Il Tar boccia le linee guida e rimanda la legge alla Corte

di Giorgio Muccio e Gian Carlo Muccio

L'ordinanza del TAR Lazio, Sezione III quater, del 21.1.08, n. 398, è frutto del ricorso presentato dall’Associazione di strutture denominata W.A.R.M, presieduta dal Dott. Severino Antinori, contro le prime Linee Guida applicative della Legge 40/04, ricorso sottoscritto dagli Avv.ti Gian Carlo Muccio, Gian Luigi Pellegrino ed Erminio Strani. Dopo un primo giudizio in cui il TAR rigettava ogni eccezione sia d’illegittimità delle Linee Guida, sia d’incostituzionalità della Legge 40/2004, WARM ricorreva al Consiglio di Stato il quale, annullando la prima sentenza per vizio di costituzione di varie Associazioni opponenti alle richieste di WARM, rimetteva la decisione al TAR.

Il TAR con la sentenza 21.1.08, n. 398, oltre a dichiarare l’illegittimità delle Linee Guida nel punto in cui esse ponevano il divieto alla diagnosi preimpianto, in quanto in contrasto con l’art. 14 comma 5 (il quale prevede: “I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero”), rendendo con ciò effettuabile tale tecnica diagnostica, sollevava questione di legittimità costituzionale degli art. 14 comma 2 e 3 per contrasto con gli art. 3 e 32 della Costituzione. Sulla scorta di quanto dedotto da WARM, e provato sulla base di letteratura scientifica, il TAR riteneva non manifestamente infondate tali questioni di legittimità: in quanto il limite di 3 ovociti inseminabili (previsto dal comma 2) e l’obbligo del loro contestuale impianto (previsto dal comma 3) da una parte si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art 3 della Costituzione, dall’altra finiscono per mettere a repentaglio la salute sia della donna che degli embrioni, ciò in contrasto sia con l’art. 1 della Legge 40/2004 sia, e soprattutto, con l’art 32 della Costituzione.

Infatti, come dimostrato dal raffronto dei dati del Registro Italiano di Procreazione Assistita con quello Europeo, l’inseminazione di solo 3 ovociti comporta il rischio che non vi sia alcun embrione che si fecondi, con la conseguenza che la donna si dovrà sottoporre ad ulteriori trattamento di stimolazione farmacologica e prelievo chirurgico degli ovociti (con conseguenti aumentati rischi di ipestimolazione farmacologica e chirurgici), dall’altra, per converso, l’obbligo di trasferire tutti gli embrioni formatisi (ad esempio 3) comporta il rischio di gravidanze plurigemellari che mettono gravemente a repentaglio sia la salute della donna che quella degli embrioni stessi. Giorgio Muccio e Gian Carlo Muccio sono gli avvocati dell’Associazione di stritture W.A.R.M. ricorrente contro le linee guida della legge 40.

Lunedì, 12 gennaio, 2009 - 19:05

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