Malagiustizia, malasanità, malaprigione

Idolo Caradonna

Per via del diabolico meccanismo della recidiva, che impedisce di avere uno sconto di pena se chi commette un reato è già stato condannato in precedenza per altre due volte, sono stato condannato a 4 anni di carcere per il possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, che usavo per lenire i dolori dovuti alle conseguenze di un grave incidente stradale occorsomi nell’ottobre del 2007 a seguito del quale finivo in coma post traumatico e subivo una frattura vertebrale cervicale. 

Sono ristretto a Regina Coeli dal marzo del 2009 e sono affetto da esiti di politraumatismo fratturativi con impegno midollare cervicale consistente in tetraparesi spastica con gravi deficit neuromotori e turbe dell’equilibrio, con invalidità permanente valutata al 60-70%. Dovrei essere sottoposto ad una appropriata terapia riabilitativa neuromotoria e logopedica, finalizzata al mantenimento dei cascami di funzionalità residuali alla lesione midollare cervicale, ma la stessa non è praticabile presso il centro clinico della casa circondariale. La discontinuità della fisioterapia cui sono sottoposto è dimostrata dal fatto che la stessa viene praticata anche a distanza di molti giorni dalla seduta precedente, quando al contrario dovrei seguirla quotidianamente, pena l’importante regresso delle mie condizioni fisiche. Addirittura la stessa da qualche tempo non mi viene più praticata, poiché sono stato reintrodotto in sezione. Diversi dottori hanno attestato le mie necessità riabilitative, che precedentemente all’arresto eseguivo in regime di day hospital.

Una consulenza di parte del maggio 2009 attestava la mia “incompatibilità assoluta al regime detentivo carcerario per le gravi condizioni cliniche altamente invalidanti”. I miei difensori formulavano una richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con l’autorizzazione a frequentare una casa di cura alla Corte d’Appello di Roma nel dicembre 2009. Sul finire dell’anno scorso la Corte disponeva come fosse necessario accertare “se il prevenuto possa ivi essere adeguatamente curato e se disponga delle necessarie attrezzature per il trattamento del politraumatismo fratturativo di cui affetto… chiede alla Direzione del Carcere di Regina Coeli di integrare la relazione medica già trasmessa con le precisazioni sopra richieste, riservandosi di provvedere”. Quesito chiarissimo, con il quale si dava incarico al perito nominato di assumere tutte le informazioni necessarie presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. A dire del perito, tuttavia, si incontravano ritrosie da parte del Responsabile U.O.C. medicina Penitenziaria e Patologie di Dipendenza che sosteneva – non si sa su quali basi – che un perito nominato all’uopo dalla Corte d’Appello non potesse visionare i locali della palestra e le strutture ivi presenti e dichiarava che il CARADONNA stava svolgendo dei cicli di FKT con cadenza trisettimanale, ginnastica passive, ginnastica posturale ed elettrostimolazioni. Affermava anche che il servizio di FKT era dotato di apparecchiature per le elettrostimolazioni, nonché che la struttura è accreditata presso la Regione Lazio con delibera prot. n. 12216 del 10.02.2003. Il perito però accertava che quanto sostenuto non rispondeva al vero. Oltre a non aver ricevuto dal responsabile informazioni sulla palestra e sulle attrezzature presenti, lo stesso osservava come raramente venissi sottoposto a sedute di FKT con la cadenza trisettimanale programmata, che assai più spesso era bisettimanale; non si rinvenivano prescrizioni relative ad elettrostimolazioni; l’accreditamento della struttura presso la Regione Lazio non stava a significare che la stessa soddisfacesse automaticamente i requisiti richiesti, lasciando intendere che la stessa, pur accreditata, parrebbe non avere i requisiti richiesti dalla legge. La conclusione è che il perito ritiene che solo in linea teorica io possa essere curato ma che, in pratica, ciò non venga fatto per l’inadeguatezza delle strutture. Alla luce di tali considerazioni la Corte d’Appello di Roma respingeva la richiesta di sostituzione della misura e il Tribunale per il Riesame di Roma, al quale i miei difensori si erano rivolti, ha confermato la decisione sostenendo che esiste la possibilità teorica che io possa venire correttamente curato e che ciò deve essere sollecitato, alla fin fine, dai miei difensori!

Come se – al di là del generico diritto di accesso alle sale colloquio – nell’Italia del 2010 gli avvocati abbiano più poteri rispetto a un perito nominato dalla Corte d’Appello cui viene negato l’accesso all’infermeria. Chiedo solo di essere curato.

Lunedì, 14 giugno, 2010 - 18:19

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