Domande frequenti


E' possibile, in Italia, accedere alle tecniche eterologhe?

No, l'art 4 comma 3 della legge 40 lo vieta. Tale divieto non permette alle coppie che hanno perso la propria fertilità, ad esempio a causa di chemioterapia, di avere un figlio con una tecnica eterologa (gamete di un terzo estraneo anonimo).

Il turismo procreativo attualmente avviene soprattutto per accedere a tale tecnica all’estero.

 

Una coppia fertile può accedere alle tecniche di procreazione assistita?

Gli artt. 1 e 4 L.40/04 vietano alle coppie fertile la possibilità di accedere alla fecondazione medicalmente assistita per assenza di requisiti (possono accedere alle tecniche di procreazione medica assistita -PMA- solo le coppie infertili o sterili) .

 

Vorrei avere informazioni sulle cliniche che effettuano l'inseminazione in vitro con seme di un donatore perche il mio compagno è sterile.

Si tratterebbe di un caso di eterologa quindi vietata dalla legge 40.

L'unica soluzione è andare all'estero.

 

La legge identifica un limite di età per accedere alla fecondazione assistita?

La legge non identifica un limite di età ma parla della necessità di trovarsi in età potenzialmente fertile.

 

E' possibile usare gli embrioni non idonei per una gravidanza per la ricerca scientifica?

Gli embrioni non utili per una gravidanza non possono essere usati per via della legge 40/04 (art 13, comma 1), i ricercatori italiani devono acquistare le linee staminali embrionali all’estero.

Nell’UE è vietato produrre embrioni a soli fini di ricerca – Convenzione di Oviedo-, ma gli embrioni non idonei per una gravidanza possono essere usati per la ricerca scientifica.

 

Vorrei sapere se in Italia le donne single possono accedere alla fecondazione.

La legge 40/04 vieta l’accesso alle tecniche di PMA ai single.

 

E' possibile revocare il consenso dato dalla coppia a procedere alle tecniche?

Non è possibile per la donna, in base all'art 6 comma 3, revocare il consenso dato dopo la fecondazione dell'ovulo.

 

L'articolo 14, al comma 2, prevede l'obbligo di impianto contemporaneo in utero di tutti gli embrioni prodotti. E' ancora vigente questo obbligo?

L'obbligo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 151/09 e pertanto è stato cancellato.

 

Esiste il divieto di produzione di un numero superiore a tre embrioni?

Questo divieto è stato cancellato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 151/09 tramite dichiarazione d’incostituzionalità

 

E' vietata la crioconservazione degli embrioni?

La sentenza della Corte Costituzionale n. 151/09 apre una deroga al divieto, per motivi sanitari, per la tutela della salute della donna, dichiara, inoltre, incostituzionale l’art. 14 comma 3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni non debba arrecare pregiudizio alla salute della donna

 

Vige il divieto di applicazione d’indagini diagnostiche sull’embrione, in base alle Linee guida legge 40/04- G.U. n. 191 del 16-8-2004?

Il divieto è stato annullato.

La sentenza TAR Lazio 21.01.08 n. 398 annulla le linee guida per eccesso di potere, nella parte in cui introducono il divieto di pgd non previsto nella legge 40/04.

Questa sentenza ha valore erga omnes. Le nuove linee guida emanate nel 2008 hanno recepito la sentenza TAR del 2008. La diagnosi genetica reimpianto è eseguibile su richiesta della coppia ai sensi degli art. 13 e 14 della legge 40.

 

Vorrei avere informazioni sul "prestito dell' utero" in quanto impossibilitata ad avere figli perchè mi è stato tolto.

In Italia è una tecnica vietata, ma in molti paesi Ue e in America è consentita e regolamentata.

In Italia prima dell’entrata in vigore della Legge 40/04, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma del 2002 del Giudice Schettini, ha autorizzato l'utero surrogato che non prevedeva corrispettivo economico per la donna che prestava l'utero per la gestazione.

Il presupposto alla base è che è vietato dalle norme in vigore nel nostro paese la commercializzazione del corpo.

Con la legge 40 del 2004, al capo III troviamo le disposizione a tutela del nascituro, che tassativamente prevedono garanzie di diritti per i bambini nati da applicazione di tecniche di PMA anche quelle vietate in Italia.

All'articolo 12 comma 6, per chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la maternità surrogata è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

 

Qual'è l'iter da seguire, dopo la sentenza di Salerno, per accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita per coppie fertili ma portatrici di malattia genetica?

La coppia a seguito di diniego da parte di un medico di accesso alle tecniche effettuato in virtù della L.40/04 per assenza dei requisiti, può rivolgersi al Tribunale del luogo competente e chiedere l’accesso alle tecniche di PMA per effettuare diagnosi preimpianto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 7 dicembre, 2010 - 17:42

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