami sul flusso cerebrale aumentano la pressione endocranica e l'edema stesso, attuando così il contrario di quello che una terapia medica finalizzata alla vitalità del tessuto cerebrale richiederebbe; ciò diventa strumento di morte non di vita: Esami imposti con Decreto Min. 582 e successivo Decreto Turco dell'11 aprile 2008. La ricerca deve salvare il paziente non danneggiarlo per procacciarsi organi ).

Proposta emendamenti - arrivata tramite info@lucacoscioni.it

Con fiducia e pazienza aspetto che esca finalmente una buona legge che tutela con rispetto e sensibilità la volontà di ogni cittadino. In uno stato democratico e laico non si devono mai piu ripetere le tragedie subite da Luca Coscioni, Piergiorgio Welby, Eluana Englaro, Mario Monicelli, tutti i famigliari e tante altre persone che oggi stanno soffrendo inutilmente.

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

art.1.modificare e cancellare :
La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

modifica:
a) La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2,3,13 e 32 della Costituzione a)riconosce e tutela l'individuo umano in tutta la sua libertà personale la quale è inviolabile.

art1 b) e 1c)da modificare:

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza
:c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

art.1b) 1c) modifica
b):riconosce e garantisce la dignità di ogni persona.
e garantisce l'attività medica e quella di assistenza alle persone che hanno scritto esplicitamente la loro volontà di non essere curato o alimentato artificialmente. nessuno puo essere perseguito in quanto si tratta ne di suicidio o omicidio ma eliminare sofferenze inutili a una persona che ha esplicitamente manifestato la sua volontà.

d) da modificare

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

modifica
: impone l'obligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, riconoscendo come priorità l'alleanza terapeutica tra medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) da riscrivere
riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

e) mi permetto di citare un testo nuovo di Francesco Codecasa che ritengo molto riuscito.
esplicita o implicita del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui i diritti all'autodeterminazione in quanto essere vivente ed i diritti al benessere fisico, psichico e morale devono essere tutelati come fondamentali diritti dell'individuo ed interesse preminente della collettività e nessuno puo essere obbligato ad un dterminato trattamento sanitario per disposizione di legge, trattamento che contravvenga alla volontà implicita od esplicita del paziente, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

sostituzione completa dell art. 3 comma 5
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

art.3 comma 6 da modificare

6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

modifica:
la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo non pio assumere decisioni che lo riguardono. La valutazione dello stato clinico del paziente è formulato da un collegio medico formato, i costi per il paziente deve essere o gratuito o minimo, altrimenti lo svantaggio in queste situazioni delicati sarà sopratutto per persone con un minimo o senza reddito.

art. 4 comma 2. da modificare

Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

modifica
Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte, dattiloscritte o via e-mail, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte con firma autografa.

art.4 comma3. da eliminare.

art. 7 comma 3 da modificare

3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante.
Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

modificato art.7 comma3
In caso..........- medico curante
Resta comunque sempre valido il principio della dignità della libera scelta di vivere e morire.
Il trasferimento del paziente in altre strutture deve essere a spese della pubblica amministrazione.

Gaby Ella L.

LIBERI O SCHIAVI ?

OGNI UOMO, dal suo primo vagito, ANELA la LIBERTA ! UN UOMO CHE NON PUO' DECICERE della propria VITA, UN UOMO CHE NON PUO' DECIDERE del proprio CORPO, è uno SCHIAVO ! UNA DEMOCRAZIA non può essere costituita da cittadini-schiavi! O NON E' DEMOCRAZIA ! ! ! Framarku

Modifica Art. 3 comma 5.

Modifica Art. 3 comma 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione e respirazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita o comunque fino alla morte clinica, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

i miei emendamenti

art. 3 comma 3: cancellare le parole "in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale"

art.3 comma 5: cancellare interamente il comma

 

Modifica Art. 1. (Tutela

Modifica Art. 1. (Tutela della vita e della salute). comma 2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in cura del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e che non abbiano dato disposizioni di testamento biologico, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia. ART. 1 comma 4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato e controfirmato da almeno due testimoni che diventa parte integrante della cartella clinica. Modifica Art. 3 comma 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita o comunque fino alla morte clinica, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Modifica Art. 9. (Disposizioni finali). 1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della GIUSTIZIA.

Emendamento all'art.1, integrazione modifiche in maiuscolo

Art. 1. (Tutela della vita, della salute E DEI DIRITTI DEL MALATO). 1. La presente legge, tenendo conto INTERAMENTE dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione: a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge; GARANTISCE ALTRESI' IL PIENO RISPETTO DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE E, OVE CIO' SIA STATO FORMALMENTE ED ANTICIPATAMENTE ESPRESSO, PERMETTE E TUTELA A TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI NAZIONALI, NEL QUADRO NORMATIVO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED IN RAGIONE DELL'ESTENSIONE DELL' ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO IL TRASFERIMENTO DEL MALATO IN DIVERSO PAESE EUROPEO b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza; GARANTISCE ALTRESI' LA PIENA LIBERA ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' INDIVIDUALE E/O DI CHI RISULTI LEGALMENTE DEPUTATO A FARE LE VECI DEL MALATO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE ED ALLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DIGNITA' c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ITALIANO ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza; AUTORIZZA BENSI' A TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI, IN FORZA DELL'ART.13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, L'INALIENABILE DIRITTO DEL MALATO AD ESSERE TRASFERITO IN UN ALTRO PAESE EUROPEO NEL QUALE, NEI MODI E NELLE FORME IN CUI VI FOSSE LEGALMENTE PREVISTA L'EUTANASIA, SIA POSSIBILE DISPORRE DEGLI SPECIFICI STRUMENTI LEGISLATIVI E SANITARI PREVISTI IN MATERIA d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia NON LEGALMENTE PRATICABILE IN ITALIA, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita; e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana NEI TERMINI ESPLICITATI ALLE LETTERE a E b DEL PRESENTE ARTICOLO DI LEGGE f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Art. 3, comma 5 Va così

Art. 3, comma 5
Va così sostituito: "Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, pertanto, in ossequio ai principi di libertà di scelta e diritto alla salute dalla stessa sanciti, alimentazione e idratazione devono essere assicurate fino al termine della vita, ad eccezione dei casi in cui, nella dichiarazione anticipata di trattamento, sia stata espressa im forma esplicita, la scelta di non volersi sottoporre alla somministrazione di sostanze nutritive e/o di liquidi con le modalità in cui la scienza e la tecnica potrebbero fornirle."

Art. 4, comma 1
Dopo le parole "del medico di medicina generale" aggiungere: "o da altro medico di fiducia dell'interessato"

Art. 4, comma 2
Aggiungere, al termine dell'attuale testo: "la firma di cui al presente comma ed al comma 1, in caso di impedimento da parte del soggetto interessato, può essere sostituita secondo le modalità previste dalla legislazione vigente"

Art. 4, comma 3
Sostituire il testo attuale con il seguente: "La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata nel tempo, salva diversa volontà successivamente espressa con le stesse modalità di cui ai commi precedenti"

Art. 4, comma 4
Sopprimere

Art. 4, comma 6
L'attuale testo va sostituito con il seguente: "La dichiarazione anticipata di trattamento si applica anche in condizioni d'urgenza o quando il soggetto versa in imminente pericolo di vita, se ricorrono le condizioni previste nella stessa."

Art. 7, comma 1 L'attuale testo va sostituito con il seguente: "La volontà espressa dal soggetto nella dichiarazione anticipata di trattamento, anche in ordine alla non accettazione di qualunque attività sanitaria si possa esercitare sulla sua persona, è vincolante per il medico curante il quale, è tenuto ad esprimere il suo parere annotandolo nella cartella clinica solo se contrario alla volontà espressa dal soggetto; in tal caso sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale e/o civile."

Art. 7, comma 2
Sopprimere

Art. 7, comma 3
Dopo le parole "resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità", aggiungere: "della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento" Sopprimere le parole: "e dell'indisponibilità della vita umana."

Art. 8, comma 1
Aggiungere alla fine del testo attuale: "L'autorizzazione dovrà, in ogni caso, privilegiare la volontà del soggetto espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento."

Art. 9, comma2
Dopo le parole "presso il medico di medicina generale", aggiungere: "o altro medico di loro fiducia."

I miei emendamenti.

 

Nel titolo della legge, sopprimere le parole “di alleanza terapeutica”

Commento: “Viene riformulato il titolo della legge, essendo l’alleanza terapeutica già presente a normativa vigente e quindi inutile come viene spiegato nei commenti esplicativi della riformulazione dell’articolato”.

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

L’articolo 1 è abrogato.

Commento:

“Viene abrogato l’articolo 1 perché:
tutte le lettere dalla a) alla f), sono non soltanto inutili, ma al tempo stesso in contrasto proprio con gli articoli della Costituzione richiamati.
La vita e la salute infatti, in ogni Costituzione sancita sulla libertà e sulla democrazia, sono implicitamente tutelate, senza necessità di alcun richiamo esplicito, nei principi stessi di libertà e democrazia a fondamento della stessa.
Sono la libertà e la democrazia infatti i diritti inviolabili e indisponibili sanciti nella Costituzione, entro i quali vivono la inviolabilità e l’indisponibilità per gli altri della vita e della salute di ogni persona.
E nei quali vi è la ricerca e l’applicazione di tutti gli altri diritti a cominciare da quello di uguaglianza.
La dignità della persona, il divieto di omicidio, di omicidio del consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio (e non di eutanasia), l’obbligo di informazione e la conseguente alleanza terapeutica, il consenso informato e i trattamenti in fase di fine vita, sono già nell’attuale architettura costituzionale, nella legislazione ordinaria e nelle norme del codice penale per l’omicidio, a tutti gli effetti vigenti.
Occorre viceversa la regolamentazione come dall’articolo 2 in poi, che caso per caso poi indica l’applicazione dei principi di cui sopra.
E inutili nella ratio della presente proposta di legge, il secondo e il terzo comma.

Art. 2.

(Consenso informato).

Il comma 1 è così riformulato:

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato del paziente.

Il comma 2 è abrogato.

Il comma 3 che diventa comma 2 è così riformulato:

2. Il consenso informato del paziente si esplicita attraverso la firma da parte del paziente del documento di consenso informato che diventa parte integrante della cartella clinica.

Il comma 4 è abrogato.

Il comma 5 diventa comma 3.

Il comma 6 diventa comma 4.

Al comma 7 che diventa comma 5 sopprimere le parole “ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore”.

Il comma 8 è abrogato.

Il comma 9 è abrogato.

Commento:

“Vengono eliminate tutte le esplicitazioni in rapporto al consenso informato così come formulate nel testo Calabrò, che viene riportato, alla luce dell’abrogazione dell’articolo 1, nel controllo dato dalla libertà di rapporto tra medico e paziente, presupposto e spunto di dibattito anche per un ripensamento della normativa complessiva riguardante il Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

Il primo rigo del comma 1 è così riformulato:

“Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante dichiara le proprie decisioni in merito all'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari,
in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere“.

Il comma 2 è abrogato.

Il comma 3 è abrogato.

Il comma 4 è abrogato.

Il comma 5 è abrogato.

Il primo periodo del comma 6 è abrogato.

Il secondo periodo del comma 6 è così riformulato:

La valutazione in merito alla perdita della capacità di intendere e di volere è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

Commento:

“Nel disegno di legge Calabrò, il 6° comma nel primo periodo specifica meglio quanto riportato nel 1° periodo del primo comma. Gli stessi vengono unificati eliminando sia l’orientamento, sostituito con la decisione del dichiarante, che include quindi anche la possibilità da parte del paziente dell’orientamento, cosa non vera viceversa per il contrario, e sia l’incapacità permanente, non necessaria per dare non rilievo, ma piena effettività alla dichiarazione anticipata di trattamento, alla luce dei principi costituzionali che senza essere richiamati, dettano in questo modo l’articolato così riformulato.

Il 2°, 3° e 4° comma sono abrogati perché:

- la persona non ha nessun obbligo di dimostrare né la propria capacità di intendere e di volere, né ha l’obbligo di informarsi. Così come la sua è una decisione che come già specificato include anche l’orientamento; decisione in rapporto a trattamenti sanitari che se sono tali non possono non essere inquadrati nella legge e nel codice di deontologia medica.

- di conseguenza risulta inutile specificare anche quanto riportato nel terzo comma in rapporto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

- così come per il terzo comma in rapporto alle fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

E’ abrogato il 5° comma in quanto nessuno può essere obbligato per legge a mangiare e a bere, soprattutto quando poi alimentazione e idratazione devono essere somministrate attraverso veri e propri interventi medici.
E, la cosa più importante, perché nella libertà di scelta e non nella sua negazione, ogni ambito della nostra vita porta il controllo e quindi la conoscenza nella disponibilità di ognuno e cioè di tutti: controllo e disponibilità che in riferimento all’alimentazione e all’idratazione riguardano soltanto alcuni prodotti per i quali è prevista la tracciabilità, mentre per tutti gli altri, gli stessi sono diventati la convenienza di affari globali che il 5° comma rafforza nei loro aspetti più violenti e disumani, non permettendo a nessuno di realmente conoscere cosa finisce sulle nostre tavole.
Alcune cose su di me:
http://www.lucacoscioni.it/users/scaldaferri-claudio-giuseppe”

 

Art. 4.

(Forma della dichiarazione anticipata di trattamento).

Il comma 1 è abrogato.

Il comma 2 al primo rigo è così riformulato:

“Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte da persone maggiorenni in piena capacità di intendere e di volere con atto avente data certa, devono essere sottoscritte con firma autografa”.

Il comma 3 è abrogato.

Il comma 4 è abrogato.

Il comma 5 è abrogato.

Il comma 6 è abrogato.

Commento:

“Anche per quanto riguarda l’articolo 4, risulta inutile specificare:

- la compiuta e puntuale informazione medico-clinica;

- la non obbligatorietà;

- l’adozione in piena libertà e consapevolezza;

- la possibilità di revoca anche parziale da parte del soggetto;

- l’obbligo di inserimento nella cartella clinica.

Infatti tutti e 5 i concetti nell’articolo riportati sono superflui in quanto pienamente ricompresi nella libertà di scelta della persona, essenza della dichiarazione anticipata di trattamento applicativa dei principi di cui agli artt. 2, 3, 13, e 32 della Costituzione che, senza essere richiamati, vivono nella loro pienezza, all’interno della tecnicità di un articolato chiaro e sintetico.

Inoltre vengono abrogati:

- l’obbligo di raccolta esclusiva da parte del medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive, lasciando alla persona la scelta senza anche in questo caso nulla specificare.

- la durata della dichiarazione, perché nella piena disponibilità anche in questo caso della persona, c‘è la pienezza del controllo e non viceversa.

- il comma 6, perché nel diritto di chiunque di specificare nella dichiarazione anticipata di trattamento, i trattamenti sanitari anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, si rafforza la responsabilità e quindi la sicurezza della persona in rapporto alla compilazione del presente atto“.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

L’artiolo 5 è abrogato.

Commento.

“Non attinente all’oggetto della presente legge”.

Art. 6.

(Fiduciario).

Il comma 4 è abrogato.

Commento:

“Viene per i motivi fin qui esposti, abrogato il comma 4”.

Art. 7.

(Ruolo del medico).

Il comma 1 è abrogato.

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3 sopprimere le parole “Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana”.

Commento:

“ Vengono abrogati i primi due commi, perché il medico non deve prendere in considerazione le volontà del paziente, ma ha il dovere di seguirle e nient’altro che di seguirle.
Non seguirle significa che la scienza medica le ha collocate in un ambito fuori dalla formulazione delle stesse, con l’attestazione del riscontro scientifico che risulterà dagli atti prodotti dalla struttura sanitaria, atti a tutti gli effetti pubblici e trasparenti.
Specificarli anche in questo caso, diventa elemento di aggiunta inutile e superfluo, che tende a rendere la norma mezzo di complicazione e quindi di rischio di tutela di interessi vari che non sono certo quelli del paziente. Semplicità e chiarezza dell’articolato viceversa sono la condizione tecnica affinchè ogni singola situazione possa essere meglio valutata per quello che è stata.
Così come nel secondo comma, là dove quanto riportato, rischia di assecondare la possibilità di una volontà subdola di meschinamente voler permettere quello che in apparenza si scrive di voler negare.
All’interno della stessa ratio viene quindi soppresso dal terzo comma il periodo relativo all’inviolabilità ed alla indisponibilità della vita umana.”

Art. 9.

(Disposizioni finali).

Al secondo comma, il secondo periodo è così riformulato:

“Il decreto stabilisce ampia libertà sia per i soggetti che per le forme utilizzabili dai cittadini che lo vorranno per compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento. Inoltre stabilisce le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1”.

Commento:

“Al secondo comma, in coerenza con la riformulazione dell’articolo 4, viene lasciata amplia libertà ad ogni persona di scegliere i soggetti e le forme attraverso i quali i cittadini che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento.”

 

 

 

 

Legge sul Testamento biologico di iniziativa popolare

Condivido al 100% quanto scritto da Attilio Ardizzi Il 25/04/2011 alle ore 9,26. Silvia Gervasi

Emendamenti alla pdl 2350

 

Art. 3
Sopprimere il commi 1, 2, 3, 4, 5, 6  e sostituirli con il seguente.
“ Nella dichiarazione anticipata sui trattamenti la persona, dopo aver avuto informazione sanitaria dettagliata, esprime per il momento di incapacità di manifestarle le sue disposizioni anticipate, a quali trattamenti sanitari, anche se sostegni vitali, voler o non voler sottoporsi,.
 
Art. 4
 
Al comma 1 sopprimere le parole “dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.”
 
Al comma 3. sopprimere la frase “Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia.”
 
Sopprimere il comma 6
 
 
Art. 6
 
Sopprimere il comma 4
 
 
Art. 7
Al comma 1 sopprimere le parole “sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”, e sostituirle con le parole “valuta insieme al fiduciario l’attualità delle disposizioni anticipate del paziente ed è tenuto a rispettarle, anche se determinano il suo decesso.
 
Al comma 3 sopprimere le parole “Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.” E sostituirle con le parole “il medico deve rispettare la libertà personale del paziente, e gli impartisce le dovute cure palliative.”

emendamenti alla legge sul testamento biologico

Art.1, lettera a): sostituire "riconosce e tutela la vita umana" con "RICONOSCE E TUTELA LA DIGNITA' UMANA" Art.1, lettere c) e d): soppresse Art 3, punto 5: soppresso Art.4, punto 1: soppresso Art.4, punto 2: cassare la seconda frase. Art.4, punti 3 e 6: soppresso Art. 6, punto 4: soppresso Art.6, punto 6. sostituire con "IN ASSENZA DI NOMINA DEL FIDUCIARIO, I COMPITI PREVISTI DAI COMMI 3 E 5 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO ADEMPIUTI DAI FAMILIARI QUALI INDICATI DAL LIBRO II; TITOLO II; CAPI I E II DEL CODICE CIVILE Art.7, punto 2): sostituire con "IL MEDICO NON PUO' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE INDICAZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME GIURIDICHE O LA DEONTOLOGIA MEDICA:

Art. 7 - integrazioni - TESTO INTEGRALE

Art. 7. (Ruolo del medico). 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario1, lì dove nominato, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. 2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni direttamente finalizzate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del preminente principio del rispetto della volontà e della dignità del testatore, ma anche dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute3, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. 3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il preminente principio del rispetto della volontà e della dignità del testatore, ma anche dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Integrazioni Art.1, co.I, lett. a-f) - TESTO INTEGRALE

La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13, 22 e 32 della Costituzione, nonché dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,     a) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte scientificamente accertata, nelle modalità previste dalla legge;     b) riconosce e garantisce la dignità e la volontà consapevole di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza, secondo il principio generale di cui all'art.3, lett. a), della Convenzione O.N.U. sul diritto delle Persone con disablità del 13 dicembre 2006;     c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di assistenza o di aiuto finalizzato al suicidio o all'eutanasia, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;     d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma assistita di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;     e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e, nei limiti previsti dalla legge e dai principi costituzionali, di interesse della collettività, in virtù dei quali nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per espressa disposizione di legge, per la difesa della salute ed incolumità pubblica e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

Inaccettabile il 5o comma

Inaccettabile il 5o comma dell'articolo 3. Un diritto non può diventare un obbligo. Da abolire.

emendamento

voglio sostituire l'Art.1 lettera c) che recita: c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza. con il seguente comma: c) garantisce il pieno diritto esclusivo delle persona umana a decidere direttamente - o previa dichiarazione scritta preventivamente consegnata a persona di sua fiducia - di por fine dignitosamente alla propria vita mediante quei metodi medico-scientifici che comportano l'immediata eliminazione della sofferenza o dello stato vegetativo.

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Emendamento all’art. 9 comma 1

Emendamento all’art. 9 comma 1 che recita: È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della salute. Inserire alla fine del comma il seguente testo: Il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento è consultabile per via telematica 24 ore su 24 dal personale abilitato in servizio presso le strutture del servizio sanitario nazionale. In caso di urgenza, se le generalità del paziente sono state accertate, su indicazione del fiduciario o dei parenti deve essere consultato il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Il testo dell’art. 9 comma 1 è quindi così riformulato: È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della salute. Il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento è consultabile per via telematica 24 ore su 24 dal personale abilitato in servizio presso le strutture del servizio sanitario nazionale. In caso di urgenza, se le generalità del paziente sono state accertate, su indicazione del fiduciario o dei parenti deve essere consultato il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Emendamento all’art. 7 comma 2

Emendamento all’art. 7 comma 2 che recita: Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Eliminare le frasi: 1- “orientate a cagionare la morte del paziente o comunque”; 2- “Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.” Il testo dell’art. 7 comma 2 è quindi così riformulato: Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

Emendamento all’art. 4 comma 6

Emendamento all’art. 4 comma 6 che recita: In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica. Eliminare la farse “non si applica” ed introdurre dopo la virgola la frase “si applica”. Il testo dell’art. 4 comma 6 è quindi così riformulato: In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, si applica la dichiarazione anticipata di trattamento.

Emendamento all’art. 4 comma 5

Emendamento all’art. 4 comma 5 che recita: La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Eliminare la frase “dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico” ed introdurre dopo la parola “deve” la parola “sempre”. Il testo dell’art. 4 comma 5 è quindi così riformulato: La dichiarazione anticipata di trattamento deve sempre essere inserita nella cartella clinica.

Emendamento all’art. 4 comma 4

Emendamento all’art. 4 comma 4 che recita: La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato. Eliminare le parole “o modificata”. Il testo dell’art. 4 comma 4 è quindi così riformulato: La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

emendamenti

 

Art.3 comma 1: Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6”

aggiungere

Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari cui essere o non essere sottoposto in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6”

 

Art. 3 comma 2: “Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica

sopprimere le parole:

purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica”

 

Art. 3 comma 5: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”

sopprimere le parole:

Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”

Art. 4 comma 2: Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto”

aggiungere:

Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte o espresse attraverso altri mezzi audiovisivi, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto”

 

Art. 7 comma 2: “Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza”

sopprimere le parole:

orientate a cagionare la morte del paziente o comunque

 

Art. 7 comma 3: “In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

sopprimere le parole:

Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.

 

 

 

Emendamenti alla prop. di legge contro il testamento biologico

Emendamento all’art. 4 comma 3 che recita: Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2. Sopprimere le frasi: 1-“Salvo che il soggetto sia divenuto incapace” ; 2- “per cinque, che decorrono”; 3- “termine oltre il quale perde ogni efficacia”. Sostituire la parola “rinnovata” con “modificata”. Il testo dell’art. 4 comma 3 è quindi così riformulato: La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità redazione dell'atto ai sensi del comma 1. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere modificata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

Emendamento all’art. 3 comma 5

Emendamento all’art. 3 comma 5 che recita: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Sopprimere tutto il comma in quanto le premesse son errate. Nella convenzione richiamata non è mai citata la parola “idratazione” ed una sola volta la parola “alimentazione”. La parola “alimentazione” è citata in un contesto non sanitario ma di diritti sociali. Infatti l’art 28 (Adeguati livelli di vita e protezione sociale ) comma 1 della convezione richiamata così recita: Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

Emendamenti alla proposta di legge sul testamento biologico

A) Art. 3 comma 4. Sta scritto: 4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Sostituirei in tal modo: Art. 3 comma 4 4) Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni relative al rifiuto di alimentazione e idratazione forzata, che può rifiutare: medici e personale sanitario sono obbligati a rispettare tale volontà e quidi sollevati da ogni responsabilità. In tal caso non è possibile perciò alcun riferimento agli art. 575, 579, 580 del codice penale. Art. 3 comma 5: Il comma 5 viene quidi cancellato completamente B) Art. 4 comma 3: sta scritto: Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2. se non interviene ulteriore volontà del soggetto, liberamente espressa. Sostituirei: Art. 4 comma 3: La dichiarazione anticipata di trattamento ha durata illimitata, se non interviene ulteriore volontà del soggetto, liberamente espressa. C) Art 7 comma 2 Sta scritto: 2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Sostituirei: Art. 7 comma 2: Viene semplicemente cancellato

Emendamenti alla proposta di legge sul testamento biologico

A) Art. 3 comma 4. Sta scritto: 4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Sostituirei in tal modo: Art. 3 comma 4 4) Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni relative al rifiuto di alimentazione e idratazione forzata, che può rifiutare: medici e personale sanitario sono obbligati a rispettare tale volontà e quidi sollevati da ogni responsabilità. In tal caso non è possibile perciò alcun riferimento agli art. 575, 579, 580 del codice penale. Art. 3 comma 5: Il comma 5 viene quidi cancellato completamente B) Art. 4 comma 3: sta scritto: Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2. se non interviene ulteriore volontà del soggetto, liberamente espressa. Sostituirei: Art. 4 comma 3: La dichiarazione anticipata di trattamento ha durata illimitata, se non interviene ulteriore volontà del soggetto, liberamente espressa. C) Art 7 comma 2 Sta scritto: 2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Sostituirei: Art. 7 comma 2: Viene semplicemente cancellato

Primo emendamento.

Ogni persona fisica che giuridica quindi ente, stato e organizzazione deve assicurare il diritto fondante di dare facoltà di libera scelta sulla gestione fisica, mentale e fisiologica del proprio essere sia inteso come corpo che come mente. Tale diritto acquisito con la nascita deve esser reso possibile per tutto il resto della vita e deve esser assicurato anche con la gestione della scelta della propria morte direttamente nei dati sensibili dell'individuo, così da certificare le disposizioni volute in caso di grave e debilitante malattia ove non è possibile una esplicita e comunque chiara e lucida scelta da parte del proprietario di tale diritto. La scelta deve avvenire al compimento della maggiore età dopo una lunga e corretta sensibilizzazione sia scolastica che sociale offerta nel corso della vita antecedente alla maggiore età e nel percorso sia familiare che religioso.

modifica al comma 2 dell'art. 1

il comma 2) dell'art. 1 che nel ddl in esame recita: 2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia. Deve intendersi così modificato: 2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia, nell'assoluto rispetto della eventuale avvenuta espressione di volontà di trattamento di fine vita registrata nelle forme previste.

Art. 3. (Contenuti e limiti

Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento). 2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. sostituire con : Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari.

Art. 1. (Tutela della vita e

Art. 1. (Tutela della vita e della salute).f f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. sostituire con: f) garantisce che in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,qualora esplicitato dal soggetto nella dichiarazione di fine vita,il medico debba astenersi da qualsiasi trattamento.

Art. 3. (Contenuti e limiti

Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento). Comma 2 Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. sostituire con: Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari che comportino una prosecuzione della vita quando studi diagnostici adeguati ( Risonanaza magnetica Funzionale) evidenzino una totale perdita delle attività corticali cerebrali oltre un periodo temporale di 6 mesi.

Modifiche Testo sul Testamento Biologico

Articolo 1 - Comma 1 C: CANCELLARE TUTTO IL PUNTO. Articolo 1 - Comma D: CANCELLARE DA " e sul divieto di qualunque forma di eutanasiea ecc. ecc. Articolo 3 - Comma 5: ELIMINARE TUTTO. Articolo 4 - Comma 1: mettere " LE DI CHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SONO OBBLIGATORIE ecc. ecc." Articolo 6 - Comma 6: CANCELLARE TUTTO IL PUNTO.

Emendamento all'aricolo 1 alla lettera c

All'Art.1, lettera c, sostituzione totale con il presente a seguito: c) consente in deroga riconsiderativa degli articoli 575, 579, 580 del codice penale la forma di trapasso assistito essendo, lo stesso trapasso, cosa ben diversa dal suicidio assistito, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza con l'opportuno dovere di non entrare nel merito valutativo che il paziente attribuisce alle proprie condizioni ; segue nota esplicativa. Nota esplicativa: 1) Essendo opportuno attribuire ai casi di morte eventualmente desiderata dalla persona la denominazione di eutanasia per chiunque non intendesse continuare a vivere e chiedesse senza dover fornire spiegazione di merito alcuna l'intervento terzo, meglio ovviamente quello di una pubblica struttura od organizzazione specializzata, per porre fine alla propria vita in assenza di sofferenza ed in stato di incoscienza. 2) Essendo opportuno attribuire la denominazione di suicidio per tutti i casi in cui la persona si tolga la vita in modo autonomo, esistono anche casi di coartazione e/o di istigazione al suicidio i quali rientrano in diversi ed estranei contesti; il suicidio può essere più o meno violento secondo ampia e varia casisitica essendoci il suicidio di persona che lo programma e lo attua escludendo la sofferenza fisica, come pure casi di suicidio cruenti quali il ricorso ad arma da fuoco, precipitazione da altezza od impiccagione, solo per riportare la casisitica più ricorrente: nell'ambito del suicidio assistito potrebbe rientrare la richiesta ad un medico per un ausilio a porre fine all'esistenza da parte di un ipotetico paziente nel quale conclamandosi grave o gravissima malattia con prospettiva della morte certa dopo notevole sofferenza, chiedesse ausilio nel suicidio. 3) E' opportuno definire trapasso assistito la prestazione sanitaria che si riconosca al paziente che abbia attuato ogni terapia idonea a fronteggiare la patologia in essere e che non abbia speranza di guarigione o recupero alla piena integrità fisica e godibilità della vita ordinaria a prescindere da qualsiasi distinzione in merito alla patologia che lo abbia leso, ed ovviamente quando abbia lasciato disposizioni in tale senso a prevenzione dell'eventualità di non essere cosciente ed autonomo nel prendere decisioni riguardanti il suo essere.

legge sul testamento biologico art 1) comma e

Voglio emendare l'articolo 1, comma e)rimuovendo l'ultima frase rigo 5° e 6° riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario.

Legge sul testamento biologico

Non essendo bravo a modificare articoli del testo di legge, mi limito a indicare quella che vorrebbe essere una mia proposta, qualora qualcuno volesse farla sua: Prendendo spunto dall'inviolabile diritto dell'individuo a vivere così come a morire degnamente,mi piacerebbe che ogni essere vivente, in presenza di dolori insopportabili o di male incurabile, potesse avere la libera scelta di assumere un medicinale che lo accompagni a una dolce morte.D'altronde perchè, se un individuo stanco delle sofferenze, vuole liberamente scegliere la morte, deve essere costretto a buttarsi sotto un treno o a spararsi? che differenza fa?

Modifiche Testo sul Testamento Biologico

Articolo 1-Comma 1C:CANCELLARE TUTTO IL PUNTO. Articolo 1-Comma 1D:CANCELLARE DA "e sul divieto di qualunque forma di eutanasia ecc.ecc." Articolo 3-Comma 5:ELIMINARE TUTTO. Articolo 4-Comma 1:mettere "LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SONO OBBLIGATORIE ecc. ecc." Articolo 6-Comma 1:mettere"NELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO IL DICHIARANTE DEVE NOMINARE UN FIDUCIARIO MAGGIORENNE ecc. ecc." Articolo 6-Comma 2:mettere"IL DICHIARANTE CHE HA ecc. ecc." Articolo 6-Comma 3:TOGLIERE "SE NOMINATO". Articolo 6-Comma 4:TOGLIERE "SE NOMINATO". Articolo 6-Comma 6:CANCELLARE TUTTO IL PUNTO.

Emendamento all'art. 9

Dopo il comma 1 dell'art. 9, è aggiunto il comma 1-bis: La presente legge non si applica in quegli Enti Locali dove sono stati già istituiti Registri sulle dichiarazione anticipata di trattamento o comunque denominati.

Articolo 4, comma 6

Da sopprimere! Se non si applica in quelle condizioni, che senso ha fare una dichiarazione anticipata?!?!

Emendamento all'art. 1, lettera a)

In ossequio all'art. 13 della Costituzione "La libertà personale è inviolabile." sostituire con:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile ad alcun altro che la persona stessa, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

Emendamenti alla proposta di legge

Art. 1, lettera d) - sostituire con
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

Art. 2, comma 9. - sostituire con:
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto qualora non sia possibile, in tempo utile, ottenere il consenso dal fiduciario come indicato all’articolo 6.

Art. 3, comma 3. - sostituire con:
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.

Art. 3, comma 5. - ELIMINARE

Art. 3, comma 6. - sostituire con:
6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

Art. 4, comma 1. - sostituire con:
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive ed in copia o esclusivamente dal fiduciario come indicato all’articolo 6.

Art. 4, comma 2. - aggiungere:
Questo comma avrà efficacia esclusivamente per i casi che avverranno a partire da tre mesi dopo la promulgazione della legge.

Art 7, comma 3. - rimuovere: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento dell'art. 7 comma 1

Eliminazione della locuzione "o meno" dall'art. 7 comma 1 che recita: "Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno." Il testo genererebbe la possibilità per il medico di appellarsi ad un impossibile diritto di interpretazione o addirittura ad un diritto di non riconoscimento delle disposizioni anticipate del paziente.

Soppressione dell'art.3 comma

Soppressione dell'art.3 comma 5 che recita: "Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento." La letteratura medica ha sancito in modo inoppugnabile, e da almeno 2 decenni, che idratazione e nutrizione artificiale devono essere considerati strumenti terapeutici e che come tali necessitano di consenso informato per poter essere somministrati. A tal riguardo cito solo 2 dei più autorevoli interventi in materia: il primo dell'American Academy of Neurology che nel 1989 ha sostenuto la moralità e la legittimità della sospensione della nutrizione e dell’idratazione artificiale considerate come vere e proprie misure terapeutiche e non semplici misure di assistenza; il secondo è il verdetto della Corte Suprema americana che consentì la sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiale a Terry Schiavo abolendo di fatto una legge ad personam ratificata dal governatore della Florida Jeff Bush che interpretava tali misure mediche come semplici e irrinunciabili misure di assistenza.

Emendamento dell'art. 1 lettera c

soppressione dell'art.1 lettera c) che recita: "vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza". Il diritto ad una morte serena deve essere considerato come strategia per l'alleviamento della sofferenza e deve essere garantito dal medico al paziente che ne faccia reiterata, ponderata e determinata richiesta.

emendamento dell'art.1 lettera a

soppressione dell'art.1 lettera a) che recita: "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge". Il concetto cattolico di indisponibilità della vita contrasta con il diritto di ogni individuo all'autodeterminazione sancito dalla Costituzione. Inoltre consentirebbe a qualsiasi sanitario di appellarsi a tale diritto per non attenersi alle disposizioni anticipate rilasciate dal paziente.

PER ORA HO LAVORATO SULL'ART. 1

All’Articolo 1: Sopprimere il comma 1- a) ed il comma 1- b) e sostituirlo con un nuovo comma 1-a) tutela la persona umana ed il suo diritto inviolabile alla dignità anche nella fase terminale dell’esistenza ed anche quando la persona non sia più in grado di intendere e volere; Sopprimere l’intero comma 1- c) Sopprimere il comma 1- d) ed introdurre un nuovo comma 1-b) impone al medico l’obbligo di informare compiutamente il paziente ( o gli esercenti la potestà parentale o la tutela nei casi previsti dalla legge) sui trattamenti sanitari più appropriati, in particolare per quanto attiene al sollievo della sofferenza; Sopprimere l’intero comma 1- e) e sostituirlo con il seguente comma 1-c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato senza che il paziente abbia espresso il proprio consenso informato come previsto dall’art. 2, restando fermo il principio per cui nessuno può essere costretto ad un trattamento sanitario se non per legge, nell’interesse della collettività, e comunque con i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Sopprimere l’intero comma 1- f) e sostituirlo con il seguente comma : 1-d) garantisce che di fronte a pazienti in stato di fine vita o quando la morte sia prevista come imminente, il medico si astenga da trattamenti terapeutici ormai inutili e provveda soltanto ad alleviare al paziente non solo la sofferenza ma anche lo stato di ansietà. Fermi i commi 2 e 3

Articolo 1 e 3

Art. 1 lettera a) : riformulato come “ riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile a terzi, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;” ( dichiarare che la propria vita umana non è disponibile per se stessi ,viola l’art. 13 …”.La libertà personale è inviolabile.”….questo comma non ha alcuna efficacia pratica perché se voglio suicidarmi nessuno me lo può impedire , il suo vero scopo secondo la migliore tradizione del Vaticano , è quello della sofferenza per redimere i peccati ; cultori di morte e di torture in nome della vita, non si poteva immaginare una beffa più grande ! ) Art. 3 : abolizione del comma 5 Il comma 5. Dell’art. 3 è in contrasto con la lettera b) dell’art. 1. ( riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;). Alimentazione ed idratazione forzata,se imposti, si configurano come strumenti tecnologici di tortura ed infatti nella logica perversa di questa legge” non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”,sono lo strumento principe per inveire e mortificare qualsiasi idea di dignità umana ! Ostacolare il decorso naturale delle cose, con palliativi sicuramentete messi in atto con tutte le buone intenzioni di questo mondo, alla fine provoca più danni di quelli a cui voleva rimediare.’ Se volete avere un’idea di ciò che non è vita umana, frequentate per una settimana le corsie dei reparti di igiene mentale dei vostri ospedali con malati cronici . Troverete “un qualcuno“ non previsto e rimosso dai nostri schemi mentali,sospeso in un limbo tra uomo ed animale che non ha più l’istinto per sopravvivere ed essere autosufficiente come un animale, o una mente per essere umano in quanto li ha persi entrambi. Toccherete con mano la sofferenza più lacerante e più profonda ,che si manifesta con grida assordanti e pianti di esseri legati ad un lettino che combattono ogni giorno contro il peggiore dei nemici perché è invisibile ed inafferrabile. Se vi immedesimate in loro,uscendo dall’ospedale andrete di corsa dal notaio a depositare il vostro testamento biologico , implorando, che se mai vi troverete in quella situazione, di essere aiutati a vivere e quindi a morire dignitosamente. Ciò che è considerato da questi moralisti a buon mercato come un assassinio (eutanasia) in realtà ( in piena coscienza e con procedure rigorose ) è uno dei più grandi inni alla vita che l’uomo poteva immaginare. In coscienza, si ha un tale rispetto per la vita, che diventa insopportabile incarnare e rappresentare la degradazione più profonda della stessa sia fisica che mentale. La natura è più benevola e saggia, se non manipolata, non permette di arrivare a questi estremi, risolve il problema alla fonte con la selezione naturale, brutta parola, ma..... a voi la scelta fra una morte dignitosa ed una vita di torture e sofferenze immani. Ciò che è insopportabile da parte di questi signori , è la negazione dell’autodeterminazione, perseguita con ferocia in nome di un’idea astratta della vita, di una bolla o dogma papale. Sono preoccupatissimi della vita in potenza dello spermatozoo ma incuranti della vita già in essere. Quando vedrò i cardinali e qualche giornalista di peso, recarsi tutte le mattine nei reparti di igiene mentale a consolare, dialogare senza senso in un’atmosfera surreale con questi disperati,( ma lo devono fare tutte le mattine per venti trent’anni ) allora forse mi convincerò che hanno ragione. Per ora, credo, che nessuno su questa terra abbia il diritto di dirmi come vivere e quindi di come morire nel rispetto delle “regole condivise“ Tratto da :.http://web.tiscali.it/titinotis/manoscritto/ Nella tortura c'è insomma l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro, di ridurlo a cosa...». Così si esprimeva Antonio Cassese nelle sue memorie di Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti. La tortura, così come il genocidio, è considerato crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante costituisce oggetto di molteplici Convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese. La Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». All'articolo 4 si prevede che ogni Stato parte vigili affinchè tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura. Nasce così un obbligo giuridico internazionale ad oggi inadempiuto dal nostro Paese, ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato sui diritti umani istituito dal Patto sui diritti civili e politici che dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, il quale nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa. La proibizione della tortura è anche esplicitamente prevista all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881. In sede europea dal 1989 opera, a seguito della citata Convenzione, il predetto Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti le cui visite periodiche nelle carceri e nelle stazioni di polizia dei Paesi firmatari la Convenzione costituiscono il più efficace deterrente contro ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Emendamento all'art. 7 comma 3

Sostituire le parole "Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana." con le parole "Tale collegio dovra' sentire il medico curante e il fiduciario. Il fiduciario puo' richiedere il trasferimento del paziente in altra struttura sanitaria, ottenuto il consenso dai medici di quest'ultima."

Emendamento all'art. 4 comma 4

Sostituire le parole "La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato." le parole "La revoca, anche parziale, si puo' esercitare con le stesse modalita' previste per la sottoscrizione. Qualora si accerti l'esistenza di dichiarazioni in contrasto con quelle depositate secondo le norme previste dall'art. 4 comma 1, anche se rese con modalita' ritenute non valide per queste ultime, queste hanno prevalenza rispetto a quelle depositate secondo le norme, se orientate a una maggiore liberta' di trattamento da parte dei medici. Affinche' siano valide, tali dichiarazioni devono essere supportate da prove documentali. Non sono ritenute valide dichiarazioni rese esclusivamente da testimoni. In questo caso sarebbero valide dichiarazioni rese per email o via youtube, negate se volte a rinunciare a qualche trattamento

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