La Legge 104 è stata approvata nel 1992. L’articolo che ha sempre richiamato l’interesse maggiore è il 33, quello che prevede la concessione di tre giorni di permesso ai lavoratori che assistono un familiare convivente, il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino e la possibilità per i lavoratori con handicap di avere due ore di permesso giornaliero. Di recente, però, il Governo ha limitato la disciplina dei permessi per i lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità. Le opinioni del Governo e di Handylex a confronto.

Una riforma contro l’emarginazione sociale

Vittorio Pezzuto

Il Governo propone di cambiare la legge 104/1992 sull’integrazione e l’assistenza dei disabili. Le associazioni non sono tutte d’accordo

La legge quadro n. 104 del 1992 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone disabili. Tra le sue finalità vi è quella di realizzare interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale che si persegue tra l’altro (art. 5) “garantendo alla persona disabile e alla famiglia ... servizi di aiuto personale o familiare…”. In questo contesto si inseriscono i benefici previsti per i lavoratori dipendenti, primi fra tutti i permessi concessi direttamente ai lavoratori (sia pubblici che privati) disabili in situazioni di gravità (art. 33). La norma identifica i soggetti a favore dei quali è possibile utilizzare i permessi, ovvero i disabili in condizioni di gravità accertata dalle Commissioni operanti presso le Asl, la natura dei permessi (a ore o a giornate, anche in maniera continuativa) e coloro che ne possono usufruire oltre ai genitori di figli disabili, ovvero i coniugi e i parenti e affini entro un certo grado.

 

La normativa sui permessi retribuiti si combina, senza sovrapporsi, ad altre agevolazioni - limitate o comunque originariamente limitate ai figli - come quelle relative al prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità e quelle relative al congedo retribuito di due anni. Pur essendo identica per il settore privato e per quello pubblico, le indicazioni operative fornite dai diversi enti non sempre sono tra di loro omogenee e di conseguenza le sua modalità di attuazione non sono del tutto identiche tra il settore privato e le pubbliche amministrazioni. A partire dal 2008 il Ministro Brunetta ha deciso di intervenire in maniera decisa su queste materie sia sul versante della regolamentazione che su quello del controllo delle modalità di utilizzo dei benefici concessi (per quanto riguarda i dipendenti pubblici) al fine di tutelare meglio il sacrosanto diritto dei cittadini disabili a una reale assistenza, senza quegli abusi che ogni anno sottraggono oltre 100 milioni di euro ai loro veri bisogni. La legge n. 133 del 2008 ha così previsto che solo i permessi utilizzati direttamente dai dipendenti pubblici disabili non costituiscano assenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, mentre quelli fruiti per i familiari siano considerate assenze, con riferimento all’erogazione di questi emolumenti.

In pieno accordo con le associazioni di tutela dei disabili, il Dipartimento della Funzione pubblica ha poi realizzato nello scorso mese di ottobre un primo monitoraggio completo sull’utilizzo dei permessi (consultabile sul sito www.innovazionepa.it), allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili alla reale assistenza alla disabilità. I dati pervenuti da 9.400 amministrazioni (impieganti un milione 700mila dipendenti pubblici) hanno così consentito di realizzare finalmente una mappa delle tante anomalie nell’applicazione della legge. E’ risultato ad esempio che il 9% dei dipendenti pubblici utilizza questi permessi mensili a fronte dell’1,5% dei lavoratori del settore privato. I dati raccolti hanno poi evidenziato variazioni significative del fenomeno sia a livello regionale (dal 4% nel Trentino Alto Adige e nella Valle d’Aosta fino al 16% in Umbria) sia per quanto riguarda i settori d’impiego (dal 4% del comparto sicurezza fino al 14% negli Enti pubblici nazionali).

Si è poi constatata la diffusissima consuetudine di assegnare permessi a famigliari addirittura di quarto grado, a volte distanti centinaia di chilometri dalla residenza del disabile. Il monitoraggio ha in sostanza registrato un fortissimo trend di crescita nell’utilizzo di questi permessi, con numerosi casi di abuso che di fatto trasformano il diritto del disabile in un privilegio del parente o affine che si candida ad accudirlo, spesso senza alcun beneficio per il disabile stesso. La nuova legge in materia di lavoro pubblico e privato recepisce quindi la protesta crescente delle associazioni dei disabili, cercando di riportare rigore e serietà nella disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità. Adesso il diritto di fruizione dei permessi mensili viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso sia parente entro il secondo grado. Tale possibilità viene estesa al parente di terzo grado solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti. E’ stato anche soppresso il riferimento alla ‘convivenza’ quale condizione necessaria ai fini della fruizione dei permessi e tale diritto non viene più riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (nel caso di un figlio con handicap grave i genitori possono entrambi fruire dei permessi, ma alternativamente). Non solo. Il diritto alla scelta di una diversa sede di lavoro è riferito al domicilio della persona da assistere invece del domicilio del lavoratore.

Viene infine stabilita la decadenza dal diritto ai permessi retribuiti nel caso in cui il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi. Per quanto riguarda in particolare i dipendenti pubblici, la nuova normativa pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica una serie di informazioni attinenti alla concessione di permessi mensili, che confluiranno in un’apposita banca dati istituita dallo stesso Dipartimento. Come si può vedere, si tratta di regole di assoluto buon senso che mirano a garantire la fruizione di questo diritto esclusivamente al disabile che ne abbia effettivamente bisogno. Impedendo finalmente a tanti furbi di portare avanti un ignobile mercato dei vecchietti acciaccati da accudire (sulla carta) a centinaia di chilometri di distanza, senza alcun controllo.

Vittorio Pezzuto - Portavoce del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta, in passato ha collaborato con Radio Radicale.

Domenica, 25 aprile, 2010 - 12:19

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