Legge 40

Tutte le iniziative giudiziarie

di Filomena Gallo

Dal 2004 ad oggi, tutte le sentenze sulla Legge 40

Applicazione della diagnosi preimpianto (Tribunale di Catania) sentenza 2004 - La sentenza conferma una lettura restrittiva della legge 40/04, rigettando la domanda. Accesso all’interruzione di gravidanza (Tribunale Cagliari) 29 giugno 2004 - L’ordinanza afferma che non vi è differenza tra gravidanza da PMA e naturale e quindi rende possibile la riduzione embrionaria per gravidanze trigemine. Il Giudice accoglie la domanda.

Diagnosi preimpianto (Tribunale di Cagliari) 2005 - Sollevata questione alla Corte Costituzionale che nel 2006 rileva che ”la questione, così come prospettata dal Tribunale, è manifestamente inammissibile».

Ammissibilità diagnosi preimpianto (Tribunale di Cagliari) 24 settembre 2007 - Il giudice disapplica le linee che prevedono come tecnica di diagnosi preimpianto solo l’indagine osservazione dell’embrione. Le linee guida sono un atto di rango normativo inferiore alla Legge 40/04, non possono contenere divieti non previsti nella norma. Il giudice ordina l’esecuzione dell’indagine di preimpianto.

Ammissibilità indagine preimpianto (Tribunale Firenze) 17 dicembre 2007 - Conferma la motivazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, a seguito di ricorso di un’altra coppia. Il giudice accoglie la domanda e ordina al Centro di procreazione di effettuare l’indagine di genetica preimpianto sull’embrione.

Annullamento linee guida (Tar Lazio) 21 gennaio 2008 - Il Tar annulla le Linee Guida laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di “tipo osservazionale”. Solleva la questione di legittimità costituzionale.

Numero embrioni e divieto crioconservazione (Tribunale di Firenze) 12 luglio 2008 - Questione di legittimità costituzionale sul divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessarietà della creazione di un numero massimo di tre embrioni nonché dell’unico e contemporaneo impianto degli stessi; e laddove si prevede la irrevocabilità del consenso da parte della donna all’impianto in utero degli embrioni creati.

Obbligo impianto embrioni (Tribunale di Firenze) 26 agosto 2008 - Questione di legittimità costituzionale riguardo le parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e le parole «Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»; e dell’art. 6, comma 3, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente».

La risposta della Corte Costituzionale sentenza 151/09 - La Corte Costituzionale, pone l’accento nelle motivazioni delle sentenza sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica, sicché, “in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”. La Corte rileva che “la previsione adoperata dal legislatore nella legge 40 che prevede la creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso”. È dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». È così eliminata nelle legge numero 40/04 sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute. Nella legge il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, è oggi applicabile con la forza di accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma è esclusa tassativamente la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare. Con la sentenza “è introdotta una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”. La sentenza 151/09 della Corte Costituzionale sulla legge 40 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 19 del 13 maggio 2009. In base all’articolo 136 della Carta Costituzionale, in virtù di avvenuta pubblicazione dalla data del 13 maggio 2009 la legge 40/04, articolo 14 comma 2 risulta essere il seguente: “Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”. I Giudici del Tribunale di Firenze, e del Tar Lazio, che hanno sollevato il dubbio di costituzionalità sulla legge 40 del 2004 sugli articoli citati, hanno ordinato l’esecuzione dell’indagine preimpianto sull’embrione, perché consentita e prevista dalla legge numero 40/04.

Martedì, 9 giugno, 2009 - 14:47

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