Pillola del giorno dopo

Obiezione di coscienza o illecito penale?

di Alessandro Gerardi

Intendiamo ribadire un elementare
principio giuridico ovvero che la
libertà di coscienza del medico di
una struttura pubblica non può in
alcun modo incidere negativamente
sulla libertà della donna.

Nel 2006, dopo un nostro esposto, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare l'eventuale esistenza di comportamenti penalmente rilevanti nella condotta dei medici che si rifiutano di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo". L'inchiesta, allo stato, è contro ignoti e tra i reati ipotizzati a carico dei medici obiettori vi è l'omissione d'atti d'ufficio. Una volta compiuti gli accertamenti ad opera della polizia giudiziaria, però, il pubblico ministero titolare delle indagini ha deciso di chiedere al GIP l'archiviazione del procedimento in quanto nel caso di specie il medico che si è richiamato all'obiezione di coscienza non avrebbe fatto altro che esercitare un suo legittimo diritto. Alla richiesta della procura ci siamo ovviamente opposti illustrando i motivi giuridicoscientifici sulla base dei quali, a nostro avviso, i medici obiettori di coscienza dovrebbero invece essere chiamati a rispondere in sede penale del loro operato.

Da un punto di vista medico, infatti, la questione è chiara. Il Norlevo è un farmaco, disponibile in dose unica, che non ha controindicazioni mediche e che viene prescritto semplicemente sulla base delle dichiarazioni della donna che ha avuto l'incidente contraccettivo. Del resto, checché ne dicano il Comitato Nazionale di Bioetica e la Pontifica Accademia per la Vita, la pillola del giorno dopo serve esclusivamente ad inibire l'ovulazione e non ha pertanto alcuna efficacia abortiva non agendo sull'impianto dell'ovulo fecondato, come peraltro dimostrano tutte le più recenti evidenze scientifiche, tanto è vero che è inserita dall'OMS nella "classe 1 - senza restrizioni d'uso" poiché soddisfa tutti i criteri per un prodotto da banco: tossicità molto bassa, nessun rischio di sovradosaggio, nessuna dipendenza, nessuna necessità di accertamenti medici, né di monitoraggio della terapia, non significative controindicazioni mediche, semplice da usare, dosaggio preciso, nessun pericolo in caso di assunzione impropria e minime conseguenze in caso di uso ripetuto o ravvicinato nel tempo.

Insomma, come ricordato anche dal dott. Silvio Viale nel parere da noi sottoposto all'attenzione del Giudice per le Indagini preliminari, la pericolosità del Norlevo è inferiore a quella di un qualunque antinfiammatorio o antidolorifico da banco e la conferma viene dal fatto che questo farmaco sia diventato un prodotto da banco in moltissimi paesi europei ed extraeuropei e persino in paesi sudamericani ove l'aborto è vietato tipo Cile, Argentina, Uruguay, Colombia e Messico. Dal punto di vista pratico sappiamo inoltre che per avere la massima possibilità di evitare il concepimento e la gravidanza, l'assunzione deve essere precoce, poiché l'efficacia si dimezza ogni 12 ore dal rapporto sessuale. L'assunzione ottimale deve quindi notoriamente avvenire entro le 24 ore, il che rende facilmente immaginabili le conseguenze alle quali si trova esposta una donna che abbia la necessità di reperire una ricetta di notte e nei week end, quando cioè i medici di base e i consultori sono chiusi e le guardie mediche giudicano spesso con "fastidio" questa prestazione.

In casi come questi, com'è facilmente intuibile, la donna si trova spesso costretta ad affrontare una vera e propria "corsa contro il tempo", spesso dall'esito drammatico se non riesce a trovare il medico disponibile a rilasciarle la ricetta necessaria per l'acquisto delle compresse di Norlevo. Con il nostro esposto intendiamo pertanto ribadire un elementare principio giuridico ovvero che la libertà di coscienza del medico che opera all'interno di una struttura sanitaria pubblica non può in alcun modo incidere negativamente sulla possibilità da parte della donna di accedere senza disagi aggiuntivi ad un principio farmacologico legalmente in commercio da otto anni, anche perché il richiamo all'obiezione di coscienza è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (aborto e/o fecondazione assistita). Su questo attendiamo fiduciosi l'udienza del 05/06/2008 allorquando il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sarà chiamato a decidere se ed in che misura respingere la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero con ciò disponendo, come da noi espressamente richiesto, il prosieguo delle indagini e quindi il processo a carico dei medici obiettori di coscienza.

Nel frattempo continueremo a lottare anche sul fronte politico- amministrativo affinché il prossimo Ministro della Salute: a) decida una volta per tutte di abolire l'obbligo della ricetta medica per l'acquisto della pillola del giorno dopo così da adeguare la nostra legislazione a quella degli altri Paesi europei; b) accerti e verifichi, in base ai poteri che gli conferisce l'art. 117 della Costituzione, se, nel rifiutarsi di prescrivere questo tipo di contraccettivo, il personale medico operante all'interno delle strutture sanitarie pubbliche si comporta conformemente ai propri obblighi professionali o se invece si rende responsabile di violazioni di carattere disciplinare; c) comunque provveda affinché l'esercizio della clausola di coscienza da parte dei medici non implichi difficoltà rilevanti ed una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali delle donne (fino a prova contraria è lo Stato a dover garantire la reperibilità di medici non obiettori, sono i servizi pubblici a doversi fare carico delle richieste delle pazienti).

Lunedì, 5 maggio, 2008 - 17:43

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