Strasburgo FECONDAZIONE ASSISTITA

L’Europa apre all’eterologa

di Filomena Gallo

A seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si apre la possibilità per intentare ricorso contro la legge 40/2004 che vieta l’eterologa alle coppie sterili 

È in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il divieto di discriminazione l’impossibilità assoluta di ricorrere alla fecondazione assistita eterologa (seme o ovuli che non appartengono alla coppia ma provengano da donatori esterni). Lo ha stabilito, lo scorso primo aprile, una sentenza della Corte di Strasburgo, che si è espressa contro la legge austriaca che, al pari di quella italiana, impone il divieto di ricorrere a questa tecnica. Ora si attendono numerosi ricorsi giudiziari non solo in Europa ma anche in Italia.

La sentenza:

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è pronunciata con sentenza S. H. and others v. Austria su un ricorso presentato nel 2000 da due coppie austriache, le quali si erano viste negare l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a seguito dell’applicazione della relativa legge, Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG), entrata in vigore in Austria nel 1992. I ricorrenti, per i quali la fecondazione in vitro con donazione di sperma o ovuli era l' unica soluzione per poter procreare, avevano asserito la violazione di due articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’art 8 e l’art 14. In sintesi il Governo austriaco avrebbe operato una discriminazione nei loro confronti rispetto alle altre coppie che possono ricorrere alla fecondazione in vitro (Fivet) senza bisogno dell’ovodonazione. L’esecutivo si è difeso sostenendo che, vietando l’eterologa, si voleva difendere l’esigenza di salvaguardare la certezza nelle relazioni familiari.

Su questo punto i Giudici di Strasburgo hanno osservato che da tempo nei vari Stati sono previsti con norme specifiche rapporti familiari inusuali, non fondati su un diretto legame biologico e tra questi rientrano i rapporti derivanti dalla fecondazione eterologa nel diritto di famiglia. Pertanto, persone che si trovano in una stessa situazione di infertilità non possono essere trattate diversamente solo in ragione della diversa tecnica di fecondazione utilizzata. Non risulta giustificato, quindi, il divieto della fecondazione eterologa se è ammessa quella omologa. Le prospettive per l’Italia e gli altri Paesi europei: A questa sentenza dunque possono appellarsi tutti gli stati europei, in cui vigono gli stessi divieti austriaci. Il fondamento per il ricorso giace nel principio secondo cui una norma nazionale non può essere in contrasto con quella europea.

In particolare, per quanto concerne l’Italia, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha rilevato che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma. E i ricorsi contro la legge 40/2004 - che consente l'accesso alle coppie sterili alle tecniche di procreazione assistita, ma poi all'art. 4 vieta loro l'applicazione delle tecniche eterologhe - non si sono fatti attendere, a partire da Bologna, il 15 aprile, per passare poi a Firenze, Catania e Milano. Sicuramente i Tribunali italiani potranno ora più facilmente azionare l'interpretazione normativa vigente in materia di diritti per sollevare il vizio d'incostituzionalità. Credo che il nostro Parlamento italiano stia perdendo per l'ennesima volta l'occasione di dare un segno di rispetto dei diritti dei propri cittadini non intervenendo tempestivamente per modificare la legge 40/04.

 

 

Lunedì, 14 giugno, 2010 - 17:59

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