Gustavo Fraticelli  Le recenti modifiche alla Legge 104/1992

Parola di un disabile lobbista

di Gustavo Fraticelli

Nonostante i cambiamenti, la normativa appare ancora imprecisa. Diverse circolari la interpretano abusivamente 

In risposta all'articolo di Vittorio Pezzuto, portavoce del ministro Brunetta, pubblicato sul numero scorso di Agenda Coscioni, in merito alle modifiche alla Legge104 del 1992 - Legge quadro "sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", diamo spazio alla risposta di Gustavo Fraticelli, membro dell'Associazione Luca Coscioni, da anni attivo sul fronte dei diritti dei disabili.

In merito all’ennesima modifica relativa ai benefici lavorativi per determinate categorie di persone che assistono un disabile in situazione certificata come “handicap grave”, previsti dall’art. 33 della Legge quadro sull’handicap, la n. 104 del 1992, ed avendo letto l’interessante articolo a commento, riportato su “Agenda Coscioni” dello scorso aprile, del Dott. Vittorio Pezzuto, portavoce delle Ministro della per la per la pubblica amministrazione e l’innovazione, On. Renato Brunetta, faccio qui di seguito delle osservazioni, da un punto di vista di appartenente alla categoria di quelle persone, che dovrebbe essere i soggetti della legge stessa, vale a dire di un disabile grave.

E’ indubbio che sussistano talune situazione di abuso nella fruizione dei benefici lavorativi, come afferma il Dott. Pezzuto e che hanno determinato il Ministro Brunetta alla modifica in esame, ma mi permetto di fare osservare che questi abusi si sono potuti verificare anche perché da sempre la normativa di cui all’art. 33 è incentrata quasi elusivamente nel disciplinare i requisiti soggettivi che deve possedere il lavoratore per accedere alla fruizione dei benefici e, viceversa, è molto generica sui requisiti che deve avere l’assistenza al disabile grave a cui i benefici sono, o dovrebbe essere, esclusivamente finalizzati. Tant’è vero che, con l’andare del tempo, nel mondo del lavoro sia a livello datoriale che dei lavoratori, viene percepita la possibilità di fruizione dei benefici, come un mero diritto/ privilegio che pertiene esclusivamente al lavoratore, quasi che del tutto svincolato dalla finalità assistenziali dei benefici stessi.

Inoltre il Ministro stesso potrà verifica l’assenza di abusi quando, per forza di cose, il requisito dell’assistenza è evidente, in quanto ad usufruire dei permessi è lo stesso lavoratore disabile in condizione di disabilità grave, come prevede il comma 6 dell’articolo 33. Pur rendendomi conto che accertare i requisiti dell’assistenza pone dei problemi molto delicati di invasione da parte delle pubbliche autorità di sfere privatissime, tuttavia mi sembra aggravare tale interminabilità giuridica nella valutazione possibile dell’assistenza prestata, l’avere con la modifica in esame, abolito quell’unico parametro, per forza induttivo, che poteva riconnettere i benefici alla esclusiva finalità assistenziale del disabile grave, vale a dire la continuità ed esclusività della stessa.

Viceversa i parametri, per forza di cose, deduttivi che possono qualificare il momento assistenziale, andavano implementati, per esempio con il requisito della residenza di chi assiste il disabile, nello stesso comune di residenza di quest’ultimo, ovvero ad una distanza non superiore a determinati chilometri . Tale parametri, proprio perché così importanti, atteso la razio e le finalità dell’art. 33 e, più in generale, di tutta la Legge 104/1992, avrebbero dovuto essere posti dalla normativa in forma determinata e chiare, per non dare adito alle molteplici circolari, che di fatto interpretano abusivamente la norma di legge, emanate dall’INPS e dall’INPDAP nel corso del tempo, con il risultato di trattamenti difformi tra lavoratori pubblici a privati in relazione ad una normativa di portata generale qual è la Legge 104/92.

Gustavo Fraticelli, consigliere generale dell´Associazione Luca Coscioni, è affetto da spasticità da trauma da parto. Da anni si occupa di disabilità, trasporto pubblico e barriere architettoniche.
 

Giovedì, 20 maggio, 2010 - 13:11

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