Aggiornare le linee guida la legge lo consente, la coscienza lo impone

di Filomena Gallo

La legge sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) prevede l'emanazione di Linee Guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) vincolanti per le strutture sanitarie autorizzate. La stessa legge prevede anche l'aggiornamento delle medesime "periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1". Le attuali Linee Guida, però, non tengono conto dell'evoluzione tecnico-scientifica delle metodiche che evolvono rapidamente soprattutto a favore della tutela della salute di chi si sottopone alla PMA. Quali sono le carenze più evidenti delle Linee Guida? Principalmente non forniscono in maniera adeguata indicazioni sull'applicazione delle tecnologie lasciando così al "rischioso" buon senso degli operatori del settore, o alla giustizia ordinaria, la risoluzione delle controversie emergenti, con il rischio di enfatizzare gli aspetti bioetici che hanno poco a che vedere con le applicazioni delle tecnologie. Dall'attuale testo delle Linee Guida emerge, inoltre, la totale mancanza di esperienza nel campo della fecondazione assistita da parte della Commissione che all'epoca ha redatto il testo. La revisione delle Linee Guida dovrà affrontare, prima di tutto, la definizione di "sterilità". Attualmente tale condizione non è riconosciuta nel nostro Paese come patologia, come invece è dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e negli altri Paesi europei. Ciò impedisce di configurare le tecniche di PMA come terapie da includere nel Servizio Sanitario Nazionale. Le attuali Linee Guida negano l'accesso alle tecniche di PMA a coppie non sterili, escludendo così anche i portatori di malattie trasmissibili (genetiche e virali) per i quali invece tali metodiche consentirebbero di procreare senza trasmettere la patologia al partner e al nascituro. La condizione di chi è fertile ma soffre di una patologia trasmissibile è dunque equiparabile a quella del soggetto sterile o infertile. Tale interpretazione della normativa è, inoltre, supportata anche da recenti pronunce. In ultima l'autorizzazione del Gup di Palermo di accedere alla PMA concessa ad un ergastolano in regime di 41 bis, "poiché la condizione del detenuto fertile è equiparabile al soggetto sterile" che non può procreare senza l'aiuto della tecnologia. In questo, il Giudice di Palermo, ha introdotto un interessante e innovativo concetto di sterilità "legale" che si fonda sul fatto che nessuna legge può negare un fondamentale diritto dell'essere umano: quello di riprodursi, diritto precedentemente sancito già dalla Corte di Cassazione per tutti coloro in stato di libertà. Alla luce di tutto ciò, l'interpretazione della norma all'art. 4, definita dalle Linee Guida, deve consentire l'accesso alla PMA anche a coppie fertili, ma sterili di fatto, poiché condizione obbligata ai fini della tutela della salute del partner e del nascituro alla luce degli articoli 32 e 3 della Carta Costituzionale e in linea con l'art. 1 della Legge 40: "1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; e 2. Il ricorso

alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità". Altra grave carenza delle attuali Linee Guida è la specifica all'articolo 13 delle Legge 40, che indica come unica indagine sull'embrione "l'indagine osservazionale", che nulla può diagnosticare su malattie genetiche, limitando lo stesso art. 13 c. 2, che consente l'indagine "con finalità terapeutiche e diagnostiche". È necessario precisare invece che nella Legge 40 non si parla di divieto di diagnosi, ma di divieto di selezione a scopo eugenetico. Bisogna fare una differenza tra i termini utilizzati: "diagnosi genetica" e "eugenetica" sono questioni molto diverse e la scelta di evitare la trasmissione delle proprie malattie ai figli è infatti ben diversa dallo scegliere un figlio "di razza perfetta". La sola osservazione al microscopio, così come prevista dalle Linee Guida, non risulta idonea a diagnosticare alcuna anomalia genetica e limita l'effettivo diritto della coppia di conoscere lo stato di salute dell'embrione e la possibilità di diagnosi da parte dell'operatore. Anche il divieto di fecondazione di più di tre ovociti e l'obbligo del loro trasferimento in un unico contemporaneo impianto contenuto nell'art. 14 della Legge 40 appare oggi più che mai illegittimo, poiché ha causato un aumento delle gravidanze plurime, con rischio per la salute per la madre e per il nascituro. Lo stesso divieto ha determinato molti casi di riduzione embrionaria e di perdite di gravidanza con nessun nato. In ultimo, l'impossibilità di crioconservare gli embrioni e quindi di esporre la donna a ripetute stimolazioni ormonali. Le Linee Guida invece dovrebbero tutelare la salute e interpretare la legge alla luce della Carta Costituzionale; quindi dare la possibilità al medico di trasferire, ove lo reputi necessario, solo uno o due embrioni alla volta. Ma anche fecondare più di tre ovociti se l'età e lo stato di salute del paziente lo rendono necessario. O, ancora, di crioconservare embrioni, sempre tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. Bisogna restituire all'operatore della PMA la facoltà data ad ogni medico di scegliere terapie e modalità in base alle differenze biologiche soggettive dei pazienti sterili. Differenze del tutto ignorate dalla Legge 40 e dalle Linee Guida. Karl Nigren, presidente del Registro europeo sulla PMA, ha posto in evidenza alcuni dati che dimostrano come, in Europa, "sia migliorata l'efficacia delle tecniche di fecondazione, tanto da far diminuire il numero di impianti. In Italia invece, a seguito della Legge 40, sono aumentati i parti gemellari e sono calate le gravidanze in rapporto ai tentativi di impianto. La situazione si complica anche analizzando l'art. 10 della Legge 40, che dispone che le regioni alla luce delle Linee Guida nazionali, definiscano "con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture". Ad oggi invece sono ancora molte le regioni che non hanno legiferato in materia e si riportano a normative regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge, perfino in contrasto con le norme dello Stato. Tenuto conto della particolarità della materia e degli interessi emergenti e collegati, le Linee Guida nazionali dovrebbero essere adottate come atto unico per tutte le regioni. Ultimo punto controverso risulta essere l'impiego dei 2.690 embrioni abbandonati nelle cliniche italiane. Può essere emanata una norma in linea con la convenzione di Oviedo, cosicché gli embrioni che risultano abbandonati, e quelli non idonei per una gravidanza possano essere utilizzati per la ricerca al pari di linee cellulari acquistate all'estero e studiate in Italia. L'aggiornamento dei criteri scientifici delle attuali Linee Guida è urgente perché non si può ignorare la salute dei cittadini. Ma l'attuale Governo, dovrà anche operare una modifica della norma in modo radicale.  

 

Mercoledì, 28 novembre, 2007 - 13:13

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