Il commento di Stefano Rodotà

Avete creduto nello Stato di Diritto

di Stefano Rodotà

Intorno a questa azione civile, che ha portato il pronunciamento della Corte a favore di una che ha portato a questo risultato non c’è solo l’attivismo, il coraggio delle persone ma l’incarnare la cultura giusta

 

Viviamo tempi di disincanto, per non dire di pessimismo e abbandono della speranza, per contrastare e arrestare queste pericolose derive in materia di diritti civili. La notizia della sentenza della Corte Costituzionale aiuta a rianimare le speranze e dire due cose: primo, sul terreno dei diritti civili vale sempre la pena di condurre le battaglie e non ci sono battaglie di minoranze; secondo, dinanzi a diritti fondamentali della persona la questione maggioranza e minoranze non vale, lo dico perché si deve tenere conto del sistema delle tutele costituzionali e non per svalutare il principio di maggioranza. Vorrei ricordare che quando a Beppino Englaro fu chiesto di commentare la sentenza del 2007, la Costituzione riconosceva il diritto all’interruzione dei trattamenti per la figlia, ha fatto un commento sobrio: “Viviamo in uno Stato di diritto”. Anche Licia Pinelli ha usato le stesse parole in una recente intervista. Le persone che hanno fatto questa azione, che hanno agito fino ad oggi, ovvero avvocati, coppie e associazioni hanno avuto fiducia nello Stato di diritto. Non è una banalità perché ciò con cui ci confrontiamo oggi è la sistematica distruzione dello Stato di diritto in Italia. Questa sentenza può aiutare, insieme ad altre, a ricostruire la cultura necessaria per poter rappresentare poi il riferimento necessario per chi fa politica. Noi stiamo vivendo una stagione politica pessima, a causa di una cultura politica pessima. Non c’è buona politica senza una buona cultura. Intorno a questa azione civile che ha portato a questo risultato non c’è solo l’attivismo, il coraggio delle persone, ma l’incarnare la cultura giusta quando si affrontano questi problemi. Questo è il punto. Questa sentenza è netta e importante e costruita intorno ai pilastri dello Stato di diritto: c’è l’articolo 3 dell’eguaglianza dei cittadini, continuamente sfidato e messo in discussione (in materia di sicurezza e migrazione). E c’è l’articolo 32 nato per frastornare i giuristi: la salute è affare di medici e non di giuristi. I costituenti ci hanno consegnato una costituzione fortissima su questo punto: il diritto alla salute e i problemi della vita costituiscono oggi il più fondamentale dei diritti fondamentali. Questa è l’eredità che ci è stata tramandata e che questa sentenza ha messo a frutto. Siamo intorno ai cardini del sistema costituzionale. La sentenza Englaro tanto discussa gioca sugli articoli 2, 13, e 32. Non lo ricordo casualmente. Io voglio ricordare un’altra sentenza recentissima della corte costituzionale: 438 del 23 dicembre 2008, impugnata circa il consenso informato. Viene fuori nel fuoco della polemica interna al caso Englaro: il consenso informato non può essere frammentato ma costituisce il punto di sintesi di due diritti fondamentali: alla salute e all’autodeterminazione. Tutto ciò diviene un punto di riferimento essenziale per ricostruire la trama intorno alla quale la tutela giuridica della vita debba essere ricostruita, non per forzature soggettivistiche o per laicismo partigiano, ma per fedeltà costituzionale. Chi adopera i materiali che ha per le mani deve prendere atto di questa realtà che oggi possiamo considerare. Questa sentenza va ricordata per alcuni passaggi molto importanti: lo statuto giuridico dell’embrione viene completamente riaperto. Questo è un buon contributo culturale. L’embrione non è un puro ammasso di cellule. Parlare di embrione è cosa diversa dal parlare di quello già impiantato, da impiantare o conservato. Come si sa in giro per il mondo gli statuti giuridici di conseguenza possono essere diversi; in Italia questo è stato bloccato ideologicamente dalle legge 40. Oggi possiamo riparlarne. Colleghi di altri paesi leggendo l’articolo 1 della legge dicevano che chi lo ha pensato non sapeva nulla di diritto: la parificazione del concepito con quello appena concepito non è traducibile nel linguaggio culturale di tutto il mondo. Questa è una battaglia, però, non ancora vinta. In questi anni questa legge e altri interventi hanno avuto la funzione di riappropriarsi del potere di controllo del corpo femminile. Su questa strada non ci si può fermare alla sentenza della Corte. Qualcuno ha messo in circolazione questo argomento: sono cadute quelle norme ma è stato salvato il resto della legge. Non è così perché se alcune eccezioni non sono state prese in considerazione è per difetto di rilevanza o motivazione. Vuol dire che quando verrà il caso più appropriato la Corte si sentirà investita di questo problema. Questa battaglia sul corpo femminile come luogo pubblico continua. C’è la violazione clamorosa del principio di eguaglianza e di tutela della salute che riguarda la donna sola, sulla base di una condizione personale: se qualificato come intervanto medico non si può legare la tutela della salute ad una persona per il fatto che non abbia un compagno stabile o un marito. È una doppia discriminazione. I termini sono quelli di un conflitto con un potere politico e medico che vogliono riappropriarsi di quello che l’autodeterminazione invece riconosciuta come diritto fondamentale della persona attribuisce all’interessato. Interessante un passaggio della sentenza: “regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico che con il consenso del paziente opera le necessarie scelte professionali”. Queste parole che sembrano scontate nella temperie culturale e politica attuale assumono un grande significato. Primo: la pretesa del legislatore scienziato-medico che definisce attraverso norma di legge quanti embrioni si possono impiantare o che decide se l’idratazione e l’alimentazione forzata sono o no trattamenti terapeutici è la filigrana di questa affermazione. C’è un limite al legislatore. Secondo: l’idea di alleanza terapeutica viene lì costruita attraverso il ritorno alla subordinazione della persona al potere del terapeuta, mentre qui, invece, la responsabilità del medico è correttamente subordinata al consenso del paziente. Viene ricostruita la condizione di base dell’autodeterminazione. Non poteva essere diversamente dopo la sentenza costituzionale 438 che rafforza la rilevanza del consenso come momento sintetico del diritto fondamentale della persona. Questa sentenza ci dà un terreno più solido per una battaglia culturale e politica a cui nessuno si può tirare indietro. Attraverso materie come questa troviamo i nessi con altri questioni di vita e il tentativo di subordinarla a poteri esterni. In ultimo torno alla sentenza 438 dove sono racchiusi i seguenti temi con i loro nessi: il consenso, la salute, l’autodeterminazione. La salute non è più l’assenza di malattia, lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la vita, è benessere psichico sociale e fisico. E c’è l’autodeterminazione, cioè la persona con il suo diritto di scegliere e governare la vita. C’è il consenso informato. Allora chi ha il potere? Tornano alle ultime parole dell’articolo 32: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Lì il potere politico si deve fermare ed entra in gioco la complessa gestione della vita che non può essere nelle mani di nessuno. Il potere pubblico deve far sì che ciascuno possa agire in modo libero da queste trappole. C’è una responsabilità del potere pubblico. La retorica della tutela della vita non va ideologizzata. La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana”, questo dice l’articolo 3 della costituzione.

Martedì, 9 giugno, 2009 - 14:51

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