LEGGE CONTRO IL TESTAMENTO BIOLOGICO… IO LA EMENDO


Uomo di fronte pc_CardoniTra pochi giorni il Disegno di Legge Calabrò, approvato a maggioranza lo scorso 12 luglio dalla Camera dei Deputati, sarà discusso nell’aula del Senato.

Le audizioni delle più importanti società mediche e scientifiche della materia hanno confermato che questa legge sarà la pietra tombale sull'autodeterminazione individuale.(Ascolta le registrazioni realizzate da Radio Radicale)

Per bloccare questa legge manifesto che uccide la libertà di scelta occorre l'attiva partecipazione di quante piu' persone possibili che concorrano a preparare gli emendamenti per dare un chiaro segnale popolare contro una legge liberticida. [continua a leggere]

Perché l'iniziativa riesca è fondamentale che la notizia si diffonda il più possibile in ogni canale di informazione a cominciare dagli amici e conoscenti.

Promuovimi subito Facebook :-)! 

[lo spazio dove scrivere gli emendamenti è alla fine di questa pagina nello spazio destinato ai commenti]

 

Una volta raccolti i vostri emendamenti,  abbiamo la disponibilità di farli presentare dai senatori radicali, attraverso la loro attività ostruzionistica. 

(Vedi le iniziative precedenti   1 Senato, le nostre proposte di legge , 2 Camera, e 3 tutte le iniziative in corso)

Ti invitiamo ad essere protagonista del processo legislativo formulando tu stesso gli emendamenti per bloccare questa proposta di legge che e' contro il testamento biologico. 

Come fare?

(qui la versione ufficiale in pdf  comparative tra testo Senato e modifiche Camera /in html)

Per ragioni regolamentari gli emendamenti ammissibili sono soltanto quelli che intervengono sulle parti del testo da ultimo modificati dalla Camera. RICORDA: Le parti emendabili sono in grassetto.

Entro quanto si possono inviare gli emendamenti?

Il prima possibile, per avere il tempo di predisporli per il deposito presso gli uffici. 

Come si fa un emendamento?  ---> Qui tutte le "istruzioni" e suggerimenti :-)! <---

 Importante: E' necessario che gli emendamenti proposti siano dotati di senso compiuto e che una loro eventuale approvazione non comporti un peggioramento al testo legislativo. Gli emendamenti particolarmente complessi è meglio che siano accompagnati da una breve nota esplicativa.

[lo spazio dove scrivere gli emendamenti è alla fine di questa pagina nello spazio destinato ai commenti]

____________

 DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati 12 luglio 2011
Art. 1.
 (Tutela della vita e della salute)
1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
 
        a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
 
        b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
 
        c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza;
 
        d) impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
 
        e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
 
       f) garantisce chein casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
 
    2. La presente legge garantisce, nell’ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
 
            3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
 
 
Art. 2.
(Consenso informato)
    1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
 
    2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
 
    3. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
 
    4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
 
    5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
 
    6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
 
    7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
 
    8. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
 
    9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
 
 
Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione
anticipata di trattamento)
    1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un’eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.
 
    2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
 
    3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
 
    4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
    5. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non possa assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestetista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad accezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall’azienda sanitaria locale di competenza.
 
 
Art. 4.
 (Forma e durata della dichiarazione
anticipata di trattamento)
    1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
 
  2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
 
    3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell’atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
 
    4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
 
    5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
 
    6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
 
Art. 5.
 (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)
    1. Al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accordo sancito tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza, adottato dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella riunione del 5 maggio 2011. L’assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
 
 
Art. 6.
 (Fiduciario)
    1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
 
    2. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
 
    3. Il fiduciario, se nominato, è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
 
    4. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
 
    5. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.  
6. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
 
    7.  Il fiduciario può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
 
    8. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo sono adempiuti dai familiari, come indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
 
Art. 7.
(Ruolo del medico)
    1. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
 
    2. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari, come indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
 
    3. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
 
 
Art. 8.
 (Disposizioni finali)
    1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della salute.
 
    2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
 
    3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
 
     4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
 
***********

  //Lo spazio dove scrivere gli emendamenti è alla fine di questa pagina nello spazio destinato ai commenti //

AllegatoDimensione
Legge_testamento_biologico_modificato_dalla_Camera_12 luglio_2011.pdf72.03 KB
Mercoledì, 16 novembre, 2011 - 14:58

13 commenti

Emendamento al disegno di legge Calabrò

Voglio emendare l'articolo 1 punto c. Anzichè " vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia "sostituire con " Nel rispetto della dignità umana e del volere di ogni singola persona, permette la forma di eutanasia espressamente richiesta dal malato quando era nel pieno delle proprie facoltà mentali e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone finalizzate sia alla tutela della vita e della salute che all’alleviamento della sofferenza in punto di morte.

EMENDAMENTO

Emendamento al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" come modificato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2011. Al comma 2 dell'Art.7 (RUOLO DEL MEDICO): eliminare le parole IN MODO APPROFONDITO

EMENDAMENTO

Emendamento al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipte di trattamento" come modificato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2011. Al comma 2 dell'Art.6 (FIDUCIARIO): eliminare le parole CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA NOMINA

Emendamento

Emendamento al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" come modificato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2011. Al comma 1 dell'Art.3 (contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento): eliminare le parole E DI COMPIUTA INFORMAZIONE MEDICO CLINICA.

Emendamento agli art. 2, 3, 4, 6, 7

Emendamento al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" come modificato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2011.


Al comma 8 dell' art.2, dopo le parole "di trattamento, a operare" aggiungere le seguenti: "nei momenti di prima emergenza".

Al comma 8 dell' art.2, dopo le parole "salvaguardia della salute e della vita del paziente" si aggiunge ", al fine di permettergli di recuperare le abilità cognitive perse e la capacità di intendere e di volere, per poter esercitare nuovamente il diritto di consenso informato ai trattamenti ricevuti."

Al comma 1 dell' art.3, alle parole "esprime orientamenti e informazioni utili per il medico" si sostituisce "esprime volontà, orientamenti e informazioni utili e indicative per le scelte del medico".

Al comma 1 dell' art.3, dopo la parola "terapeutici" si aggiunge "o fisicamente invasivi".

Al comma 4 dell' art.3, alle parole "devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo." si sostituisce "devono essere mantenute, nel solo caso di soggetti interdetti, fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo"

Al comma 2 dell' art.4, dopo le parole "ricostruzione della volontà del soggetto" si aggiunge "per questioni non strettamente legate ai trattamenti terapeutici e clinici o per volontà non espressamente vietate da questa legge".

Al comma 2 dell' art.6, alle parole "Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione." si aggiunge "Inoltre il dichiarante può stilare una lista ordinata di massimo tre fiduciari, che si attivano in ordine consequenziale, e mai contemporaneamente, in caso di assenza dei precedenti fiduciari per motivi di morte, di irrangiungibilità accertata (in tempi brevi) o di rinuncia all'incarico, come concesso dal comma 7 del presente articolo."

Al comma 3 dell' art.7, alle parole "orientamenti volti comunque" si sostituisce "orientamenti volti immotivatamente".

Emendamento legge sul testamento biologico

Voglio emendare l' articolo 2 comma 3, come segue: " l' alleanza teraputica costituitasi all' interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2, si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica".

Emendamento legge sul testamento biologico

Voglio emendare l' articolo 2 comma 3, come segue: " l' alleanza teraputica costituitasi all' interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2, si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica".

Emendamento legge sul testamento biologico

Voglio emendare l' articolo 2 comma 3, come segue: " l' alleanza teraputica costituitasi all' interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2, si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal medico e dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica".

emendamenti legge fine vita

Vortrei modificare l'art1 punto c c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza; con questa nuova dizione: c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale alcune forme di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute e, soprattutto, all’alleviamento della sofferenza;

emendamento

Voglio emendare l'Art. 3 comma 1 nella parte dove recita : "esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge." Riformulato come segue : 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un’eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime in maniera inequivocabile per il medico le sue disposizioni e volontà, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo.

Emendamento

Art 7 2. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari, come indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento. 2. Il medico curante, qualora non intenda, in base a fondate ragioni di opportunità di cura seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari, come indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamentofornendo in merito ai soggetti fiduciari esaurienti informazioni e spiegazioni.

Emendamenti

Voglio emendare l’articolo l’art. 1, lettera d. che recita: "impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;" Scriverò: Alla lettera d) del dell' art.1: dopo le parole “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4," eliminare "e sul divieto di qualunque forma di eutanasia" Voglio emendare l’articolo l’art. 6, comma 8, che recita: "In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo sono adempiuti dai familiari, come indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile." Scriverò: Al comma 8 dell' art.6: dopo le parole “del codice civile" aggiungere "o da persone conviventi da almeno 5 anni". Voglio emendare l’articolo l’art. 7, comma 3, che recita: "Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica". Scriverò: Al comma 3 dell' art.7: dopo le parole “orientamenti volti" sostituire "comunque" con "unicamente"

Ne ho scritti un pacchetto in

Ne ho scritti un pacchetto in relazione ai primi due articoli della legge, non è molto, ma intanto è qualcosa ;) --------------------- All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo la parola "eutanasia" è aggiunto l'aggettivo "attiva". All'articolo 1, comma 2, il primo inciso è sostituito dal seguente: "ANCHE nell’ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente" All'articolo 1, comma 2, dopo "cittadini italiani" e prima di "stranieri" sono aggiunte le parole "cittadini membri di uno Stato dell'Unione Europea," In coda al terzo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, analizzato il quadro normativo e amministrativo vigente, valuta l'effettività del diritto di cui al presente comma e, se del caso, propone al Parlamento le modifiche legislative necessarie, anche nella forma di legge delega." In coda al terzo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: "il Ministro della Salute presenta annualmente relazione al Parlamento in ordine all'effettività del diritto di cui al presente comma." L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Tale documento è inserito D'UFFICIO nella cartella clinica; IL RIFIUTO O L'OMISSIONE DEL PRESENTE ATTO SONO SANZIONATI A NORMA DELL'ARTICOLO 328 DEL CODICE PENALE" I coda al comma quarto dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: "qualora il paziente, pienamente capace di intendere e di volere, non sia per qualsiasi motivo in grado di scrivere, viene verbalizzato il suo dissenzo alla presenza del medico e di due testimoni" All'inizio del quinto comma dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: "In accordo col disposto dell'art.32, secondo comma della Costituzione," In coda al sesto comma dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: "fermo sempre il limite segnato dal rispetto dovuto alla dignità della persona umana" In coda al comma nono dell'articolo 2è aggiunto il seguente periodo: "È esente da colpa il medico o il sanitario che agisca in assenza del consenso informato qualora, valutate le circostanze attuali dell'emergenza, il ritardo nell'intervento avrebbe probabilmente comportato la morte o una lesione grave e irreversibile all'integrità fisica del paziente" Al primo comma dell'Articolo 3 la parola "utili" è sostituita con le parole "di indirizzo"

Eccetto dove diversamente specificato i contenuti di questo sito
sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons: Attribuzione della paternità

Licenza Creative Commons

cc Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48, Email info [at] lucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it