Ministro Turco, ricordi la convenzione di Oviedo?

di Marco Cappato, Piergiorgio Strata, Mauro Barni, Maria Antonietta Coscioni, Giulia Simi

Onorevole ministro Livia Turco, il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell' uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina» (Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina) che è entrata in vigore il 1 dicembre 1999, avendo raggiunto le firme minime necessarie previste dall'articolo 33 della Convenzione stessa. Il parlamento italiano ha approvato la legge di ratifica della Convenzione che è stata promulgata il 28 marzo 2001 Q. 145/2001). Con l'articolo 3 della detta legge di ratifica si delegava il governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alla norme della Convenzione, e si impegnava il governo a trasmettere gli schemi dei decreti legislativi alle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato perché esprimessero un parere entro il termine di quaranta giorni. I decreti delegati non sono stati adottati entro il termine previsto e la legge 6 gennaio 2003, n. 3 all'articolo 49 aveva spostato il termine di presentazione del decreto al 31 luglio 2003, ma anche entro tale termine i decreti delegati non sono stati emanati. Inoltre l'Italia non ha proceduto al deposito presso il segretario generale del Consiglio d'Europa del documento di ratifica. In questa legislatura, il governo è stato nuovamente delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, nonché dei Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificato ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145. Come ella stessa ha detto, è un atto dovuto del nostro governo emanare il prima possibile i decreti attuativi, sottolineando quanto sia grave che «dal 2001 la delega sia stata lasciata decadere». Per questo motivo le chiediamo, sicuri della sua convinzione, che il termine del 31 luglio sia rispettato così da permettere alla Convenzione di far valere la sua incontestata vigenza, come già avvenuto in molti paesi europei. L'applicazione della Convezione di Oviedo che contiene già norme fondamentali, come il riconoscimento del testamento biologico, il no all'accanimento terapeutico e la regolamentazione del consenso informato - rimasto troppo spesso lettera morta o atto formale non compreso da chi si deve sottoporre a un trattamento, nonostante il positivo parere ripetutamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione - rappresenterebbe per il nostro Paese un atto di civiltà. La Convenzione stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma debba essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona. In altre parole nell'articolo 5 della Convenzione si afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico; ove il paziente non sia autonomo il medico fa riferimento a eventuali direttive anticipate manifestate prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà (articolo 9). Nel caso di minorenni o di incapaci vale la volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute dei paziente: in tal caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza. Inoltre lo stesso codice di deontologia medica del dicembre 2006 ha reso obbligatorie le previsioni più avanzate della Convenzione di Oviedo, stabilendo che il dissenso del paziente non può mai essere sopraffatto. Quindi il documento rappresenta secondo il giudizio dei bioeticisti e degli organi sanitari un punto di riferimento importante. Poiché la sua adesione a questi principi è emersa chiaramente, confidiamo nella sua coerente passione su questi temi, che non possono essere ulteriormente trascurati con enorme danno per il prestigio del nostro Paese e per la piena affermazione dei diritti della persona sanciti dalla Costituzione.  

Lunedì, 30 luglio, 2007 - 19:06

Eccetto dove diversamente specificato i contenuti di questo sito
sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons: Attribuzione della paternità

Licenza Creative Commons

cc Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48, Email info [at] lucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it