TSO il funzionamento concreto 

Non sia fatta la tua volontà

di José De Falco

Trattamento Sanitario Obbligatorio: in molti ne hanno sentito parlare, ma quasi nessuno ne conosce l’applicazione

La procedura di internamento, di trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero, scatta generalmente nei confronti di soggetti, il più delle volte già conosciuti dai servizi psichiatrici territoriali, che manifestano, attraverso il compimento di azioni eclatanti e pericolose - minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose e persone - oppure di segno negativistico - rifiuto di comunicare e conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e cibo -, un acutizzarsi del disturbo psichico. In tali circostanze i familiari conviventi o in loro assenza i vicini, chiedono aiuto allo psichiatra del servizio (quando con questo è già in corso una terapia o comunque è già stabilito un contatto), oppure chiamano direttamente l'ambulanza e/o i vigili urbani o i carabinieri.

A questo punto un medico, che può essere il medico dell'ambulanza, lo psichiatra del servizio giunto sul posto o anche il medico di famiglia, redige una proposta di Trattamento sanitario obbligatorio, motivandola stringatamente. Talvolta indicando il disturbo dal quale si presume affetto il soggetto, altre volte limitandosi a scrivere "disturbo psichico". Accade spesso che, sia la proposta che la convalida, vengano effettuate da medici del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, essendo di fatto il Trattamento sanitario obbligatorio una misura adottata sempre nei confronti delle stesse persone, già conosciute dai servizi e soggette ripetutamente nel tempo a ricoveri.

Perciò in questo caso quando i familiari o l'ambulanza chiamano il servizio, i medici si organizzano anticipatamente predisponendo e firmando in tempi brevi i due certificati richiesti dalla legge. Qualora ad essere chiamato sia il medico di famiglia, questi generalmente prima di redigere la proposta si consulta con uno psichiatra del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, nel caso in cui non lo faccia, capita spesso che il servizio respinga la suddetta proposta ritenendola impropria o comunque mancante dei requisiti formali minimi richiesti dalla legge. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura provvede ad inviare all'ufficio del comune di residenza del paziente i due certificati medici. La legge richiede per l'adozione di un Trattamento sanitario obbligatorio un'ordinanza del sindaco entro 48 ore dal certificato di convalida. Entro 48 ore dal ricovero, che nella maggior parte dei casi, come già osservato, avviene prima dell'emanazione dell'ordinanza, un messo del Comune provvede a notificare in doppia copia al servizio psichiatrico di diagnosi e cura interessato ed al giudice tutelare l'ordinanza stessa. Il giudice tutelare competente per territorio, dovrà emettere, entro 48 ore dall'avvenuta notifica, un decreto di convalida o di non convalida dell'ordinanza.

Tali termini sono generalmente rispettati, altrimenti occorre iniziare nuovamente la procedura con la proposta del medico. La legge 180, all'art. 3 comma secondo, precisa che il giudice provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento "assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti". A conclusione dei sette giorni, qualora non sia già stata presentata dallo psichiatra del servizio psichiatrico di diagnosi e cura una richiesta di prolungamento, il trattamento termina. Uno psichiatra del servizio è tenuto a comunicare al sindaco la cessazione delle condizioni richieste per l'internamento. Quest'ultimo, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dello psichiatra emette un'ordinanza di revoca e ne dà comunicazione al giudice tutelare.

Tale ordinanza di revoca dovrà aversi ogni qual volta il paziente venga dimesso, a prescindere dal momento in cui ciò si verifica: prima del settimo giorno, il settimo giorno, o - laddove sia stato ordinato un prolungamento - dopo sette giorni. La legge di riforma psichiatrica, come sappiamo, si è preoccupata di introdurre una serie di istituti a tutela dei diritti fondamentali e della libertà del malato, garantito in questo modo, secondo il legislatore, contro eventuali abusi. Per rendere l'idea di come e quanto tali istituti siano in concreto utilizzati, è sufficiente dire che talune delle figure coinvolte nella procedura di internamento non ne sono addirittura a conoscenza. La legge 180 mostra particolare attenzione all'aspetto di tutela e garanzia della libertà del paziente e dei suoi diritti fondamentali nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. In verità, dichiarano gli psichiatri, soltanto entro certi limiti le prescrizioni di libertà sancite dal legislatore si realizzano.

Ad esempio: più o meno in tutti i servizi di diagnosi e cura i medici comunicano al paziente il provvedimento adottato nei suoi confronti, spiegandone i motivi; il paziente può, telefonicamente, comunicare a suo piacimento con l'esterno. Tuttavia, alcuni diritti considerati elementari in qualsiasi altro ambito, difficilmente risultano compatibili con le regole e le caratteristiche dell'ospedale: come può esercitarsi il proprio diritto alla riservatezza in un luogo di quattro stanze assieme a dodici persone? Altre facoltà riconosciute al paziente si sono dimostrate inoltre incompatibili con la natura, le modalità e le circostanze che accompagnano un Trattamento sanitario obbligatorio; in particolare il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Il ricovero infatti deve esser eseguito nell'ospedale della zona di residenza del paziente, e le cure vengono prestate dallo psichiatra di turno giorno per giorno.

A cura di Josè De Falco.
Il testo riportato è una sintesi, non rivista dall’autore, di quanto pubblicato dall’ Università di Firenze, reperibile a questo link http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/ sbordoni/cap4.htm

Martedì, 18 maggio, 2010 - 16:22

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