Il farmacista obiettore divide anche il Cnb

di m.parachini

Ho voluto citare interamente il comunicato stampa del CNB poiché, nel riportare la posizione delle componenti del Comitato contrarie al documento, esso contiene già le principali obiezioni che tale presa di posizione inevitabilmente provoca. Ricordo che il D.R. 30.9.1938, n. 1706 art. 38, tuttora in vigore, prescrive che “i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui sono provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia…”, come è stato doverosamente ricordato dalla dottoressa Annarosa Racca, presidente dell’Associazione Nazionale dei Farmacisti: “Abbiamo il dovere di dispensare, sotto prescrizione, ogni tipo di medicinale”. E se in farmacia fosse presente un obiettore di coscienza, “allora nella stessa dovrà esserci un altro farmacista non obiettore”. Tralascio la facile contestazione ai farmacisti che vendono regolarmente dispositivi contraccettivi intrauterini (la “spirale”) senza nessun turbamento di coscienza verso un presidio che può agire come fattore “intercettivo” della gravidanza (sarà che tali dispositivi hanno un costo ben maggiore della semplice pillola del giornom dopo?).
L’idea che vi sia la necessità,secondo il CNB, di avere una legge che riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, si scontra con le evidenze, sul piano scientifico, della definizione della contraccezione di emergenza quale farmaco senza obbligo di ricetta medica, battaglia perseguita da anni dall’Associazione Luca Coscioni e dai radicali.
L’equazione di un farmaco “maggiormente accessibile” nel momento dell’emergenza = accessibile ad un numero maggiore di utenti = minor numero di gravidanze indesiderate = minor numero di aborti volontari = minore morbilità e mortalità materna, è quello che ha motivato la maggior parte dei paesi di prevedere la possibilità di ottenere il farmaco senza obbligo di ricetta medica, anche alla luce delle caratteristiche del farmaco in questione, che soddisfa i criteri per un farmaco senza necessità di ricetta medica: tossicità molto bassa,nessun rischio di overdose, nessuna dipendenza,
nessuna necessità di accertamenti medici,controindicazioni mediche poco significative,facile identificazione del bisogno,dosaggio preciso,nessuna interazione farmacologica di rilievo,nessun pericolo in caso di assunzione impropria, minime conseguenze in caso di uso ripetuto o ravvicinato nel tempo. E’ dunque questa la vera misura legislativa da intraprendere.

 

Mercoledì, 6 aprile, 2011 - 17:19

Eccetto dove diversamente specificato i contenuti di questo sito
sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons: Attribuzione della paternità

Licenza Creative Commons

cc Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48, Email info [at] lucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it