Luci e ombre nel documento della Federazione degli ordini dei medici

Biotestamento: il parere dei medici

di Mario Riccio

Sull'obiezione di coscienza, il documento ribadisce il diritto del medico al suo esercizio, ma senza porre limiti certi

Sull'obiezione di coscienza, il documento ribadisce il diritto del medico al suo esercizio, ma senza porre limiti certi

Il documento della FNOMCeO sul tema del fine vita – stilato nella recente riunione di Terni – è sostanzialmente molto equilibrato. Esso si limita a prendere atto di alcune evidenze scientifiche e confronta l’evoluzione della deontologia professionale con le normative giuridiche vigenti.

Tuttavia, il progresso che certamente questo documento ha rappresentato, rispetto alle incerte posizioni che la FNOMCeO aveva mostrato all’inizio del caso Welby, è bastato a suscitare non solamente le consuete critiche degli ambienti vaticani ma anche ad incontrare il voto contrario di alcuni Ordini nazionali e – cosa ancor più incomprensibile – l’astensione di altri Ordini.
All’inizio del documento vengono ricordati i quattro principi fondamentali della Bioetica. Viene poi ribadita la natura terapeutica della nutrizione artificiale. Inutile ricordare che non esiste paese avanzato al mondo dove questo sia messo in dubbio, ad esclusione ovviamente dell’Italia. Nemmeno negli States di Bush – ai tempi del caso Terry Schiavo – la classe medica conservatrice americana ebbe il coraggio di sollevare questa ridicola pretesa.
Il documento della FNOMCeO esamina poi le norme giuridiche che riconoscono il diritto del cittadino all’autodeterminazione in campo sanitario. Primi fra tutti – ed assolutamente esaustivi – gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Il documento, inoltre, fa esplicito riferimento alla vicenda Englaro e questo forse, oltre che segnarne un limite, ha provocato le reazioni scomposte degli ambienti confessionali, oltre che il dissenso di alcuni singoli Ordini. La questione della illegittimità ad imporre la nutrizione artificiale nasce, infatti, più a monte. Infatti, la terapia nutrizionale – quella per via enterale, cioè somministrata attraverso le vie digerenti (infatti per essere praticata necessita di applicare al paziente un sondino naso-gastrico o in alternativa di praticare un intervento chirurgico che consiste nell’introdurre la sonda direttamente nello stomaco), già necessita di un consenso, addirittura scritto nel secondo caso. Pertanto il problema si sposta “a monte”: sul diritto del paziente a rifiutare questi stessi presidi terapeutici.

Il diritto in questione è quello dell’intangibilità del proprio corpo. Se nessuno può imporre ad un altro individuo il taglio dei capelli, figurarsi un intervento invasivo. L’annosa ed inutile distinzione fra terapia e cura viene già superata nel dettato costituzionale dove, infatti, si parla di trattamenti sanitari, intesi come qualsiasi manovra eseguita sul mio corpo.
Il documento della FNOMCeO sembra poi riferirsi ad un supposto vuoto legislativo in questo campo, che pertanto necessiterebbe di essere colmato. É il caso di ricordare, come è stato più volte ribadito – anche dalle pagine di questo giornale – dal Prof. Stefano Rodotà, la presenza di un “pieno” legislativo. Pieno legislativo che ha permesso, infatti, di condurre a termine le vicende Welby ed Englaro – come diversamente non poteva essere – in assoluto rispetto dell’attuale giurisprudenza. Al contrario, le critiche di alcuni Ordini nazionali sostengono addirittura che il documento finale della FNOMCeO voglia interferire con l’attuale proposta di legge già approvata dal Senato, e presto anche dalla Camera. Questa delle interferenze è una tesi che, sebbene assurda, era già stata inaugurata dall’attuale maggioranza di governo quando, nell’estate scorsa, all’indomani della sentenza Englaro, aveva perfino sollevato la questione del conflitto di competenze fra il Parlamento e la Corte di Cassazione. Inutile ricordare che tale richiesta fu rigettata. Anche in sede di Giustizia Europea era stata tentato un ricorso avverso alla sentenza Englaro, ma venne ritenuto assolutamente illegittimo per la totale assenza di titolo a costituirsi da parte di alcune associazioni e singoli “pro life”.

Il documento, infine, affronta il delicato tema dell’obiezione di coscienza. Esso, purtroppo, si limita a generiche affermazioni che ribadiscono il diritto del medico a tale esercizio, senza voler chiarire quale ne siano però i limiti, cosa che sarebbe stata utile anche a comprendere situazioni che abbiamo vissuto recentemente. Come quella in cui Formigoni, ciellino Presidente della Regione Lombardia, ha dichiarato, a nome di tutti i medici lombardi, che nessuno in Lombardia avrebbe sospeso la nutrizione ad Eluana Englaro. Credo che in questo caso si sia assistito – purtroppo nel più assoluto silenzio da parte dei timorosi medici lombardi (gli ordini di Milano, Pavia e Lodi hanno votato contro il documento della FNOMCeO, ndr) – ad una ennesima deriva strumentale dell’obiezione di coscienza. Questa voce del documento, quindi, si potrebbe addirittura leggere nel senso di libertà da parte del medico di imporre al paziente trattamenti sanitari da questo non voluti ma che egli si sentirebbe comunque in dovere di imporre per rispondere alla sua morale. Così facendo ritorniamo, però, necessariamente ad una medicina paternalistica ed alla conseguente negazione della volontà del paziente.
 

Mercoledì, 8 luglio, 2009 - 11:31

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