I tentativi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo

di Gianni Baldini

Nell’ambito delle rilevanti novità introdotte dal Trattato di Lisbona la questione preliminare da dirimere attiene all’impatto e alla portata negli ordinamenti interni dei singoli stati membri della UE che le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono destinate ad assumere nelle ipotesi in cui la normativa interna risulti difforme ovvero contraria a quella della CEDU.
Campo di elezione prescelto per svolgere tale riflessione è quello dei diritti bioetici o di quarta generazione. Ciò essenzialmente per due ragioni. Da un lato non si può non rilevare come lo sviluppo delle tecniche biomediche e le connesse applicazioni biotecnologiche, determinando sempre più il superamento del paradigma naturalistico nelle questioni di inizio e fine vita, pongono in una luce del tutto nuova la relazione tra principi fondamentali quali dignità umana e autonomia, libertà e responsabilità, consenso informato e libertà terapeutica, parità di trattamento e divieto di discriminazione, imponendo all’interprete di ripensare metodi di indagine, criteri ermeneutici utilizzati e categorie giuridiche di riferimento. Si tratta di un ambito nuovo anche per il civilista nel quale al diritto non si chiede di disciplinare gli effetti scaturenti dal fatto rilevante ma di dettare norme che regolino l’assetto e l’organizzazione del fatto stesso.
E’ di ogni evidenza come sul piano sostanziale molto differenti potranno essere le soluzioni proposte in dipendenza dell’opzione politica e bioetica compiuta tra personalismo, utilitarismo e autonomia. In tal senso esempio paradigmatico è costituito dalla diffusione delle tecniche di procreazione artificiale come rimedio dell’incremento esponenziale della sterilità/infertilità - patologia che si stima interessi tra il 18 e il 22% della popolazione europea - che nel consentire il superamento dei limiti naturalistici oggettivi e soggettivi entro i quali era necessariamente definito il fenomeno procreativo - copula tra uomo e donna in età potenzialmente fertile - pone l’esigenza di regole che riconoscano/delimitino i nuovi spazi di libertà e autonomia conquistati al soggetto dalla scienza. Le previsioni contenute nella Carta di Nizza e nella CEDU costituiscono la cornice di riferimento entro la quale l’interprete è chiamato ad applicare le regole e a dirimere le controversie del caso concreto.
Una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che ritiene contrarie ai principi di cui all’art. 8 e 14 della CEDU talune disposizioni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita (il divieto di tecniche eterologhe) di uno stato membro della UE (l’Austria), norme rinvenibili anche in altri stati tra cui l’Italia, offre lo spunto per indagare le questioni sopra sommariamente tracciate.
La sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo il 1° aprile 2010 per la natura delle violazioni accertate e per il tenore delle motivazioni addotte, in considerazione dell’avvenuta ‘comunitarizzazione’ della CEDU per effetto della ratifica del Trattato di Lisbona che la medesima espressamente richiama prevedendo l’adesione della UE al sistema CEDU, costituisce una decisione paradigmatica per indagare le questioni costituendo precedente ovvero ‘principio di diritto’ per gli ordinamenti interni di tutti i paesi aderenti ovvero per l’ordinamento comunitario di cui costituisce oggi parte integrante. E’ aperta la discussione in dottrina se si tratti di un mero parametro ermeneutico che il legislatore e il giudice interno è tenuto in forza del principio sancito all’art. 117 Cost a seguire ovvero di un decisione vincolante che determina la qualificazione in termini di illegittimità di tutte le disposizioni statali aventi il medesimo contenuto. Rimane inoltre da valutare se, pur trattandosi di decisione assunta nei confronti di altro ordinamento statale, essa possa determinare una automatica disapplicazione di tutte le norme interne dei vari stati membri UE in maniera automatica attraverso l’intervento del giudice nazionale adito nel caso concreto ovvero necessiti comunque di una valutazione di costituzionalità da parte del giudice delle leggi.

 

Lunedì, 5 dicembre, 2011 - 13:12

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