Tutti i miti sull'espianto di organi

Gentile Redazione,
mi potreste aiutare a capire come stanno le cose sulla donazione degli organi, relativamente a quello che sostiene la Lega Antipredazione? Parlano della legge n. 91 del 1° aprile 1999, detta del silenzio-assenso, promozione trapianti, organizzazione, finanziamenti, export-import. In particolar modo, cos'è questo silenzio assenso? È vero che per legge, oggi, se sei in coma ti possono espiantare gli organi anche se non hai espresso le tue volontà? Sono falsità quelle riportate nel loro sito? Chi ha ragione? Lo stato è davvero macellaio per profitto? Io sono molto scettico, vedo da sempre la donazione degli organi come qualcosa di molto rigido che segue percorsi specifici basati sul NO che deve diventare SI e non sulla donazione come conseguenza diretta del coma e a cui ci si deve opporre se non si vuole essere toccati. Anche con riferimento alla Chiesa, dicono che si è venduta, io invece ho sempre pensato che la chiesa si sia adeguata al consenso alla donazione per motivi di realtà della società. I cittadini sono informati male dallo stato? c'è un problema di laicità in questo argomento? Aiutami per favore a capire e ti prego di darmi una risposta, il più dettagliata possibile, perché devo risolvere una questione. Vi ringrazio
Matteo Sassari

Caro Matteo,
cerchiamo di rispondere in maniera chiara e dettagliata. Prima di tutto una premessa: la donazione di sangue e la donazione di organi sono entrambe forme di solidarietà, capaci di salvare la vita o di migliorarne sensibilmente la qualità a persone in condizioni seriamente compromesse (immagina un soggetto con anemia acuta conseguente ad un trauma, pensa a chi è affetto da insufficienza renale e costretto alla dialisi a giorni alterni, o chi presenta gravissime patologie cardiache incompatibili con la sopravvivenza). La principale differenza è che chi dona il sangue lo può fare rimanendo in vita, chi dona un solo rene anche, chi dona un organo vitale non può sopravvivere (ad esempio chi dona il cuore). Per tale motivo l’espianto di organi vitali si può eseguire solo da cadavere.
Così, negli anni sessanta, nacquero i primi tentativi di trapianto di cuore (Stati Uniti e Sud Africa), ma ci si rese ben presto conto che aspettando l’arresto cardiaco irreversibile (che veniva considerato l’unico segno di morte certa) l’organo da espiantare subiva modificazioni che non lo rendevano più utilizzabile per il trapianto. Si introdusse allora il concetto di “morte cerebrale” per definire legalmente deceduto un soggetto la cui attività cardiaca poteva essere mantenuta artificialmente, pur avendo il suo cervello subito una serie di alterazioni incompatibili con la vita e senza speranza di ripresa. Tale decisione, che prende il nome di “convenzione di Harvard”, fu poi recepita anche da altri paesi, tra cui l’Italia. Attualmente nel nostro paese l’articolo 1 della legge 578/93 identifica la morte di un individuo con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (anche se il cuore continua la sua attività contrattile ed il sistema cardiorespiratorio viene mantenuto artificialmente). A questo punto si può essere d’accordo o no, ma tant’è.
Veniamo dunque alle tue domande.
Quanto è riportato sul sito che tu hai citato corrisponde a realtà limitatamente ai seguenti fatti:
• L’espianto degli organi avviene con attività cardiaca ancora artificialmente presente.
• Il Ministro della Salute è inadempiente rispetto all’art.5 della legge 91 dell’aprile 1999 (normativa che disciplina i trapianti di organi), poiché non ha ancora emanato le direttive attuative.
Il silenzio/assenso, che attiene al diritto amministrativo, è un comportamento inerte che considera la mancanza di un dissenso specifico come assenso espresso (ad esempio la richiesta di una autorizzazione che non riceva un diniego esplicito entro tempi prestabiliti, può essere considerata con esito positivo, come se fosse stata esplicitamente concessa).
Non è vero che si possa subire un espianto contro la propria volontà, infatti:
a) Attualmente l’espianto degli organi in mancanza di un consenso specifico NON può essere attuato (tranne in casi rarissimi nei quali sia documentabile il mancato diniego all’espianto di un soggetto che abbia ricevuto dagli enti incaricati una informazione documentata con cui si esplicitavano finalità e modalità di attuazione della legge in questione); b) Né può essere espiantato chi abbia chiaramente espresso il proprio diniego.
Tuttavia, in mancanza di direttive attuative finali il consenso all’espianto (quando manchino i requisiti sopra ricordati) viene richiesto ai parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, figli o genitori…) del soggetto in coma così come previsto dalla legge del 1999.
Per concludere. La donazione degli organi non è una conseguenza diretta del coma (occorre un esplicito consenso del soggetto, o in mancanza di questo dei parenti prossimi). Per attuare un espianto occorre seguire delle procedure estremamente rigide a garanzia del soggetto da espiantare (l’accertamento di morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche viene redatto da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria e composto da tre specialisti in discipline attinenti alla materia – art.5 della legge 578/93). L’espianto degli organi avviene “a cuore battente” in presenza di “morte cerebrale”. La posizione del Vaticano sulla questione è attualmente non contraria (ma non conosco i processi che hanno condotto al cambiamento di una posizione originariamente ostile…). C’è un problema reale di disinformazione colpevole da parte delle istituzioni (..e non solo su questo argomento!), ed in particolare da parte del Ministero della Salute. Il rischio che si possano verificare abusi ed illeciti (traffico di organi, espianti abusivi, compra-vendita di tessuti etc…) è pur sempre possibile, anche se in Italia, grazie alla attuale normativa (pur se incompleta) le garanzie ed i controlli sono sicuramente superiori rispetto ad altri paesi dell’area orientale (India, Cina…) dove le condizioni socioeconomiche sono tali da favorire l’illegalità.

Luigi Montevecchi
Medico, Consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni

Errata corrige

Vi scrivo per segnalarti che purtroppo sull'Agenda Coscioni di maggio su “La peste italiana” nella parte dedicata ai "Radicali in galera (dal '66 a oggi)" nel trafiletto relativo a “Mosca settembre 1987”, tra i 4 radicali arrestati ed espulsi compare un certo Vittorio Conti e non Antonio Conti (mio fratello). L’incomprensibile spiacevole errore (di stampa?) ho notato che risale già a NR del 1987 e quindi anche nel sito del Partito Radicale. Credo che sia giusto rendere giustizia a chi ha partecipato, con fatica e pericolosità, a quell'iniziativa politica, riportando il suo nome correttamente.
Francesco Conti
 

Lunedì, 14 settembre, 2009 - 12:24

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