I dati genetici: un'entità normativa ancora enigmatica

di ANTONINO FORABOSCO

Privacy: la normativa sul trattamento dei dati personali estesa anche a quelli genetici. Una soluzione insufficiente.

Per alcuni è un peccato capitaE' entrato in vigore, il primo aprile di quest'anno, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali : "Autorizzazione al trattamento dei dati genetici " (G.U. n. 65 del 19.03.2007) con il quale vengono, per la prima volta, fissati i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d'ora in poi essere trattati i dati genetici, sia in ambito di prevenzione, diagnosi o di terapia per la malattia di un individuo o della sua famiglia, sia quando si hanno finalità di ricerca scientifica o finalità probatorie in sede civile o penale, nonché per l'accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. Consenso informato della persona, rigorose misure di sicurezza, divieto di diffusione, conservazione a tempo dei dati queste sono le regole che medici (in particolare genetisti), organismi sanitari, laboratori di genetica, istituti di ricerca, farmacisti, psicologi, assistenti tecnici, difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare, rappresentanze diplomatiche o consolari, (autorizzati al trattamento) dovranno rispettare.

I dati genetici nei provvedimenti delle Autorità per la privacy

L'Autorizzazione era previsto all'art. 90 comma 1 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.06.2003, n.196) che recita: "Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità"(G.U. n. 174 del 29.07.2003). Un provvedimento era comunque atteso in quanto su questi delicatissimi dati personali si era legiferato in assenza di una loro identificazione normativa ed il Garante per la privacy - nella sua Relazione 2004 - si era impegnato a precisarne la nozione con un successivo intervento. Nemmeno in sede comunitaria si era riusciti ad elaborare una specifica nozione normativa per questi dati. Per il "Working document on Genetic Data 12178/03/EN WP91" www.europa.eu.int/comm/privacy), i dati genetici sono: Tutti i dati, di qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto con quei caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui affini (raccomandazione n. R(97)5 del Consiglio d'Europa) Tutti i dati che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o di un gruppo di individui affini (articolo 2, lettera g) della legge lussemburghese del 2 agosto 2002 sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali). Le informazioni relative ai caratteri ereditari degli individui ottenute mediante l'analisi degli acidi nucleici o altre analisi scientifiche (Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, UNESCO). In buona sostanza, non si è deciso se questi dati riguardino "i caratteri", come figura nel documento lussemburghese e del Consiglio d'Europa, oppure le "informazioni relative ai caratteri" come risulta invece dal documento dell'UNESCO Nel provvedimento del Garante italiano viene esplicitato che cosa si debba intendere per dato genetico. Dice la definizione, al punto (a) del paragrafo 1: "dato genetico è il dato che, indipendentemente dalla tipologia, riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela". Si prende quindi atto che ai fini della nozione di dato genetico vi sono da considerare due aspetti, quello della " costituzione genotipica" e quello dei "caratteri genetici trasmissibili" e, con un "ovvero" di congiunzione, si comprende in un'unica definizione questi due aspetti. A mio avviso, così facendo la definizione è resa ambigua sul piano letterario e la nozione di dato genetico risulta sostanzialmente non corretta dal punto di vista scientifico. Vediamo perché. Fin dal 1909 Johannsen, che ha coniato il termine di "genotipo" per indicare la "informazione genetica" di un individuo e quello di "fenotipo" per i caratteri di un individuo, ha dimostrato che con la riproduzione solo il genotipo si eredita mentre il fenotipo (con i singoli caratteri che lo compongono) non si eredita ma si manifesta nell'individuo quale risultato dell'espressione dell'attività del genotipo nel corso del processo di sviluppo o del ricambio cellulare, con l'intervento costante e più o meno importante dell'ambiente. Con questa dimostrazione Johannsen, aveva definitivamente chiuso il seicentesco dibattito fra preformazione - che prospettava il passaggio transgenerazionale dei caratteri - ed epigenesi - che prospettava invece la loro formazione de novo ad ogni passaggio trans-generazionale ed aveva anche contemporaneamente chiarito che fra i caratteri di un individuo e le informazioni relative ad essi vi è la sostanziale diversità che esiste fra un progetto ed il risultato della sua esecuzione materiale. Costituzione genotipica di un individuo e suoi caratteri fenotipici sono quindi due entità fra loro incomparabili e non possono perciò essere associate, come ha fatto invece il Garante italiano per la privacy.

La realtà dell'ereditarietà biologica

Nel secolo appena trascorso, le conoscenze scientifiche sull'ereditarietà biologica, si sono susseguite ed accavallate con un'accelerazione senza precedenti. Dalla genetica dell'inizio secolo, che studiava la trasmissione tra le generazioni dei caratteri di un individuo, si è giunti - alla fine del secolo - alla genomica e cioè alla conoscenza dei sistemi informazionali degli organismi viventi e del loro funzionamento, quello dell'uomo compreso. Ciò ha portato ad una inversione del paradigma scientifico: dalla considerazione della ereditarietà dei caratteri di un individuo, si è passati a quella del progetto a seguito del quale tali caratteri si realizzano. Con l'eccezione dell'UNESCO, le diverse autorità internazionali e comunitarie interessate alla privacy, il Garante italiano compreso, non sono evidentemente ancora riuscite a metabolizzare questa conclusione nel suo profondo significato rivoluzionario : al centro del sistema dell'ereditarietà biologica non vi è più l'individuo, bensì il genotipo. Il genotipo dell'individuo, che inizia la sua esistenza con la fecondazione e che conseguentemente consegue alla messa in comune dei genotipi dei due gameti - proprio per la particolare modalità della formazione del genotipo nei gameti - risulta unico ed irripetibile. E' quindi, in assoluto, il più specifico patrimonio personale di un individuo. Nello stesso tempo, i dati del DNA genotipico sono lo strumento più sofisticato e preciso ai fini della sua caratterizzazione biologica e della sua identificazione personale. La genomica ci dice oggi che solo una parte, che non supera il 5%, del genoma umano e quindi anche del genotipo individuale, consiste di DNA codificante delle proteine e quindi partecipa alla formazione dei caratteri. Il restante 95% non partecipa direttamente alla formazione dei caratteri ed è composto, per il 15% da sequenze geniche non codificanti e per l' 80% da DNA non genico. Molte di queste sequenze sono ripetute moltissime volte e sono proprio queste quelle che, con maggior efficacia, consentono la identificazione personale, i test di paternità e le altre simili applicazioni pratiche. E' recentissima la scoperta che una discreta parte di questo DNA - considerato silente o inutile tanto da essere chiamato "DNA spazzatura" - sebbene non direttamente impiegato a costruire proteine, è per la maggior parte trascritto in molecole di RNA che svolgono una fondamentale funzione di regolazione dell'attività codificante del DNA stesso e possono quindi influenzare indirettamente la comparsa dei caratteri. Ne deriva che, sebbene solo le sequenze geniche codificanti possono fornire informazioni dirette sui caratteri sanitari, tutti i dati del DNA non genico e le sequenze geniche ripetute costituiscono non solo dati identificativi di un individuo strettamente personali, ma anche suoi sensibili dati sanitari. Non vi è quindi dubbio che sia giusto e corretto sottoporre tutti questi dati ad una disciplina speciale con effetti restrittivi sui possibili operatori e sulle ipotesi di trattamento.

Quale identificazione normativa per i dati genetici?

La nozione dei dati genetici deve partire da quella proposta dall'UNESCO senza tuttavia limitarsi alle sole "informazioni relative ai caratteri ereditari degli individui", che in pratica vuol dire alle sole sequenze geniche codificanti. Deve quindi comprendere anche tutte le informazioni non strettamente correlate ai caratteri, quindi quelle del DNA non genico e quelle delle sequenze geniche non codificanti utili per la identificazione personale. In poche parole la "costituzione genotipica" della definizione del Garante italiano per la privacy, senza tuttavia "ovvero" di congiunzione per caratteri di sorta.

Conclusione

La protezione e il trattamento dei dati genetici è un argomento troppo importante per lasciare inalterato provvedimento italiano sulla "Autorizzazione al trattamento dei dati genetici", nonostante esso sia appena entrato in vigore. Un nuovo intervento appare quindi indispensabile almeno per quanto riguarda la identificazione normativa di questi dati.

Martedì, 31 luglio, 2007 - 16:58

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